Fatto di Lieve Entità: Non si Applica in Carcere se la Condotta è Grave
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35103/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di stupefacenti: la qualificazione di un reato come fatto di lieve entità non è automatica e richiede una valutazione complessiva della condotta. Il caso in esame, riguardante la detenzione di hashish all’interno di un istituto penitenziario, offre un chiaro esempio dei criteri utilizzati dai giudici per escludere tale ipotesi attenuata.
I Fatti del Processo
Un detenuto è stato ritenuto responsabile per la detenzione illecita di 75,45 grammi di hashish. Da tale quantitativo era possibile ricavare ben 393 dosi medie singole. A rendere la situazione ancora più seria era la circostanza aggravante di aver commesso il reato all’interno di un istituto penitenziario, un luogo dove la disciplina e la sicurezza sono prioritarie.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
La Questione Giuridica: L’Applicazione del Fatto di Lieve Entità
Il fulcro della controversia legale era stabilire se la detenzione di quasi 80 grammi di hashish in carcere potesse rientrare nella nozione di fatto di lieve entità. Questa particolare fattispecie prevede pene notevolmente più miti ed è riservata a quelle condotte che presentano un grado di offensività minimo. La difesa puntava a ottenere questo riconoscimento per il proprio assistito.
Tuttavia, la Corte di merito aveva già respinto questa tesi, e la Corte di Cassazione è stata chiamata a verificare la correttezza di tale decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la sentenza impugnata. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha operato correttamente, basando la propria decisione su un’analisi attenta e completa di tutti gli elementi probatori disponibili.
I giudici hanno escluso la configurabilità del fatto di lieve entità sulla base di una serie di elementi concreti e indicativi della gravità della condotta:
1. Quantitativo Rilevante: La quantità di sostanza sequestrata (75,45 grammi) non è stata considerata trascurabile, specialmente in relazione al numero di dosi ricavabili (393).
2. Modalità di Detenzione: Le circostanze specifiche del possesso della sostanza hanno contribuito a delineare un quadro di maggiore allarme sociale.
3. Contesto Penitenziario: L’elemento decisivo è stato l’introduzione della droga all’interno di un carcere. Questo fattore, di per sé, denota una particolare gravità, poiché mira a minare la sicurezza e l’ordine di un ambiente già complesso e delicato.
In sintesi, la condotta dell’imputato è stata giudicata del tutto incompatibile con la nozione di ‘minima offensività’ che è il presupposto indispensabile per l’applicazione dell’art. 73, comma 5.
Le Conclusioni: Criteri di Valutazione della Gravità
Questa ordinanza riafferma che la valutazione sulla lieve entità del fatto non può limitarsi al solo dato quantitativo della sostanza. È necessario un giudizio globale che tenga conto di tutti gli indici della condotta: i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e la personalità dell’agente. L’introduzione di stupefacenti in un carcere rappresenta una circostanza di particolare gravità che, come in questo caso, può essere sufficiente a escludere l’applicazione della norma di favore, anche a fronte di quantitativi non eccezionali. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a tutelare contesti sensibili come gli istituti penitenziari.
Quando un reato di detenzione di stupefacenti può essere considerato un ‘fatto di lieve entità’?
Un reato di detenzione di stupefacenti può essere qualificato come ‘fatto di lieve entità’ quando, da una valutazione complessiva della condotta, emerge una minima offensività. I giudici considerano elementi come la quantità e qualità della sostanza, le modalità di detenzione e le circostanze del fatto per determinare se la condotta sia di ridotta gravità.
Perché in questo caso specifico è stata esclusa la lieve entità del fatto?
L’ipotesi di lieve entità è stata esclusa a causa di una serie di elementi indicativi della gravità della condotta: il rilevante quantitativo di hashish sequestrato (75,45 grammi, da cui si potevano ricavare 393 dosi), le modalità di detenzione e, soprattutto, la circostanza aggravante di aver introdotto la sostanza all’interno di un istituto penitenziario.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 75,45 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 393 dosi medie singole, con l’aggravanta di avere commesso il fatto all’interno di un istituto penitenziario.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, introduzione all’interno del carcere) indicativi della gravità della condotta, non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pliésid rìte