Fatto di Lieve Entità: I Criteri per Escluderlo secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su come viene valutata la richiesta di applicare l’ipotesi del fatto di lieve entità nei reati legati agli stupefacenti. La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha ribadito che la valutazione non può basarsi su un singolo elemento, ma deve derivare da un’analisi complessiva di tutti gli indici che caratterizzano la condotta illecita. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari, hanno presentato ricorso per Cassazione. Il motivo principale del loro gravame era la mancata riqualificazione del reato contestato nell’ipotesi più lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990). A loro avviso, le circostanze del fatto avrebbero dovuto condurre a un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, evidenziando una serie di elementi fattuali che, nel loro insieme, delineavano un quadro ben diverso da una condotta meramente occasionale o di minima offensività.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione di tale decisione non risiede in una nuova valutazione del merito della vicenda, ma in un vizio procedurale dei ricorsi stessi. I giudici hanno infatti rilevato che le censure proposte dagli imputati erano meramente “riproduttive” di quelle già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello.
In altre parole, i ricorrenti non hanno introdotto nuovi e validi argomenti di diritto capaci di mettere in discussione la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. La Cassazione, quindi, ha confermato la validità del ragionamento seguito dai giudici di secondo grado.
Le Motivazioni: Pluralità di Indici per Escludere il Fatto di Lieve Entità
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli elementi che, secondo la Corte d’Appello e avallati dalla Cassazione, impediscono di qualificare il reato come fatto di lieve entità. La sentenza impugnata aveva valorizzato, in modo cumulativo, i seguenti indici:
1. Dato Ponderale: La quantità di stupefacente, sebbene non specificata nel dettaglio, è stata definita “comunque non indifferente”. Questo dimostra che il solo peso della sostanza non è decisivo, ma costituisce il primo tassello di un mosaico più ampio.
2. Modalità di Occultamento: La particolare cura nell’nascondere la sostanza è stata interpretata come un segno di astuzia e premeditazione, incompatibile con un’attività estemporanea.
3. Disponibilità di un Luogo di Stoccaggio: L’avere a disposizione un luogo specifico per conservare la droga suggerisce una certa stabilità e organizzazione dell’attività illecita.
4. Predisposizione in Dosi: Il confezionamento dello stupefacente in dosi pronte per la vendita è un chiaro indicatore della destinazione allo spaccio e di una pianificazione commerciale.
5. Documentazione Contabile: La presenza di registrazioni contabili che attestavano la consistenza del commercio illecito ha fornito la prova di un’attività strutturata e continuativa.
6. Possesso di Attrezzature: Il ritrovamento di tre ricetrasmittenti è stato considerato un ulteriore elemento a sfavore, indicando la necessità di comunicare in modo riservato per gestire l’attività di spaccio.
La Corte ha sottolineato che la valutazione congiunta di tutti questi elementi ha permesso di “escludere la occasionalità della condotta contestata in concorso”. È proprio questa sistematicità e organizzazione a rendere la condotta incompatibile con la nozione di lieve entità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la qualificazione di un reato di spaccio come fatto di lieve entità non è un automatismo, ma l’esito di un giudizio complessivo e circostanziato. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente appellarsi a un basso quantitativo di droga se sono presenti altri indicatori di una certa professionalità criminale. Per l’accusa, la decisione conferma l’importanza di raccogliere e presentare al giudice tutti gli elementi indiziari che, insieme, possono delineare la reale portata dell’attività illecita. In sintesi, la lieve entità è riservata a condotte genuinamente marginali, non a quelle che, pur non essendo su larga scala, mostrano chiari segni di organizzazione e continuità.
Cosa valuta un giudice per escludere il fatto di lieve entità nei reati di droga?
Un giudice non valuta un singolo elemento, ma una pluralità di indici nel loro complesso. L’ordinanza in esame ha considerato rilevanti: la quantità non irrilevante di stupefacente, le modalità di occultamento, la disponibilità di un luogo di stoccaggio, il confezionamento in dosi, la presenza di una contabilità e il possesso di attrezzature come ricetrasmittenti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge. Nel caso specifico, i ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
La sola quantità di droga è sufficiente per determinare la lieve entità del fatto?
No. La decisione chiarisce che il dato quantitativo è solo uno dei tanti elementi da considerare. Anche una quantità non particolarmente elevata può non portare al riconoscimento della lieve entità se accompagnata da altri fattori che dimostrano l’organizzazione e la non occasionalità della condotta di spaccio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36309 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi lie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche. censur adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque non indifferente, ma anche la particolare modalità di occultamento dello stupefacente, la disponibilità di un luogo per lo stoccaggio e l predisposizione in dosi, la documentazione contabile che attestava la consistenza dell’illecito commercio, oltre al possesso di tre ricetrasmittenti, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta contestata in concorso;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025.