Fatture Inesistenti: la Cassazione si Pronuncia sulla Pena Sospesa
L’uso di fatture inesistenti per evadere le imposte è un reato grave, ma il processo penale deve garantire che tutte le richieste della difesa vengano adeguatamente considerate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 45243/2024) illustra perfettamente questo principio, confermando una condanna per frode fiscale ma annullando la decisione per un vizio procedurale: la mancata valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Processo: L’Uso di Fatture False
Il caso riguarda un imprenditore condannato per aver utilizzato una fattura di 70.000 euro per abbattere il proprio reddito imponibile da quasi 75.000 euro a meno di 5.000. L’accusa si basava sul fatto che la fattura, relativa a una presunta “prestazione di manodopera”, proveniva da una società risultata essere una mera ‘società cartiera’.
Le indagini hanno rivelato che l’azienda emittente:
* Era priva di una sede operativa e di lavoratori dipendenti.
* Era stata costituita da due persone che, in realtà, erano dipendenti di un’altra società riconducibile allo stesso imputato.
* Nonostante registrasse un volume d’affari di circa 4 milioni di euro, non vi era traccia del pagamento della fattura contestata.
Questi elementi hanno portato i giudici di merito a concludere che l’operazione fatturata fosse oggettivamente inesistente e che l’unico scopo della fattura fosse quello di frodare il fisco.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Fatture Inesistenti
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi. La Corte ha analizzato ciascun punto, arrivando a una decisione divisa.
Rigetto dei Motivi sulla Prova e sulla Colpevolezza
I primi tre motivi del ricorso sono stati respinti. La Corte ha ritenuto che:
1. Le prove testimoniali contestate (quelle del commercialista e del finanziere) non fossero decisive, poiché la condanna si fondava principalmente su prove documentali solide raccolte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.
2. La contestazione sulla falsità della fattura era generica, in quanto non affrontava l’elemento centrale dell’accusa: il ruolo di ‘società cartiera’ dell’emittente.
3. L’audizione di un teste, prima ammesso e poi revocato, era irrilevante, e l’imputato non aveva dimostrato in che modo la sua testimonianza sarebbe stata decisiva.
Accoglimento del Motivo sulla Pena Sospesa
Il quarto motivo, invece, è stato accolto. L’imputato aveva richiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena sia nell’atto di appello sia nella memoria conclusiva. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva completamente omesso di pronunciarsi su tale richiesta. Questo silenzio costituisce un vizio della sentenza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione ribadendo principi consolidati. Per quanto riguarda la condanna per l’uso di fatture inesistenti, la motivazione si basa sulla solidità del quadro indiziario. La prova che la società emittente è una ‘cartiera’ è sufficiente per dedurre logicamente l’inesistenza dell’operazione descritta in fattura, rendendo superfluo l’esame di altre prove.
La motivazione cruciale, che ha portato all’annullamento parziale, riguarda l’obbligo del giudice di rispondere a tutte le istanze della difesa. La Corte ha sottolineato che, sebbene in astratto sussistessero i presupposti per la concessione della pena sospesa, la Corte territoriale ‘ha omesso di rispondere anche implicitamente’. Questa omissione viola il diritto di difesa e rende la sentenza incompleta, imponendo un nuovo giudizio sul punto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa sentenza ha due importanti implicazioni. In primo luogo, conferma che la responsabilità penale per l’uso di fatture false è saldamente ancorata a prove oggettive che dimostrano la natura fittizia del soggetto emittente. La difesa non può limitarsi a negare la falsità, ma deve contestare gli elementi che qualificano l’emittente come una ‘società cartiera’.
In secondo luogo, la pronuncia è un monito sull’importanza del rispetto delle regole procedurali. La colpevolezza dell’imputato per il reato fiscale è stata confermata, ma la sentenza è stata annullata perché un giudice ha omesso di valutare una richiesta specifica della difesa. Il processo viene quindi rinviato alla Corte d’Appello, che dovrà unicamente verificare se l’imputato meriti o meno il beneficio della pena sospesa. Questo caso dimostra che la giustizia non riguarda solo la sostanza (la colpevolezza), ma anche la forma (il corretto svolgimento del processo).
