Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Casale Monferrato il 20-10-1973, avverso la sentenza del 14-11-2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con sentenza del 14 novembre 2023, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione emessa dal Tribunale di Salerno il 2 febbraio 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 3 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, indicato nelle dichiarazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, elementi passivi fittizi, con imposta evasa pari a 288.624,88 euro per il 2012, a 262.737,37 euro per il 2013, a 167.867,98 euro per il 2014 e a 6.451,88 euro per il 2015; fatti accertati in Salerno il 28 luglio 2017.
Avverso la sentenza della Corte di appello campana, COGNOME tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, osservando che la Corte territoriale ha omesso di valorizzare le decisioni dei giudici tributari che hanno annullato le pretese fiscali dell’Erari perché esercitate in assenza di contraddittorio, non essendosi altresì considerato che le operazioni sottostanti dovevano essere ritenute valide, avuto riguardo al tenore delle lettere di vettura internazionali (CMR), per cui la prova della cessione intracomunitaria (e di conseguenza delle deducibilità dell’iva) si rinviene sia nel documento di trasporto firmato dal trasportatore e dal destinatario, sia nella documentazione bancaria relativa al reale pagamento della merce, correttamente ricevuta e destinata all’attività di impresa della RAGIONE_SOCIALE, al cui amministratore non spetta il controllo successivo presso i soggetti passivi delle evasioni dell’iva. Né risultano comunque specificati quanti e quali sarebbero i casi di acquisti fittizi.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., rilevandosi in proposito, da un lato, che le cifre dell’ammontare dell’imposta evasa non corrispondono a quelle indicate nella contestazione, e, dall’altro, che tutti i processi verbali per il recupe dell’Iva sono stati annullati dalla magistratura tributaria, per cui la socie RAGIONE_SOCIALE non è debitrice nei confronti dell’Erario.
Con il terzo motivo, è stata invocata la prescrizione decennale del reato rispetto alla violazione fiscale concernente l’anno 2012, ritenuta quella più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze concernenti il giudizio di responsabilità e il rigetto della richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto sono infondate, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo riguardante la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato rispetto alla condotta riferita all’annualità 2012
1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudiz di colpevolezza dell’imputato non presenta alcun vizio di legittimità, doven innanzitutto rilevare che la Corte di appello non si è limitata a re acriticamente le argomentazioni del primo giudice, ma ha sviluppat considerazioni autonome, non mancando di confrontarsi con le censure difensive. In particolare, i giudici di secondo grado hanno richiamato, al pari del Tribu le risultanze della verifica fiscale avviata nel 2016 dall’Agenzia delle Ent Salerno, da cui è emerso (cfr. deposizione del teste NOME COGNOME ed esiti processo verbale di constatazione del 28 luglio 2017) che l’imputato, quale le rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, società avente ad oggetto il comme all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, nelle dichiarazioni fiscali relative compresi tra il 2012 e il 2015, ha indicato elementi passivi fittizi, avvalendo fine di fatture per operazioni inesistenti. Si è in particolare accertato che l in questione si riferivano a cessioni di beni non imponibili ai sensi dell’ comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi di cessioni a titolo on di beni trasportati o spediti nel territorio dello Stato membro da parte del o dell’acquirente o da terzi per loro conto; tuttavia, dalle verifiche eff emerso che le merci oggetto delle fatture emesse in favore della Mediatra acquistati dalla stessa presso fornitori comunitari per il tramite di interm risultavano effettivamente acquistate e trasportate presso le loro sedi da s terze che con gli intermediari della RAGIONE_SOCIALE e con la stessa RAGIONE_SOCIALE avevano mai intrattenuto alcun rapporto commerciale. Gli operanti accertavan inoltre che mentre l’iva esposta nelle fatture veniva detratta dalla RAGIONE_SOCIALE così si assicurava un credito di imposta da portare in compensazione, il valor corrispondente non veniva versato all’Erario dalle società intermediarie verifi ossia la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE unipers la RAGIONE_SOCIALE che figuravano quali soggetti interposti solo cartolarment fornitore comunitario e la RAGIONE_SOCIALE, secondo lo schema tipico della “fr carosello”; quelle emesse da tali società, connotate da molteplici anomalie punto di vista organizzativo e gestionale (i rispettivi amministratori, ad es sono risultati titolari di redditi esigui a fronte dei rilevanti fatturati ca loro imprese), sono state dunque qualificate come fatture riferite a opera soggettivamente inesistenti, tanto più in ragione del fatto’ le società interm erano prive di mezzi propri e i fornitori da esse indicati non risultavano sv un’attività compatibile con il trasporto merci, ciò in contrasto con l’ev cartolare dei documenti di trasporto allegati alle fatture, dai quali emergeva trasporto delle merci acquistate dalla RAGIONE_SOCIALE era a carico mittente/venditore. In tal senso la Corte di appello ha ragionevolmente rimar (pag. 10-11 della sentenza impugnata) la “inconciliabile e lampante discrasia la fatturazione del fornitore comunitario “RAGIONE_SOCIALE” e quella delle soc Corte di Cassazione – copia non ufficiale
intermediarie, da cui si evince chiaramente l’estraneità di queste ultime conseguenza della RAGIONE_SOCIALE) alle vicende circolatorie dei lotti di produ dei semilavorati (caseina e cagliata) di origine comunitaria, destinati di f altre società, e ciò a prescindere dalla paventata circostanza dell’errata valu dell’amministrazione finanziaria e del giudice di prime cure dei documenti CMR” Peraltro, è stato correttamente rilevato dai giudici di appello che le CMR, os lettere di vettura internazionali, avrebbero dovuto recare l’intestazione società intermediarie che realmente hanno acquistato i prodotti dalla “Dairygol essendo le stesse differenti rispetto a quelle risultanti dalla fatturazi RAGIONE_SOCIALE, come emerso dalla procedura di cooperazione amministrativa intracomunitaria iva.
