Fatture Inesistenti: L’Amministratore Formale Risponde Penalmente?
L’emissione di fatture inesistenti è uno dei reati fiscali più gravi, utilizzato per creare costi fittizi e consentire evasioni d’imposta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale: qual è la responsabilità dell’amministratore legale di una società ‘fantasma’, creata al solo scopo di perpetrare la frode, anche quando altri soggetti ne sono gli ideatori? La Corte ha stabilito che la consapevolezza della natura fittizia dell’ente è sufficiente a configurare la sua colpevolezza.
Il Caso: Un Amministratore di Società ‘Fantasma’
La vicenda riguarda l’amministratore unico e legale rappresentante di due società a responsabilità limitata. Queste società, tuttavia, erano mere ‘scatole vuote’: prive di sede operativa, dipendenti e mezzi. L’amministratore è stato condannato per aver emesso, tramite queste società, fatture per operazioni inesistenti, in concorso con altri soggetti.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver fornito alcun contributo materiale o morale al reato e, soprattutto, di non aver agito con il fine specifico di permettere a terzi di evadere le imposte. La sua difesa si basava sull’idea di essere una semplice ‘testa di legno’, ignaro del meccanismo fraudolento orchestrato da altri.
Una Difesa Piena di Contraddizioni
Durante il processo, l’amministratore ha fornito dichiarazioni contraddittorie. Da un lato, ha ammesso di aver fondato entrambe le società, pur sapendo che non sarebbero mai state operative. Dall’altro, ha affermato di ignorare completamente le attività delle società e ha negato di aver materialmente emesso le fatture oggetto di contestazione. Questa linea difensiva non ha convinto i giudici, che l’hanno ritenuta illogica e in contrasto con le evidenze processuali.
L’Analisi della Corte sulle fatture inesistenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come le argomentazioni della difesa non riguardassero violazioni di legge, ma tentassero di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
I giudici hanno invece confermato la solidità dell’impianto motivazionale della sentenza d’appello. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è stata definita ‘precisa e circostanziata’, basata su un’analisi approfondita di tutte le risultanze processuali. Secondo la Corte, non era possibile qualificare il ragionamento del giudice d’appello come manifestamente illogico o contraddittorio.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del ruolo e della consapevolezza dell’amministratore. La Corte ha stabilito che, avendo fondato personalmente società che sapeva essere fittizie e non operative, l’amministratore non poteva non essere consapevole della loro natura, palesemente funzionale al raggiungimento di scopi illeciti.
Anche se è emerso che altre persone fossero i veri dominus e ideatori dell’intero meccanismo fraudolento, la Corte ha specificato che questi ‘gestori di fatto’ avevano necessariamente bisogno di rivolgersi ai legali rappresentanti delle società fantasma per ottenere la materiale emissione delle fatture inesistenti. Pertanto, l’azione dell’amministratore non è stata considerata marginale, ma un anello fondamentale della catena criminale. È stata così provata non solo l’azione materiale (l’emissione delle fatture) ma anche la componente soggettiva del reato (il dolo), dato che non si può giustificare l’emissione di fatture da parte di un’entità che si sa essere del tutto inoperativa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di reati fiscali: ricoprire la carica di amministratore, anche se solo formalmente, non è un modo per eludere la responsabilità penale. Chi accetta di diventare legale rappresentante di una società ha il dovere di vigilare sulla sua gestione. Ammettere di aver costituito una società ‘fantasma’ equivale a confessare la propria consapevolezza di partecipare a un potenziale schema illecito. La figura della ‘testa di legno’ non offre, quindi, alcuna protezione legale quando si tratta di emissione di fatture inesistenti, poiché il ruolo formale è condizione necessaria per la realizzazione del reato stesso.
L’amministratore di una società ‘fantasma’ è responsabile per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche se non gestisce direttamente la frode?
Sì. La Corte ha stabilito che il suo ruolo di legale rappresentante è indispensabile per la materiale emissione delle fatture. La sua consapevolezza riguardo la natura fittizia e non operativa della società è sufficiente a dimostrare la sua partecipazione colpevole al reato.
La presenza di un ‘dominus’ che ha ideato la frode esclude la responsabilità dell’amministratore formale?
No. Secondo la sentenza, anche se altri soggetti sono gli ideatori e gestori di fatto del meccanismo fraudolento, essi hanno comunque bisogno della collaborazione del legale rappresentante per emettere le fatture. Pertanto, la responsabilità dell’amministratore formale non viene meno, ma costituisce un contributo essenziale al reato.
Affermare di essere una semplice ‘testa di legno’ ignara di tutto è una difesa valida?
No. La Corte ha ritenuto tale difesa inefficace, soprattutto di fronte a dichiarazioni contraddittorie. L’aver fondato personalmente società che si sapeva essere non operative è stato considerato un elemento chiave per dimostrare la piena consapevolezza della loro natura fittizia e del loro potenziale utilizzo per scopi illeciti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 19/05/1987
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui all’art d.lgs.74/2000, 81 cod. pen., commessi nella qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE deducendo, con il primo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di un cont materiale o morale, e con il secondo motivo, insussistenza del fine specifico di consentire a t l’evasione delle imposte.
Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimit investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cog del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logic giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cade motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precis circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive e essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disami completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profi della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in ter contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si des dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il ricorrente dichiarato di aver fondato entrambe le società che non erano operative, prive di sedi, prive dipendenti e di mezzi, e pertanto ha ritenuto che il ricorrente fosse ben consapevole della l natura fittizia, palesemente funzionale al raggiungimento di scopi diversi da quelli formalmen indicati. Peraltro, il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto da alcuno l’inc amministratore, tuttavia in modo contraddittorio, ha affermato di ignorare tutto ciò che att le suddette società e ha escluso di aver emesso le fatture in contestazione.
Il giudice a quo ha inoltre evidenziato che, pur essendo evidente che l’effettivo dominus de suddette società fosse NOME COGNOME coimputato in procedimento connesso e che NOME COGNOME fosse l’effettivo ideatore dell’intero meccanismo fraudolento, ha affermato che gestori di fatto delle società avevano comunque dovuto rivolgersi ai legali rappresentanti de società fantasma coinvolte nel meccanismo fraudolento per ottenere la materiale emissione delle fatture, risultando in tal modo provata non solo l’azione materiale della emissione d fatture per operazioni inesistenti ma anche la componente soggettiva del reato, non potendosi ritenere giustificata l’emissione di fatture da parte di una società che il ricorrente sapeva e del tutto non operative.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità,
in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favorè della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente