Fatto di Lieve Entità: La Cassazione Spiega i Criteri di Valutazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su come viene valutato il fatto di lieve entità nei reati legati agli stupefacenti. La Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare un ricorso inammissibile, ha ribadito la necessità di una valutazione complessiva e non frammentaria di tutti gli elementi del caso per poter applicare questa specifica attenuante. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi che guidano i giudici.
Il Caso in Esame
Il caso riguarda una persona condannata in primo e secondo grado per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina ed eroina. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie attenuata del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.
La Questione Giuridica: Cos’è il Fatto di Lieve Entità?
Il concetto di fatto di lieve entità si riferisce a condotte che, pur costituendo reato, presentano un grado di offensività minimo. Per i reati di droga, la legge prevede una pena notevolmente ridotta se il giudice riconosce questa attenuante. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare una serie di parametri oggettivi, come i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e la quantità e qualità delle sostanze.
La Valutazione del Giudice di Merito
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato la riqualificazione del reato basandosi su una serie di elementi concreti:
* Quantitativo della sostanza: La quantità di droga sequestrata non era trascurabile.
* Modalità di detenzione: Le circostanze in cui la droga era conservata suggerivano un’attività non occasionale.
* Diversità qualitativa: La presenza di due tipi diversi di sostanze (cocaina ed eroina) è stata interpretata come un indicatore di un’attività strutturata.
Questi fattori, nel loro insieme, sono stati ritenuti indicativi di una certa “professionalità” nell’attività illecita e di una rilevante capacità di diffusione sul mercato, elementi incompatibili con la nozione di minima offensività.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, affermando che la Corte d’Appello ha fatto un corretto uso dei principi di diritto. La sentenza impugnata era supportata da un apparato argomentativo solido e coerente. I giudici di merito hanno attinto a tutti i dati probatori disponibili, effettuando quella valutazione complessiva della condotta richiesta dalla legge.
La Corte ha inoltre richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Murolo n. 51063/2018), la quale ha stabilito che l’accertamento del fatto di lieve entità implica una valutazione globale di tutti gli elementi della fattispecie concreta. Non è sufficiente considerare un solo aspetto (ad esempio, il solo quantitativo), ma è necessario che il giudice dimostri di aver vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spieghi le ragioni per cui alcuni sono stati ritenuti prevalenti rispetto ad altri.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, non basta isolare un singolo elemento favorevole. La decisione del giudice si basa su un giudizio complessivo che tiene conto di tutti gli indici della condotta. La professionalità, la diversità delle sostanze e le modalità operative possono essere elementi decisivi per escludere l’attenuante, anche a fronte di quantitativi non eccezionali. Per la difesa, ciò significa che è fondamentale affrontare ogni singolo aspetto del caso, poiché il giudice è tenuto a motivare la sua decisione sulla base di una visione d’insieme e non su singoli frammenti della realtà processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione logica e coerente, che aveva correttamente valutato tutti gli elementi probatori escludendo la possibilità di qualificare il reato come fatto di lieve entità.
Quali elementi ostacolano la qualificazione di un reato di droga come ‘fatto di lieve entità’?
Secondo la decisione, elementi come il quantitativo della sostanza, la diversità qualitativa delle droghe detenute (in questo caso, cocaina ed eroina) e le modalità di detenzione possono indicare una professionalità e una capacità di diffusione sul mercato che sono incompatibili con la minima offensività richiesta per il fatto di lieve entità.
Quale principio fondamentale guida il giudice nella valutazione del ‘fatto di lieve entità’?
Il principio fondamentale, ribadito anche dalle Sezioni Unite, è quello della valutazione complessiva. Il giudice non può basarsi su un singolo elemento, ma deve esaminare tutti gli aspetti concreti della fattispecie (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità) e spiegare le ragioni per cui ha dato prevalenza ad alcuni di essi nel formulare il suo giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 23/05/1975
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuta responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina nel quantitativo indicato in imputazione.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie della lieve entità.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che la Corte distrettuale ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputata, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, diversità qualitativa della sostanza), indicativi della professionalità dell’attività illecita e della rilevante capacit diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità, ribaditi nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato il principio che l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza riservata ad alcuni di essi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente