Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7037 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME COGNOME nato a Gragnano il 20/08/1955, avverso la sentenza in data 15/11/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’aw. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 15 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2021 del Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione con specifico riferimento ai parametri probatori idonei per la configurazione del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Sostiene che le operazioni erano soggettivamente e oggettivamente esistenti perché documentate dai bonifici effettuati a favore di associazioni sportive nell’ambito di regolari contratti di sponsorizzazione e che le manifestazioni sportive si erano tenute. Richiama a suo favore la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Napoli del 26 settembre 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché il motivo è fattuale e rivalutativo.
Il ricorrente è stato condannato per aver utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti per l’anno 2013 per un imponibile di euro 95.000 con IVA pari a euro 20.100.
Nel ricorso ha insistito sul fatto che aveva eseguito i bonifici per le sponsorizzazioni e che le manifestazioni sportive si erano tenute, ma i Giudici di merito hanno accertato che le associazioni sportive emittenti le fatture erano inesistenti o non operative perché non più iscritte alla FIGC. Il ricorrente non si è confrontato con tale parte della motivazione ma si è limitato a richiamare la sentenza della Commissione tributaria e a dedurre che il presidente della Cedim era COGNOME e non COGNOME NOME. La sentenza impugnata, viceversa, ha trattato entrambe le questioni sottoposte al suo esame, osservando che la sentenza tributaria aveva riconosciuto le ragioni del contribuente non nel merito, ma per la violazione del contraddittorio, e ha riportato la testimonianza di NOME COGNOME, legale rappresentante dell’associazione sportiva Tennis Club NOME COGNOME, che aveva dichiarato di aver presentato all’imputato il cugino NOME COGNOME, legale rappresentante della Cedim, con il quale non aveva avuto più nessun rapporto dopo che aveva scoperto che la sua associazione sportiva non era più esistente da anni.
La sentenza impugnata presenta una motivazione esaustiva, non manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle cesure sollevate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente