Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31107 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Monteciccardo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14-02-2023 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso p l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattame sanzionatorio, con inammissibilità del ricorso e con richiesta di declarat irrevocabilità per i profili di responsabilità dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 maggio 2020, il Tribunale di Urbino, prev riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche equivalenti alla contestata re reiterata e infraquinquennale, condannava NOME COGNOME alla pena di ann mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal della continuazione, di cui agli artt 10 del d. Igs. n. 74 del 2000 accertato in Auditore il 29 ottobre 2010), 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 commesso in Auditore il 30 settembre 2010 e il 29 settembre 2011), 5 del d. n. 74 del 2000 (capo E, commesso in Auditore il 10 ottobre 2012) e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo F, commesso in Auditore il 30 settembre 2011).
Con la medesima sentenza, veniva altresì ordinata la confisca, anche equivalente, fino alla concorrenza della somma di 1.735.360 euro.
Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Ancona, in parz riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere confronti dell’imputato in ordine al reato dì cui al capo A e in ordine al cui al capo D, limitatamente alla condotta del 30 settembre 2010, perché e per prescrizione, e rideterminava la pena, in ordine ai capi E, F e alla condotta di cui al capo D, in anni 1 e mesi 10 di reclusione, riducendo qu somma di cui è stata disposta la confisca nella misura di 1.247.525 euro.
Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, COGNOME tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre moti
Con il primo, la difesa censura, sotto il duplice profilo della violaz legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevo dell’imputato in ordine ai reati di cui è stato ritenuto colpevole, oss quanto ai capi D ed E, che non vi sarebbe alcuna motivazione rispetto sussistenza del dolo specifico, risultando insufficiente, in mancanza di r ulteriori, il mero dato inerente la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni e RAGIONE_SOCIALE relat non potendosi escludere una finalizzazione teleologica di altra natur esempio la creazione di un’artificiosa floridità contabile al fine di co aperture creditizie); quanto al capo F, si evidenzia che la fittizietà dell stata ancorata, in violazione degli art. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pe sola assenza di sottesi riscontri bancari, senza l’ulteriore verifica, aliunde, circa l’effettiva idoneità e/o funzionalità elusiva; si eccepisce altresì la illogicità della motivazione per contrasto tra premesse (mancata indicazio fattura dei relativi fornitori) e conclusioni (utilizzo RAGIONE_SOCIALE fatture, da pa per maturare un credito di imposta), nella misura in cui si è ritenuto c l’indicazione di fornitori e acquirenti consente un proficuo utilizzo del doc ai fini fiscali, risultando di converso ciò idoneo ai soli fini contabili d
emittente per creare una formale floridità, condotta questa rilevante al art. 2621 ss. cod. civ., ma priva di reale funzionalità elusiva ai danni del
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionato dolendosi il ricorrente sia della mancata espunzione del relativo aum sanzionatorio per la continuazione in relazione al capo D, essendo matura prescrizione al 29 marzo 2022, dunque prima dell’emissione della senten impugnata, sia della mancata valutazione in concreto circa la ricorrenz relazione al solo capo F ove risulta contestata, della recidiva qualificata, necessaria indicazione della misura di ogni singolo aumento ex art. 81 cod. p
Con il terzo motivo, la difesa contesta la statuizione della con eccependo la violazione dell’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, nella misura in cui le somme confiscate rappresentano esclusivamente il prodotto del reato, il quale, a differenza del prezzo e del profitto, non è prevista la confisca.
A ciò si aggiunge che la quantificazione sarebbe da rivedere ulteriormen ribasso, essendo maturata la prescrizione, prima della sentenza impugn dell’intero capo D.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma d giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati di cui agli art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa
Ed invero, nel richiamare gli accertamenti recepiti dal primo giudice, c ampiamente valorizzato (pag. 2 ss. della pronuncia di primo grado) gli esit controlli operati dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, la C appello ha ribadito (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) la sussisten reati tributari contestati, rimarcando i dati acquisiti dall’RAGIONE_SOCIALE ossia l’accertata mancanza di personale e di strutture adeguate della RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME era legale rappresentante, essendo tale circos incompatibile con l’attività sottesa all’emissione di fatture per merce volu e consistente, ciò a riprova dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni di cui all giudizio questo corroborato dalla mancata indicazione dei fornitori dei ben fatto che COGNOME amministrava anche la RAGIONE_SOCIALE, società a sua coinvolta nel medesimo meccanismo RAGIONE_SOCIALE false fatturazioni, e dalla inverosi deduzione del pagamento solo in contanti dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture.
