Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40857 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40857 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore, avv. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 aprile 2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 14 luglio 2022 del Gup del Tribunale di Lodi, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, il primo (quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE) per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, il secondo (qua legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE) per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, commessi attraverso l’utilizzazione e la corrispondente emissione di fatture per operazioni inesistenti per complessivi euro 2.100.000,00.
Avverso la sentenza gli imputati, tramite il difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione delle disposizioni incriminatrici, sul rilievo che – secondo la sentenza impugnata – le società dei due imputati sono la stessa entità giuridica; con la conseguenza che mancherebbe l’alterità del soggetto beneficiario rispetto al soggetto emittente, richiesta quale presupposto per la configurazione dei due reati.
2.2. In secondo luogo, si lamentano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto all’elemento oggettivo dei reati, nonché il travisamento delle prove, con particolare riferimento alla consulenza tecnica di parte depositata.
Si sostiene che la valutazione sulla responsabilità penale si è basata sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che reca meri elementi indiziari non dirimenti, quali: l’inesistenza della sede legale della RAGIONE_SOCIALE alla data dell’accertamento, che sarebbe irrilevante perché le operazioni oggetto di imputazione risalgono a due anni prima; la natura di prestanome dei rappresentanti legali delle imprese, i quali sono però imputati come i1 legali rappresentanti e non come amministratori di fatto; gli importi delle fatture, il cui ammontare è però spiegato dalla perizia prodotta dalla difesa; l’oggetto generico delle fatture stesse, le quali però indicano specificamente pulizie presso i locali dei clienti; la mancanza di trasferimenti di denaro, che non proverebbe alcunché e che è comunque smentita da documenti bancari allegati alla relazione di consulenza tecnica; la circostanza che le quattro fatture siano state emesse alla fine dell’anno, pur riferendosi a prestazioni asseritamente svolte durante l’anno, che non sarebbe però decisiva; l’esistenza di personale insufficiente, che sarebbe una conclusione congetturale dei verbalizzanti, a fronte di un fatturato attivo di quattro milioni di euro; i precedenti di polizia degli imputati, ai quali non può essere attribuita rilevanza, neanche indiziaria, essendo sfociati in una sentenza di assoluzione definitiva. Si contesta l’affermazione della sentenza di appello secondo cui la consulenza tecnica di parte effettua un tentativo di conciliare dati inconciliabili attraverso una valutazione ex post. La difesa sostiene che la consulenza di parte fa riferimento all’effettiva consistenza della totalità dei crediti, richiamando la documentazione rilevante. Dagli atti emergerebbe che RAGIONE_SOCIALE: corrispondeva direttamente, con assegni e bonifici bancari, a RAGIONE_SOCIALE l’importo
complessivo di euro 781.917,20; effettuava pagamenti a favore di fornitori di RAGIONE_SOCIALE per euro 36.541,94; cedeva propri crediti verso clienti a favore di RAGIONE_SOCIALE per euro 482.089,58. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, il credito generatosi a fronte del supporto finanziario fornito, al netto di minori debiti registrati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, veniva correttamente girocontato sul conto fornitore “RAGIONE_SOCIALE“, a parziale saldo delle fatture contestate (euro 1.242.925,68). In relazione al debito residuo di euro 857.074,32 – pari alla differenza tra l’ammontare delle fatture contestate (euro 2.100.000,00) e il saldo dei crediti maturati (euro 1.242.925,68) – vi erano stati numerosi pagamenti nei confronti dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE, registrati direttamente da RAGIONE_SOCIALE come costo del lavoro riferito ai propri dipendenti. Dunque, secondo la difesa, la consulenza tecnica di parte ha accertato – su base documentale e non semplicemente congetturale – che, nel corso del 2017, RAGIONE_SOCIALE aveva fornito supporto finanziario a RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo per la prestazione di servizi di pulizia effettuati da quest’ultima per conto della prima, ovvero a fronte del distaccamento dei dipendenti di quest’ultima presso i clienti della prima, per l’importo complessivo di euro 2.142.095,00; tale importo è stato correttamente regolarizzato sul piano documentale fiscale con le fatture oggetto di contestazione, per complessivi euro 2.100.000,00. In questo quadro, mancherebbe, dunque, prova della colpevolezza degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio.
La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, richiamando la consulenza tecnica di parte e la relativa documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché basati su censure sostanzialmente ripetitive di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di primo e secondo grado, riferiti a valutazioni fattuali. La difesa non fornisce, neanche in via di mera prospettazione, elementi tali da scardinare la tenuta logica del provvedimento impugnato, perché richiede sostanzialmente una rivalutazione del quadro probatorio, che è preclusa in sede di legittimità, non essendo riconducibile allo schema delle doglianze deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
1.1. Le considerazioni che precedono si attagliano al primo motivo di impugnazione, riferito ad una pretesa mancanza di reciproca autonomia delle due compagini societarie coinvolte nelle operazioni illecite.
Si tratta di una censura che non risulta proposta in grado di appello e che si basa sull’estrapolazione, dal contesto generale dell’argomentazione del provvedimento impugnato, di un passaggio motivazionale riferibile alla sentenza
di primo grado (pag. 4 della sentenza impugnata) e di un ulteriore passaggio argomentativo (pag. 9 della sentenza impugnata), secondo cui vi era una stretta collaborazione tra i due imputati e una sostanziale identità soggettiva delle due società utilizzate per commettere i reati. Non considera la difesa che tali affermazioni sono accompagnate – negli stessi periodi della sentenza – dalla considerazione dell’accertamento della piena volontà e rappresentazione degli elementi essenziali dei reati ascritti agli imputati, per la natura fittizia delle fatturazioni, con finalità di evasione; finalità effettivamente raggiunta dalla società utilizzatrice. E, comunque, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata in punto di diritto, perché la commistione sostanziale fra diverse società non esclude la configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché tali disposizioni fanno riferimento al dato formale dell’utilizzazione e dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte dei soggetti coinvolti. Anzi, la commistione fra compagini sociali è uno degli elementi indiziari che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell’inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione.
1.2. Meramente congetturale e, dunque, inammissibile è il secondo motivo di doglianza, riferito al quadro indiziario e alla rivalutazione della documentazione in atti operata dalla consulenza tecnica di parte.
Dallo stesso tenore del ricorso, emergono, da un lato, la solidità dell’impianto accusatorio, dall’altro lato, l’inconsistenza della ricostruzione documentale operata ex post dalla consulenza tecnica di parte, la quale – come ben evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione – risulta del tutto generica quanto ai pagamenti e alle compensazioni a cui si riferisce.
Quanto al quadro indiziario, le argomentazioni dei giudici di merito sono pienamente logiche e coerenti, laddove valorizzano, in senso negativo: l’inesistenza della sede legale della RAGIONE_SOCIALE al momento dell’accertamento; l’utilizzazione, in un periodo successivo, di un prestanome, soggetto pensionato e già legale rappresentante di altre società riconducibili agli imputati; l’ingiustificata significatività dell’ammontare delle quattro fatture oggetto di imputazione, a fronte di pretese attività di pulizia che mai potrebbero corrispondere a tali importi; la genericità delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di imputazione, prive di specificazione del luogo e di riferimenti a contratti di appalto, a differenza di altre fatture emesse, da RAGIONE_SOCIALE e riconducibili a rapporti esistenti; l’emissione delle fatture nell’ultima parte dell’anno, pur essendo le stesse riferite a prestazioni asseritamente svoltesi nel corso dell’intero anno, che è indice dell’intento di esporre passività inesistenti alla luce del quantum che si dovrebbe versare all’erario; la mancanza di dichiarazioni fiscali da parte della società emittente; l’anomalia dell’innalzamento dei costi da parte della RAGIONE_SOCIALE, rispetto
alle annualità precedenti; l’inesistenza di adeguata dotazione di personale presso RAGIONE_SOCIALE; la rapida rotazione tra varie compagini sociali posta in essere dagli imputati, nell’ambito di un più ampio disegno illecito.
A fronte di tali elementi, le conclusioni della consulenza tecnica di parte sono state correttamente svalutate da parte dei giudici di primo e secondo grado, perché fanno riferimento a dati contabili che non dimostrano l’effettività delle operazioni e dei corrispettivi indicati, non essendovi neanche un’esatta corrispondenza di cifre. In particolare, quanto alla pretesa parziale compensazione del debito (per euro 1.242.925,68) con il maggior credito derivante da operazioni precedentemente effettuate, e quanto all’utilizzazione di dipendenti di una società in favore dell’altra, mancano specifici riferimenti alle operazioni effettuate e, soprattutto, ad accordi contrattuali, che avrebbero dovuto supportare tali operazioni. Mancano anche sufficienti evidenze dell’effettiva esistenza di pagamenti da parte dei presunti clienti ceduti in favore della cessionaria; come del tutto generica è la prospettazione difensiva circa i pagamenti dei dipendenti. La consulenza tecnica finisce, dunque, per confermare anziché smentire il quadro di grave illiceità nel quale i due imputati operavano, ampiamente rappresentato dagli elementi indiziari sopra richiamati.
Per questi motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.