Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10082 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME MANUALI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 06/07/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie e la confisca, per il reato di cui all’art. 2 d.lgs nella qualità di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore commercio di autoveicoli usati e di componenti elettroniche, per essersi avvalsa di fatture operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ed aver indicato nella dichiarazione IVA e Ires relativa 2014 elementi passivi fittizi per euro 9.839.607,00. È stata disposta la confisca del profit reato ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs.74/2000 per l’ammontare di euro 679.892,95, a carico d società e, in caso di impossibilità di esecuzione, a carico dell’imputata.
2. NOME COGNOME ricorre per cassazione formulando tre motivi di ricorso.
2.1.Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge, vizio della motivazion travisamento della prova in ordine alla affermazione della responsabilità, evidenzian l’effettività, anche sotto il profilo soggettivo, delle operazioni di acquisto e di riven merce. La società RAGIONE_SOCIALE svolge attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendit interi lotti di auto usate di provenienza italiana, con pagamento immediato e a pre vantaggiosi; la merce, acquistata in grandi quantità, rimane presso il fornitore, ove ve visionata dagli acquirenti, fino al successivo trasferimento da parte della RAGIONE_SOCIALE che la rivend in stock in breve tempo. L’attività di trading era resa possibile per il fatto che la società RAGIONE_SOCIALE gode di buoni collegamenti con il settore delle vendite di auto usate, usufruisce di g fidi bancari per l’acquisto all’ingrosso di grossi lotti e, pertanto, è in grado d immediatamente l’intero costo per l’acquisto della fornitura ed è in grado di rivendere po stock di merce a fronte di pagamenti rateali, a prezzo inferiore a quello di mercato, realizzando un profitto che oscilla tra il 9% e il 20%. Inoltre, era prassi individuare finali già prima dell’acquisto del lotto all’ingrosso da parte del fornitore; acquisto, qu avveniva in vista della imminente, di poco successiva, compravendita.
Il giudice di merito ha tuttavia erroneamente ritenuto che tale prassi commerciale, diff nel settore, fosse fittizia, sulla base di numerosi elementi, quali l’assenza della sede soci e l’assenza di un magazzino, e assumendo l’inattendibilità dei testi a difesa, NOME COGNOME NOME COGNOME, dipendenti della società. La Corte ha anche affermato che le società fornitrici, me cartiere, non hanno versato l’Iva avvalendosi di un indebito meccanismo di compensazione dei crediti o omettendone il pagamento.
Per contro, la ricorrente evidenzia che il meccanismo operativo sopra descritto costituis una prassi commerciale diffusa nelle vendite on line e che il giudice, illogicamente, ne ha negato I
l’effettività. In proposito, lamenta il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME ha indicato la sede ove la società stava trasferendosi, sede più grande e dotata di un magazzino sita nella medesima zona ove si trovava la precedente. È stata anche ritenuta, erroneamente, inattendibile la teste COGNOME, la quale ha dichiarato di aver frequentato un corso di formazion di pratica, a spese della società, di sei mesi presso una fabbrica in Cina, paese leader nel settore elettronico, al fine di acquisire le competenze necessarie per quel campo merceologico.
Inoltre, in ordine all’elemento psicologico, evidenzia che la società era solita effettuar verifica preliminare sui fornitori avvalendosi di visure presso il RAGIONE_SOCIALE, che le auto veniv effettivamente immatricolate, che venivano emesse le fatture e che i pagamenti erano effettivi tracciabili in quanto effettuati con bonifici bancari. Pertanto, non solo le operazioni sot erano effettive, ma la ricorrente non aveva, né avrebbe potuto avere, alcuna consapevolezza che le società fornitrici erano delle cartiere. La circostanza che RAGIONE_SOCIALE, puntualmente pagat non fosse poi versata dalle società cedenti era, dunque, alla società ignota. Sicché, afferma ricorrente, risulta illogica e contraria alle risultanze probatorie l’affermazione del giudice cui la società si avvaleva di un meccanismo fraudolento e fittizio al solo scopo di eluder imposizioni tributarie.
Infine, evidenzia di essere solo formalmente la responsabile della società, GLYPH di fatto amministrata da un altro soggetto, come dimostra il procedimento di prevenzione a carico di un altro soggetto per intestazione fittizia di beni.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione dell’art.12 d.lgs.74/2000 e vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della confisca, contest che vi sia stato un effettivo risparmio di spesa, in quanto le società fornitrici che hanno em le fatture sono state regolarmente pagate ed è stata corrisposta RAGIONE_SOCIALE. Al riguardo, il giudic merito si è limitato ad affermare che il risparmio di spesa è in re ipsa e non ha considerato il pagamento dell’IVA.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge in ordi trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in relazione allo stato di incensuratezza d ricorrente, al buon comportamento processuale, alla episodicità delle violazioni, contestate s con riferimento all’annualità del 2014, e all’ammontare del danno fiscale prodotto all’Erario.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore genera e ulteriori motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente articolato i motivi di rappresentando che la requisitoria non si sofferma su tutti i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che il ricorso è stato assegnato inizialmente alla Settima Sezione. ricorrente, nella fase procedimentale di fronte alla Settima Sezione, ha depositato memor difensiva, richiamando Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916, ed evidenziando la non manifesta infondatezza delle doglianze ivi contenute. Evidenziava che il ricorso non riformu censure già vagliate dal giudice di merito e disattese con argomenti giuridici e che nella sch notificata è stata indicata la violazione di norme processuali, questioni che non erano s sollevate. All’udienza in camera di consiglio del 07/07/2023 il ricorso è stato rimesso Sezione Terza.
Si osserva inoltre che il delitto di emissione di fatture o altri documenti per oper inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tutt corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura, o altro documento fiscalm rilevante, e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l’e delle imposte sui redditi e sul valore aggiu (Sez. 3, n. 16576 del 01/03/2023 Ud. (dep. 19/04/2023 ) Rv. 284494, in motivazione, l c:)/ (
Corte ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individ soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si concretamente verificata un’evasione d’imposta).
1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dall’indagine fiscale è emerso che la RAGIONE_SOCIALE, nel 2014 operante nel settore automobilistico e poi in quello elettronico, av svolto il ruolo di filtro, in quanto si frapponeva nei rapporti tra la società fornitri merce (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) e l’acquirente finale, pur consapevole della natura fittizia delle società fornitric cartiere da cui solo apparentemente venivano acquistate le merci. Al riguardo, il giudice primo grado aveva evidenziato che alcune di queste società (le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) avevano i medesimi gestori di fatto e che le fatture di acquisto e di vendita, rela medesima merce, si avvicendavano nell’arco di pochissimi giorni, rendendo pressoché nulli i rischi di impresa e di magazzino della società intermediaria, che infatti, ne era assolutame priva.
La Corte territoriale, nel condividere integralmente la valutazione effettuata dal p giudice, ha negato la effettività della esistenza medesima società RAGIONE_SOCIALE, sulla base alcune risultanze probatorie. Era infatti emerso che la società fosse priva di una sede soci come risulta dall’accesso dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo INDIRIZZO e dalle dichiarazioni del teste della difesa NOME COGNOME, responsabile dell’u amministrativo della società RAGIONE_SOCIALE, che ha riferito di un trasferimento di sede societaria, de dallo scopo di usufruire di un magazzino più grande, ma non ha saputo indicare ove fosse ubicata tale nuova sede.
La Corte territoriale ha altresì evidenziato che anche il teste della difesa NOME COGNOME e magazziniere della società dal 2014, ha saputo fornire alcun riscontro in ord all’esistenza di un magazzino né saputo indicarne il luogo.
In ordine alla tesi difensiva secondo cui la società si avvaleva del magazzino dei forni ove si recavano gli acquirenti per visionare le auto, che rimanevano nella disponibilit fornitore, il giudice a quo ha richiamato le massime di comune esperienza secondo cui l’esercizio del commercio di autoveicoli – trattandosi di merce ingombrante e di difficile trasporto – nec della disponibilità di un magazzino, nonché di opere di manutenzione, cura e custodia soprattutto quando concerne grandi lotti di auto usate che richiedono di interventi di ripris rimessa “a nuovo” per poter essere nuovamente collocate nel mercato; interventi che comportano, per comune esperienza, la presenza di un magazzino e di luoghi adatti alle opere di rimessa in pristino, con conseguente lievitazione dei costi di commercializzazione.
Tuttavia, la Corte territoriale ha aggiunto che, anche a voler ritenere non decisiva l’ass del magazzino, trattandosi di attività di trading, la necessità di rimettere “a nuovo” grossi lotti di auto usate al fine di essere ricollocate nel mercato, confligge logicamente con quanto asser dalla ricorrente, secondo cui l’acquisto della merce avveniva solo dopo aver individuato
finali. Sicché, non si comprende queste opere di manutenzione e di rimessa a nuovo da quale soggetto giuridico fossero sostenute.
Inoltre, non si comprende, secondo il giudice di merito, per quale ragione i clien dettaglio, che si recavano presso il fornitore per visionare la merce, non abbiano acquist direttamente dal fornitore, e non dall’intermediario, per di più a prezzo maggiorato, sebbene poco, né il perché i fornitori delle auto, presso cui si recavano i compratori degli sto visionare e ritirare la merce, avrebbero dovuto vendere la merce alla società RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo più basso di quello a cui la merce viene venduta ai concessionari che acquistavano gli stock pe la distribuzione al dettaglio, posto che la merce rimaneva nei loro depositi.
Al riguardo, si osserva che il giudice a quo ha richiamato quanto affermato dal giudice di primo grado, che ha evidenziato che le società fornitrici ponevano in essere rapporti commercial tra loro e con i clienti finali, anche senza ricorrere all’intermediazione della società NRT Tale osservazione rende poco comprensibile la ragione dell’intermediazione della NRT.
Anche per quanto riguarda l’attività svolta nel settore elettronico, a cui la società RAGIONE_SOCIALE si era dedicata dalla fine del 2014, il giudice ne ha affermato la fittizietà. L’ Agenz Entrate aveva verificato che anche in questo settore emergeva il medesimo modus operandi: ricarichi bassi, assenza di documentazione extracontabile attestante gli accordi commercia precedenti all’emissione delle fatture, prossimità temporale tra fatture di acquisto dai forn fatture di vendita.
Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato quanto affermato dal teste COGNOME responsabile dell’ufficio amministrativo, che ha affermato che la dipendente NOME COGNOME era addetta alla gestione della negoziazione nel settore dell’informatica. Tuttavia, la teste escussa in dibattimento, ha contraddetto quanto riferito dallo COGNOME e affermato di esse addetta al settore commerciale, di non avere esperienze pregresse né competenze nel settore dell’elettronica, di essersi occupata in passato del settore dell’abbigliamento e che i rapport i fornitori erano personalmente seguiti dalla COGNOME. Ne segue quindi che la Corte ha condivis il giudizio di inattendibilità del teste a difesa COGNOME COGNOME dal primo giudice.
Infine, il teste NOME COGNOME, COGNOME della società, ha riconosciuto solo alcune firme sui documenti di trasporto allegati alle fatture emesse dalle società fornitrici, mentre disconosciute delle altre. Per cui, solo in relazione alle operazioni per le quali è stata p la documentazione ed è stata riconosciuta la firma apposta sul DDT inerente al trasporto, società è stata assolta dal relativo addebito.
In ordine al difetto di consapevolezza della natura fittizia delle società fornitri richiamato la pregnanza delle irregolarità fiscali che rendono ìnequivoca la sussist elemento psicologico: oltre alla circolarità delle operazioni, il giudice ha evid transazioni di acquisto all’ingrosso e rivendita al dettaglio avvenivano con semplice mail e in un breve lasso di tempo, che non sono stati rinvenuti contratti commerciali alle operazioni e che le società tra cui la RAGIONE_SOCIALE si interponeva intrattenevano anc commerciali diretti.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito da e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in es tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itine logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla b apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illo perciò insindacabili in questa sede. D’altronde l’apparato giustificativo è del tutto confor consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di dichiarazione fraudolent mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell’ipo inesistenza oggettiva dell’operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realt sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l’operazione vi sia stata ma per quantit inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli fo quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la s espressione documentale (Sez.3, n. 1998 del 15/11/2019 Ud. (dep. 20/01/2020) Rv. 278378; Sez.3, n. 4236 del 18/10/2018 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 275692).