Quanto poi all’annullamento in sede di contenzioso tributario degli avvis accertamento emessi dall’ente impositore, la sentenza impugnata (pag. 12) replicato, in maniera pertinente, che i giudici tributari hanno fondato la p decisione unicamente sul profilo della regolarità formale dei fornitori iscri registro delle imprese e delle fatture registrate, senza però esaminare gli u e significativi elementi forniti dall’amministrazione finanziaria e indic processo verbale di constatazione, né singolarmente, né operandone un valutazione complessiva e unitaria, possibile in sede penale, che ha infatti con a un esito differente.
1.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerent le acquisizioni probatorie, il giudizio sulla sussistenza e sull’ascr all’imputato del reato a lui contestato resiste alle obiezioni sollevate nel con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle acqui probatorie, operazione questa che tuttavia non può ritenersi consentita in qu sede, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione del giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo p di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giud legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o d di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del
Di qui l’infondatezza delle doglianze in punto di responsabil
Passando al secondo motivo, deve osservarsi che anche in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensi Ed invero la Corte territoriale, in senso ostativo al riconoscimento della part tenuità del fatto, ha rimarcato una pluralità di elementi di indubbia preg
negativa, ovvero: 1) l’ammontare non esiguo, dell’imposta evasa, risultata come riferito dal teste NOME COGNOME e come emerso dal processo verbale d constatazione, nel 2012 a 232.517,75 euro, nel 2013 a 220.960,43 euro, nel 20 a 127.704,70 euro e, nel 2015 a 6.451,88 euro; 2) le modalità di esecuzione d condotta criminosa, concretizzatasi nel complesso meccanismo della “frode carosello”; 3) la reiterazione della condotta per varie annualità. Orbene, a di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio pe l’accoglimento delle censure difensive, che invero si articolano nella proposiz di differenti valutazioni di merito, che tuttavia, come già si è evidenziato, e dal perimetro del giudizio di legittimità.
3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso. Ed invero; premesso che il reato contestato si riferisce a quattro distinte ann (2012, 2013, 2014 e 2015), occorre evidenziare che il termine di prescrizion computa in 10 anni, per effetto della previsione di cui all’art. 17, comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 21:100; ciò posto, deve rilevarsi che, rispetto all’annualità prescrizione è maturata il 30 settembre 2013, ossia prima della data di emiss della sentenza impugnata (14 novembre 2023), decorrendo il dies a quo del relativo termine dalla data di presentazione della dichiarazione (30 sette 2013), mentre per l’annualità successiva (2013), il termine prescrizion decorrente dal 30 settembre 2014, matura il 30 settembre 2024, ovvero dopo l data di emissione dell’odierna pronuncia di legittimità. Ne consegue ch e. .. I L…sentenza impugnata deveeinnullata senza rinvio, limitatamente al reato relati al periodo di imposta 2012, perché estinto per prescrizione, con consegue eliminazione della pena corrispondente, che va individuata in un mese reclusione, essendo questa l’entità dei singoli aumenti per la continuazione in fissata dal giudice di primo grado per ciascuna annualità. La pena finale, ri alle residue annualità 2013, 2014 e 2015, va quindi rideterminata nella misur anni 1 e mesi 2 di reclusione, cui si perviene partendo dalla pena base, rif ora all’annualità 2013, di anni 1 e mesi 6 di reclusione (stessa pena individ precedenza rispetto all’annualità 2012), ridotta a 1 anno di reclusione attenuanti generiche, aumentata di mesi 2 di reclusione, ossia di 1 mese ciascuna delle due restanti annualità in continuazione, con conferma del concesso beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso d essere invece disatteso nel resto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’a d. Igs. n. 74/2000 relativo all’anno di imposta 2012, perché estint prescrizione e ridetermina la pena nella misura di anni uno e mesi due reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 19/09/2024