Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50159 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50159 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOMECOGNOME condanNOME alle pene di legge per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000, deduce l’inosservanza della legge penale incrimin perché le fatture oggetto di contestazione non avrebbero i requisiti minimi per poter ess considerate tali, quali richiesti dall’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, essendo peraltro l’imputato stato contraddittoriamente assolto, già in primo grado, dal reato di cui all’art. 74/2000 al medesimo parimenti contestato;
Considerato che il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato alla luce del principio – che ben si attaglia al caso di specie, trattandosi di indicazione generica della c della prestazione fatturata – giusta il quale integra il reato di emissione di fatture per op inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000) la consegna di fatture emesse che pur presenti irregolarità sul piano formale (Sez. 3, n. 25033 del 02/03/2016, De Luca, Rv. 267194), ma non tali da renderle inidonee a costituire titolo per il contribuente ai fini della deduzione d relativo (in questi limiti va infatti applicato l’invocato principio sancito da Sez. 3, n. 15/10/2014, Rizzo, Rv. 261390);
Rilevato che è del pari manifestamente infondato – oltre che all’evidenza generico – i secondo profilo di doglianza, avendo la sentenza specificato che ben diverse erano state le ragion dell’assoluzione dal reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 dell 2000, sicché non era ravvisabile contraddittorietà tra le due statuizioni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.