Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le argomentazioni della ricorrente, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quant è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601);
ribadito che, affinché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fattoreato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a dati sostenibili, cioè desunti dai risultati probatori, e non a elementi meramente ipotetici seppur plausibili (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409);
rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo, con il quale si contesta la motivazione (peraltro denunciando cumulativamente il relativo vizio) sul mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., essendosi la Corte di appello, con specifiche argomentazioni, attenuta al principio costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell’azione, e alla personalità dell’imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, COGNOME, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.