Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45525 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45525 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Legnano il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Como all’esito del giudizio abbreviato e impugnata dagli imputati, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche in favore di ciascun imputato e ritenuta la continuazione, aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia per una serie di violazioni al d.lgs. n. 74 del 2000, come contestate nei capi da 1) e 16) della rubrica; la Corte di appello, peraltro, ai sensi degli art 545-bis cod. proc. pen., 56 e 56 -ter I. n. 689 del 1981, sostituiva la pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo nei confr dell’COGNOME e con la detenzione domiciliare sostitutiva nei confronti del COGNOME.
Avverso la sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con i primi due motivi si denuncia la violazione dell’art. 606, corna , lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 20 Rappresenta il difensore che il COGNOME è stato condannato per sia per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74, sia per quello previsto dal successivo art. 8, e ciò sostiene – in violazione del disposto dell’art. 9 del medesimo d.lgs., secondo cui chi emette fatture per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 2. Nel caso di specie, pertanto, il COGNOME, che gestiv direttamente la RAGIONE_SOCIALE, che ha messo le false fatture, dove rispondere solo dei reati di tale società e non anche di quelli RAGIONE_SOCIALE “cartiere” di cui e amministratore.
2.2. Con il terzo e quarto si deduce la violazione dell’art. 606, corna , lett. b ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. Espone il difensore che il COGNOME ha ammesso i fatti e ha versato all’Erario parte RAGIONE_SOCIALE somme evase, circostanza che avrebbero dovuto condurre a un contenimento della pena; quanto alla COGNOME, se è vero che nei suoi confronti la pena base è stata determinata nei minimi edittali, per contro gli aumenti di pena appaiono sproporzionati, così come sproporzionato è l’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il COGNOME, che è il doppio rispetto alla pena inflitta alla coimputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
E’ pacifico, per stessa ammissione del difensore, che il COGNOME abbia agito sia come amministratore di fatto della società che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, sia come amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALE varie società “cartiere” emittenti.
Orbene, confermando l’interpretazione dal G.u.p., correttamente la Corte di merito ha escluso, nel caso in esame, l’operatività della disciplina derogatoria prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, in ciò facendo corretta applicazione del principio, affermato senza soluzione di continuità sin dal 2011 e con il quale il ricorrente non si misura criticamente, a tenore del quale la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 non si applica laddove amministratore RAGIONE_SOCIALE società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica (Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, COGNOME, Rv. 251963; in senso conforme, tra le più recenti, Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284067; Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, COGNOME, Rv. 280370; Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep. 06/02/2017, COGNOME, Rv. 269279).
Invero, la ratio alla base dell’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 è di evitare che l’emittente di una fattura per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo di concorso nell’utilizzazione di detta fattura e, corrispondentemente, che l’utilizzatore della fatture per operazioni inesistenti possa essere punito a titolo d concorso nell’emissione della fattura medesima. L’esclusione posta dalla norma fa salva, invece, l’ipotesi in cui uno stesso soggetto direttamente provveda a emettere fatture false e, sempre direttamente, utilizzi tali fatture false ai f dell’indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi.
Diversamente opinando, del resto, si genererebbe l’inconveniente di dover determinare quale dei due reati – la dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 o l’emissione di fatture false di cui all’art. 8 – debba essere punito e quale, invece, debba essere ritenuto non punibile; non è certo un caso, infatti, che manchi, nel sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 74 del 2000, una disposizione che indirizzi su come effettuare una tale scelta, essendo, anzi, tale mancanza un’ulteriore conferma dell’impossibilità di ricomprendere nella deroga stabilita dall’art. 9 al principio di cui all’art. 110 cod. pen. fattispecie diverse da que del concorso di persone.
Ciò che rileva, quindi, ai fini dell’esclusione del divieto di cui all’art. 9, è la medesima persona operi sotto una duplice veste, ossia come amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e come amministratore che quelle fatture utilizza: situazione, questa, pacificamente acclarata nel caso in esame.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Invero, i giudici di merito hanno spiegato, certamente in maniera non implausibile sotto il profilo logico, il diverso trattamento sanzionatorio applicato ai due imputati, che riflette la diversità del ruolo svolto da ciascuno di essi ne collaudato sistema fraudolento.
Di conseguenza, mentre per la COGNOME (che, a dire del marito, era addirittura ignara degli illeciti) la pena base è stata determinata nel minimo edittale e, del tutto coerentemente, gli aumenti di pena per la continuazione sono stati fissati in un solo mese di reclusione per ciascun reato satellite, per il COGNOME, dominus del progetto criminale, la pena è stata individuata in misura superiore – anche se di soli sei mesi – al minimo edittale, così come l’aumento ex art 81 cpv. cod. pen. è stato indicato in due mesi per ciascuno dei reati oggetto del medesimo disegno criminoso.
Si tratta di una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 10/10/2023.