Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 31/01/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, commi 2-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto 80 stecche di hashish dal peso di circa 80 grammi e 3 grammi di ma rj ua na.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 cit.
La quantità della droga sarebbe stata di 57,50 grammi netti, con un principio attivo di 2,192 grammi di THC, corrispondente a 87,68 dosi giornaliere.
COGNOME sarebbe un “piccolo spacciatore” e proprio la modesta quantità di sostanza stupefacente, l’irrisorio suo valore commerciale, la bassa percentuale di principio attivo e l’entità della somma sequestrata – cinquanta euro- dimostrerebbero che l’attività di cessione non fosse organizzata e di tipo professionale, non avendo peraltro i carabinieri rinvenuto bilancini di precisione ovvero materiale per il confezionamento.
2.2. Con il secondo si deduce l’eccessività della pena inflitta che avrebbe potuto essere mitigata anche mediante la concessione delle circostanze generiche
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1. Il ricorso è fondato.
Sul tema dei limiti di configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. d.P.R. n. 309 del 1990 è in corso una riflessione nella giurisprudenza della Corte di cassazione che si sviluppa su più livelli.
Si coglie una tendenza ad esplicitare in sede applicativa la portata della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 35737/2010 (del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911), nel senso di sottolineare come nell’occasione la Corte, pur affermando il principio secondo cui la fattispecie prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.p.r n. 309 del 1990 “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parame richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”, abbia nondimeno offerto coordinate ermeneutiche specifiche ed ulteriori, chiarendo come la valutazione da compiersi, al fine di configurare o escludere l’ipotesi del comma 5, non 2 possa ridursi ad una fredda operazione di constatazione della “inesistenza anche solo di uno degli indici indicati”.
Di tale necessità le stesse Sezioni Unite della Corte hanno mostrato piena consapevolezza nella parte in cui hanno spiegato come la questione “non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trov soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze”.
Dunque, una valutazione in concreto in una materia in cui l’esigenza di calibrare la pena all’offesa si manifesta, ove possibile, in maniera quanto mai stringente,
considerata la rilevantissima forbice edittale che esiste tra l’ipotesi di cui al comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del comma 5.
La questione relativa alla legittimità del trattamento sanzionatorio previsto dall’ar 73, comma 1, d.P.R. cit., per violazione dei principi di ragionevolezza uguaglianza e di proporzionalità della pena è stata affrontata dalla Corte costituzionale, che, nell’ambit di una articolata analisi, ha affermato di non potersi sottrarre alla verifica s ragionevolezza e proporzionalità della misura della pena, ma – allo stesso tempo – di non poter intervenire, non potendo individuare in concreto l’opzione preferibile tra l tante soluzioni costituzionalmente percorribili.
I Giudici hanno tuttavia inviato un chiaro monito al legislatore: “in assenza di un univoca indicazione legislativa già disponibile nel sistema giuridico, questa Corte reputa necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, richiamare prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pe sia riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa, scegliendo tra le molteplici opzioni sanzionatorie tutte ugualmente legittime e alternative a quell censurata. In mancanza di un intervento del legislatore, la Corte sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in rnalam partem, e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza”. (sent. n. 179 del 2017).
Si tratta di affermazioni che, riconoscendo la necessità di riportare in armonia con i principi costituzionali la pena prevista dall’art. 73, cornma 1, d.P.R. cit., impongono interpretare la norma prevista dall’art. 73 comma 5, cit. in maniera stringente e conforme ai principi costituzionali di offensività e di proporzione tra offesa e pena.
La pena è costruita sulla gravità del fatto e giustificata da essa, nelle sue componenti oggettive (importanza del bene, modalità di aggressione, grado di anticipazione della tutela) e soggettive (grado di compenetrazione fatto-autore), come sua variabile dipendente: una distonia nel rapporto o addirittura uno iato tra i due fattori sarebber costituzionalmente intollerabili.
Dunque, con la forbice edittale il legislatore esprime la sua valutazione sulla gravità del fatto di reato che decide di incriminare, della gravità in astratto, ovviamente, che uguale per tutta la classe di fatti concreti riconducibili al precetto.
Il giudice vi riconosce una presa di posizione su tale elemento e, nell’esercitare il suo potere discrezionale di commisurazione, prosegue il “lavoro” affinandolo sui dati della realtà del singolo caso concreto (cfr., per tutte Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, 3azouli, in motivazione).
Nella medesima prospettiva si è di recente collocata anche un’altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli
elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintom previsti dalla disposizione.
Dalla enunciazione di tali principi si desume un parametro interpretativo univoco, secondo cui nella valutazione del fatto lieve, ai sensi del quinto comma della richiamata disposizione, non può assumere, di norma, valenza esclusiva ed assorbente il dato quantitativo, né quello qualitativo con riferimento alla diversità delle sostanze oggett di cessione.
La valutazione del fatto, pertanto, deve guardare alla sua complessità, valorizzando – in senso positivo o negativo – tutti gli elementi che contraddistinguono quell determinata condotta (mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza, anche con riferimento alla percentuale di purezza della stessa): criterio di giudizio, questo, che può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti aspetti della condotta (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 812 del 29/11/2022, dep. 2023, COGNOME, non massimata).
In tale contesto si è già spiegato come, ai fini del riconoscimento del reato di cu all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività dell condotta debba essere ancorata alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativ e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine (cfr., Sez. 6, n. 13982 del 20/02/201 Lombino, Rv. 272529).
È configurabile l’ipotesi di c.d. piccolo spaccio, cioè, quando si è in presenza d un’attività che si caratterizza per una complessiva minore portata dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, che riveli una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati; tale attività può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti. (Sez. 6, n. 45061 de 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 in fattispecie caratterizzata dalla mancata emersione del numero degli assuntori che si rivolgevano all’imputato, nonché della capacità di 4 questi – in termini di contatti con i fornitori all’ingrosso e di disponibilità economic procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili).
Nella specie, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione dei princip indicati, avendo escluso la riconducibilità dei fatti alla fattispecie meno grave so attraverso un richiamo al dato ponderale, che, tuttavia, in applicazione dei principi indicati, non è assolutamente autoevidente della incompatibilità dell’attività di spacci compiuta dall’imputato rispetto alla fattispecie di cui al comma 5 della norma in esame,
tenuto conto della obiettiva evidente esiguità di principio attivo; né, sotto altro pro può essere riconosciuta decisiva valenza dimostrativa alla circostanza che l’abitazione dell’imputato fosse dotata di un sistema di video sorveglianza e che furono trovati appunti relativi a precedenti cessioni, atteso non solo l’assenza di univoci strumenti idonei al confezionamento di sostanza stupefacente, ma, soprattutto, il rinvenimento di soli cinquanta euro.
Una somma che rivela, unitamente alla quantità di sostanza stupefacente rinvenuta e di principio attivo, l’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo il numero di assuntori riforniti, la limitata circolazione di merce, le magre potenzialit guadagni limitati, la ridotta capacità dell’imputato – in termini di contatti con i fo all’ingrosso e di disponibilità economica – di procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e verificherà se ed in quali te i fatti per cui si procede siano riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 73, c 5, d.P.R. cit.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.