Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25073 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/12/1972
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna per i reati di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, ad anni u mesi due di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso; deduce violazione di legge e di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità ed alla mancanza di motivazio (primo motivo), violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di n punibilità ex art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo), delle attenuanti generiche (terzo motivo) nonché del beneficio della non menzione (quarto motivo);
letta la memoria difensiva con cui insiste nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che tutti i motivi di espongono censure non consentite dalla legge in sede d legittimità e manifestamente infondate poiché le stesse sono meramente riproduttive d deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso.
L’affermazione della responsabilità per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante di fatture per operazioni inesistenti, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su u motivazione oltremodo logica e fondate sulle evidenze probatorie e segnatamente sulla fittizie delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, società priva di struttura e operatività, società car cui la consapevolezza in capo al Rizzo che di quelle fattura ha fatto utilizzo nelle dichiar (cfr. pag. 4).
A corretta e non manifestamente illogica decisione è pervenuto il giudice del merito là d ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in ragione circostanza che erano due gli anni di imposta nei quali erano state utilizzate le fattu operazioni inesistenti e il numero rilevante delle fatture erano elementi per ritenere il fa di minima offensività.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
Rileva il Collegio che il giudice dell’impugnazione ha motivato la mancata concessione ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la confessione r nell’evidenza dei fatti. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è atte principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fon sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenz favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli element le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondate e legittimità dell’istanza – l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisf il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscim beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, COGNOME, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, 25/09/2014, COGNOME e altri, Rv. 260610), elementi positivi che non sono neppure allegati ricorso per cassazione.
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel negare riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale ai sens dell’art. 175 cod.pen. il giudice del merito ha dato rilievo alla circostanza che i reati erano s
commessi nell’esercizio di attività commerciale situazione che impone di rendere pubblicamente conoscibile alla clientela i precedenti penali dell’imputato, pur a pena sospesa, a fini di loro
e si attenuto al principio di diritto secondo cui la sentenza con cui venga concesso uno solo benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare
le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell’un siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro oppure indicare altri elementi di
contrario alla concessione del beneficio negato (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021 Rv. 281787 –
01), elementi di segno contrario come sopra argomentato con motivazione che non appare manifestamente illogica.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.