Peraltro, gli accertamenti svolti anche a mezzo di controlli incrociati in ord documentazione contabile della ditta per la quale le fatture sono state e hanno permesso di accertare con certezza e in maniera corretta l’ammonta RAGIONE_SOCIALE imposte evase, essendo stato dunque comprovato, alla luce RAGIONE_SOCIALE verif
dell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, sintetizzate in dibatt rispettivamente, dalle deposizioni dei testi COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME la ditta una “cartiera” che aveva posto in essere le proprie operazioni al solo consentire alla RAGIONE_SOCIALE l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE fatture per maturare crediti di im
1.1. In definitiva, in quanto ancorata a considerazioni coerenti acquisizioni probatorie e scevre da profili di illogicità, la valutazione del probatorio compiuto nelle due conformi sentenze di merito (le argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente tra loro) non pre fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale propost lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione che però non è co in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/202 2021, Rv. 280601 e e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo pri aspetti di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la ril elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’auto adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione de indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure in punto di responsabilità.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo moti non ravvisandosi alcuna criticità anche rispetto al trattamento sanzìonatorì
Ed invero ì giudici di appello, nel rideterminare la pena per effet declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A e della condotta del riferita alla dichiarazione del 30 settembre 2010, sono partiti dalla pena anni 1 e mesi 6 di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto reato più grave (art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000); su tale pena, ten della equivalenza tra attenuanti genericía, e recidiva reiterata e infraquin (la cui applicazione, evidentemente riferita a tutti i reati e non solo al stata ragionevolmente fondata dal primo giudice sulla valenza dei prece penali anche recenti commessi dall’imputato), è stato operato l’au complessivo di mesi 4 di reclusione per i due ulteriori reati continuazione, ossia quelli di cui agli art h 5 (capo E) e 8 (capo F) del d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi considerare al riguardo che il difetto di specifica motiv circa l’entità dei singoli aumenti appare superato dal rilievo della misura contenuta dell’aumento di pena apportato (quantificabile evidentemente in mesi per ciascuno dei due reati unificati ex art. 81 cod. pen.), avendo Corte chiarito (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005) affermazione condivisa dal Collegio, che, in tema di reato continuato, il giu merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascu reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e det
qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.
Parimenti infondate sono le doglianze in punto di confisca. La Corte territoriale ha infatti disposto la riduzione dell’importo origina confisca in ragione della declaratoria di parziale estinzione del reato capo D, in ordine alla dichiarazione fiscale presentata il DATA_NASCITA settembre 201 cui la somma confiscata è passata da euro 1.735.360 a euro 1.247.5 dovendosi evidenziare al riguardo che la confisca ha riguardato, coerenteme con la previsione di cui all’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, l’importo corrispondente all’ammontare dell’imposta evasa, ossia al profitto econo scaturito dalla commissione del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000.
Resta solo da precisare che, rispetto alla residua condotta del capo D, quella riferita alla dichiarazione fiscale presentata il 29 settembr correttamente non è stata operata alcuna declaratoria di estinzion prescrizione (e, di conseguenza, alcuna riduzione ulteriore dell’importo confisca), dovendosi tenere conto in tal senso sia della previsione di cui 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, norma entrata in vigore il settembre 2011, dunque prima del fatto, sia della contestazione della rec reiterata e infraquinquennale, sia dei complessivi 4 mesi di sospensione, conseguenza che, rispetto a tale segmento di condotta, la prescrizione matu 29 gennaio 2025, ossia ben oltre la data di emissione dell’odierna decisione
Alla stregua di tali considerazioni, stante l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE dog sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve esser rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu Così deciso il 17/01/2024