Perché la Cassazione ha confermato la condanna per l’uso di fatture inesistenti?
La condanna è stata confermata perché le prove documentali dimostravano in modo inequivocabile che la società emittente era una ‘società cartiera’, priva di struttura operativa e dipendenti, rendendo l’operazione fatturata oggettivamente inesistente.
Per quale motivo la sentenza è stata parzialmente annullata?
La sentenza è stata annullata limitatamente a un punto specifico perché la Corte d’Appello aveva completamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta dell’imputato di ottenere la sospensione condizionale della pena, violando così una regola procedurale.
Cosa succede ora nel processo?
Il caso torna a un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale dovrà decidere esclusivamente se concedere o negare il beneficio della pena sospesa. La dichiarazione di colpevolezza per il reato fiscale resta invece confermata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45243 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Desio il 13/02/1968, avverso la sentenza in data 22/05/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il·provvedimento.impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, letta per l’imputato la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22 maggio 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 23 giugno 2023 del Tribunale di Monza che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato dell’art. 2, commi 1 e 2-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
L’imputato articola quattro motivi di ricorso per cassazione: il primo per violazione di legge e violazione di norme processuali per l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel procedimento connesso; il secondo per vizio di
motivazione perché la fattura di euro 70.000 era relativa a un’operazione esistente; il terzo per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché non era stato sentito il teste che era stato ammesso; il quarto per violazione di legge e vizio di motivazione perché non gli era stato riconosciuto il beneficio della pena sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo sul beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre è inammissibile in ordine agli altri tre motivi.
Il GLYPH primo GLYPH motivo attiene all’inutilizzabilità delle dichiarazioni GLYPH del commercialista, imputato in procedimento connesso, e del finanziere che aveva riferito sull’attività svolta. La censura è generica e non si confronta con la sentenza impugnata ove si legge che il commercialista non aveva Mai assunto il ruolo d’imputato mentre il finanziere aveva riferito sull’indagine e sulla documentazione in suo possesso.
Peraltro, va osservato che l’accertamento di responsabilità non è stato basato sulla prova dichiarativa, ma su quella documentale costituita dalle indagini della Guardia di finanza confluite nell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e tutto ruota attorno all’inesistenza dell’operazione descritta in fattura. Sotto questo profilo, è monca la seconda censura in merito alla fattura, perché l’imputato ha contestato il giudizio di falsità della fattura senza contestare il ruol
di cartiera della società emittente. Sta di fatto che la RAGIONE_SOCIALE, che aveva emesso la fattura, non aveva mai assunto lavoratori subordinati, non aveva mai posseduto beni strumentali, ciò nondimeno aveva registrato un volume d’affari di circa 4 milioni di euro. Di qui il suo ruolo di cartiera e l’inferenza logica in mer all’oggettiva inesistenza della pretesa descritta in fattura. E’ onere di chi eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416 – 01). In questo contesto, anche l’audizione del teste ammesso e poi revocato è irrilevante né con il terzo motivo di ricorso per cassazione l’imputato ha chiarito la decisività della sua deposizione.
E’ fondato invece il quarto motivo di ricorso perché il ricorrente aveva chiesto nell’atto di appello il beneficio della pena sospesa e ribadito la richiesta nella .memoria conclusiva. Sebbene ricorrano in astratto i relativi presupposti la Corte territoriale ha omesso di rispondere anche implicitamente.
La sentenza impugnata va quindi annullata al solo fine di verificare se l’imputato meriti o meno il beneficio della pena sospesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condiziónale ‘della pena ‘ con iinvio’per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto
Così deciso, il 7 novembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente