Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29733 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 02/05/2023 dalla Corte di Appello di Napoli
ILFUNZIGY
NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; impugnata;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenz udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistend l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/05/2023, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G. del Tribunale di Torre Annunziata, in data 21/04/2022, nei confronti di COGNOME NOMENOME in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina a lui ascr
concorso con il padre COGNOME NOME e con COGNOME NOME, al capo 3 della rubrica (il Tribunale aveva invece assolto l’COGNOME dalle resid imputazioni di cessione di cocaina, a lui ascritte ai capi 1 e 2 in concorso padre).
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fa ai sensi del comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 de11990. Si censura la sente per non aver considerato l’assenza di sequestri, l’estraneità del ricorren maggior parte delle intercettazioni nonché l’assenza di suoi riferimenti alla co nelle poche conversazioni intercettate con il padre e con il COGNOME, ma solo perché vi era prova certa che costoro detenessero cocaina, peraltro in luog tempi diversi da quelli contestati al ricorrente.
2.2. Vizio di motivazione con ri e imento alla man GLYPH applicazione dell’ipotesi / t it . , e . q, , GLYPH okt, t lieve di cui al comma 5 dell’art. 7 GLYPH i censura a motivazione della Corte, che aveva ritenuto la condotta del ricorrente non avulsa dalla complessiva dimensio del traffico di droga gestitgdpl padre. Si ribadisce l’assenza di altri element 44,4 , K carico diversi dalle pochèVa1òrizzate per il capo 3), come tali inidonei a ricond la condotta del ricorrente in tale più ampio contesto illecito.
Con memoria trasmessa in previsione della precedente udienza, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le ce proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo ordine di rilievi appare meramente reiterativo di analoga questio dedotta e disattesa dalla Corte territoriale, che – in piena sintonia con i giudice – ha escluso la possibilità di ricondurre la responsabilità dell’ESPOS nell’alveo del comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla luce dei seq di cocaina operati nei confronti degli acquirenti dello stupefac continuativamente smerciato dal padre del ricorrente e dall’altro coimput COGNOME NOME (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, pag. 8 della sentenza di primo grado). In altri termini, i giudici di merito hanno concordemente e illogicamente ritenuto – sulla scorta dei sequestri intervenuti – che con il t “integratori”, insistentemente richiesti da COGNOME NOME NOMEin prima battut al COGNOME, in seguito all’odierno ricorrente), gli imputati alludessero a sostanza stupefacente del tipo cocaina.
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Com’è noto, una recentissima decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (della quale è ad oggi nota la sola informazione provvisoria) ha risolt contrasto giurisprudenziale del massimo rilievo, rispondendo affermativamente a quesito “Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sost stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorren norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un a concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.” (Sez. U, ud 14/12/2023, Gambacurta).
Della decisione delle Sezioni Unite è ovviamente necessario tener conto anche in assenza del deposito delle motivazioni, avuto riguardo, anzitutto marcato ridimensionamento della responsabilità dell’COGNOME, rispetto all’inizia ipotesi accusatoria che lo vedeva ben più pesantemente coinvolto nell’attivit narcotraffico coordinata dal padre NOMENOME egli è stato invero assolto g primo grado dai reati di cui ai capi 1 e 2, relativi appunto a cessioni di s per conto del padre, avendo il Tribunale ritenuto insufficienti le risultanze intercettazioni. In secondo luogo, va evidenziato che nell’unico residuo episo relativo a quantità di stupefacente non determinata, il coinvolgimento dell’odi ricorrente appare comunque piuttosto marginale, avendo egli dato indicazion meramente “orientative” sul luogo in cui si sarebbe dovuto cercare la busta gi che conteneva “la roba”.
In tale complessivo contesto, e alla luce del principio recentemente afferma dal ‘Supremo Consesso, ritiene il Collegio che la posizione di COGNOME NOME debba essere nuovamente valutata, quanto alla possibilità di ricondurre la posizione nell’alveo del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
In tal senso, e in tali limiti, deve conseguentemente disporsi l’annullam della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello Napoli per nuovo giudizio sul punto. Nel resto, il ricorso deve invece es rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limtatamente alla questione relativa al applicabilità dell’art. 73, comma 5, del d.P.R n. 309 del 1990, con rinvio per n giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ri
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consiglire Tstensore
Il Presidente