Né in questa sede di legittimità può essere vagliata la produzione documentale consistente nella allegazione al ricorso della copia della trascrizione delle dichiarazioni del teste COGNOME rese all’udienza del 11/10/2019, in cui il teste, genericamente, avrebbe indicato la s societaria, poiché tale produzione documentale è monca in quanto la trascrizione non è integralmente allegata e manca della parte relativa al controesanne da parte del Pm. Ciò non consente un apprezzamento integrale delle dichiarazioni del predetto teste.
In ordine a tale profilo, ad ogni modo, questa Corte non ha ragione di discostarsi dal consolid principio di diritto secondo il quale, a seguito della modifica dell’art 606 cod. proc. pen. a ope a dell’ad 8 I. 20/02/2006 n. 46, è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vi travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il pr convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall’area della deducibilità nel giud di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legit reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il p apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizi (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Con riferimento alle dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME cui trascrizione è allega ricorso, non sussiste alcun travisamento della prova, posto che il giudice di merito ha rite tale teste inattendibile, in quanto le sue dichiarazioni non sono state riscontrate nep dalla teste a difesa COGNOMECOGNOME
Peraltro, ai fini della configurabilità del delitto di emissione di fatture od altri docu operazioni soggettivamente inesistenti, quando risulti provata dalla pubblica accusa la fitti
dell’intestazione delle fatture, è onere del soggetto emittente dimostrare la corrispondenza f dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere effettivamente interc quello documentale, attraverso il quale tali rapporti sono attestati. (Nella specie, la Cor confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sprovvista di prova la mera allegazion difensiva circa l’esistenza di una delegazione di pagamento intercorsa fra l’intestatario d fatture di vendita di alcune autovetture ed i diversi soggetti che avevano versato il relativo p (Sez. 3, n. 34534 del 21/04/2017 Rv. 270962).,
3 t 0.44 , 1 0 Onere che la ricorrente non ha -adeffi-pitit-e-, non essendo mai stata indicata la se societaria ove la NRT si era trasferita ed ha fornito informazioni incerte in ordine alla sussis di un magazzino.
Infine, la questione del ruolo solo formale di rappresentante legale dell’ente da parte d ricorrente, signora COGNOME, è stata disattesa, con motivazione altrettanto congrua, dalla Co territoriale, la quale ha richiamato le dichiarazioni dei testi a difesa, che hanno indi COGNOME come effettiva responsabile della società e che hanno riferito che l’attivit intermediazione si rendeva possibile in quanto la responsabile dell’ente disponeva di una ret di conoscenze personali che le consentivano di intessere rapporti commerciali e di ottenere affidamenti bancari. Peraltro, il giudice a quo ha anche evidenziato che la COGNOME non ha indicato il gestore di fatto della società.
La seconda doglianza è infondata. La ricorrente rappresenta di aver pagato le fatture d acquisto e RAGIONE_SOCIALE, che è stata indicata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta. D costi il giudice avrebbe dovuto tenere conto nella quantificazione dell’ammontare del profitto
Nel caso in disamina, la confisca pari a euro 679.892,95 euro, quale profitto del reato stata calcolata facendo la somma di euro 375.312, per l’operazione tablet e telefonia, come determinata dall’Agenzia delle Entrate, e a euro 304.580, per le operazioni relative ad auto ed elettronica non reverse charge. Non rileva, nella quantificazione del profitto confiscabile, VIV pagata, quale costo deducibile. Infatti costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell’IV è consentita e non costituisce un costo detraibile, con la conseguenza che la sua indicazione dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza c rilevi, in senso contrario, la circostanza che siano stati effettivamente sostenuti tali c confronti del soggetto fittiziamente interposto (Sez. 3, n.29977 del 2019, Rv. 276289).
In ordine alla terza doglianza, le determinazioni del giudice di merito in ordin trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazion esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnat senz’altro da ritenersi age uata, avendo la Corte territoriale condiviso la quantificazione 1 ·I ; z eo pena basei discostandosira I minimo edittale, ma comunque nel range medio-basso dei limiti edittali, in ragione della vastità dei traffici illeciti, dell’entità del risparmio i
dell’ammontare del danno all’Erario. Il giudice di merito ha comunque riconosciuto le circostan attenuanti generiche nella massima estensione.
5.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 6 dicembre 2023.