Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40498 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40498 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 15 febbraio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Forlì del 3 maggio 2019 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati unificati con la continuazione di cui agli art. 2, d. Igs. 74 del 2000 per l’anno di imposta 2013, per elementi passivi fittizi di IRPEF per euro 61449,90 ed evasione Iva per euro 13.039,51. Commessi il 12 settembre 2014, data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 5 d. Igs. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione relativamente all’accertamento della responsabilità.
La Corte di appello ha riconosciuto il primo motivo di appello quasi come una confessione della responsabilità, per le mancate giustificazioni dell’imputato relativamente ai rapporti con la ditta RAGIONE_SOCIALE, emittente delle ritenute fatture per operazioni inesistenti. La ditta emittente le fatture risultava esistente nel territorio italiano nel 2013, e il suo titolare (NOME COGNOME) aveva un conto corrente fino al 2012. Solo sulla ritenuta esigua marginalità di guadagno (€ 0,10 a capo di abbigliamento rivenduto) la Corte di appello ritiene che le fatture siano relative a operazioni inesistenti, ma la ditta del ricorrente a gestione familiare operava con ristretti margini di ricarico nella rivendita delle merci. La Corte di appello con il suo ragionamento ha invertito l’onere della prova addossando all’imputato l’onere di giustificare i suoi rapporti con la ditta emittente le fatture.
L’indicazione di alcune fatture (in entrata ed in uscita della merce) semmai sarebbe da considerare per la qualificazione dei fatti
nell’ipotesi dell’art. 3, d. Igs. 74 del 2000 (non sussistente per mancanza del superamento della soglia di punibilità).
2. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche sono state escluse solo per il generico richiamo all’assenza di elementi positivi da valutare. Invece, l’imputato esibiva spontaneamente le fatture alla P.G. Inoltre, risulta incensurato ed è sposato con tre figli, ed attualmente lavora quale dipendente. Infine, il danno all’erario non può ritenersi grave trattandosi di poche migliaia di euro. Elementi che avrebbero dovuto essere valutati per il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile in quanto generico e articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.
Le sentenze di merito (in doppia conforme) evidenziano come la ditta (RAGIONE_SOCIALE) emittente le fatture di cui all’imputazione, utilizzate dall’imputato nella sua dichiarazione dei redditi era collocata in un immobile in stato di abbandono con locazione scaduta nel 2008 e utenze (TARSU) cessate nel 2005, e aveva un fatturato sproporzionato alle sue capacità (più di dieci milioni di euro, peraltro senza un Conto corrente bancario).
La sentenza della Corte di appello evidenziava anche la prospettazione dell’appello quale una confessione laddove il ricorrente
richiamava la prassi dei cinesi di “evitare qualsiasi formalismo”, non potendo giustificare i rapporti con la ditta emittente le fatture.
La sentenza poi valuta anche le parziali fatture indicate dalla difesa, a dimostrazione di una sottostante operazione commerciale reale e non inesistente, e con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità evidenzia l’esiguo margine di guadagno nella compravendita dei capi di abbigliamento. Del resto, si tratta di una sola fattura in relazione alle tante contestate nell’imputazione.
Inoltre, “In tema di reati tributari, il dolo nel delitto d utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall’emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l’Iva versata dall’utilizzatore della fattura non è stata pagata dall’esecutore della prestazione medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio di diritto tributario, per il quale incombe sull’Erario l’onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento della detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, non può essere automaticamente trasposto in sede penale, attesa l’autonomia fra i relativi procedimenti)” (Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Anche il motivo sulle circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato. La Corte di appello motiva adeguatamente sul mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. rilevando l’assenza di elementi positivi e il comportamento processuale del ricorrente (assente).
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice ch merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non
sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 – dep. 14/06/1983, COGNOME, Rv. 159536; Sez. 5′ n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 – dep. 12/04/2011, COGNOME e altri, Rv. 249731).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P. Q.1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/06/2023