Fattispecie lieve e spaccio: i criteri della Cassazione
La fattispecie lieve nel reato di spaccio di stupefacenti non rappresenta un beneficio automatico, ma richiede una valutazione rigorosa delle modalità della condotta. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che elementi come la quantità e la varietà della droga sono determinanti per escludere l’attenuante.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Secondo la tesi difensiva, la condotta non presentava caratteri di gravità tali da giustificare la pena ordinaria. Tuttavia, le risultanze processuali hanno evidenziato una gestione professionale della sostanza, caratterizzata da un’organizzazione non occasionale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano generici e meramente riproduttivi di questioni già ampiamente analizzate e respinte nei gradi precedenti. La motivazione fornita dai giudici di merito è stata considerata logica e coerente con i principi giurisprudenziali vigenti, rendendo impossibile una revisione in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto si fondano su tre elementi oggettivi che escludono la fattispecie lieve. In primo luogo, il dato ponderale: la quantità di sostanza sequestrata è stata ritenuta eccessiva per una qualificazione di minima entità. In secondo luogo, il frazionamento della droga in diverse dosi pronte per la vendita indica una chiara finalità commerciale organizzata. Infine, la diversificazione delle sostanze rinvenute suggerisce un’attività di spaccio strutturata e rivolta a una clientela variegata. Questi fattori, analizzati globalmente, rendono la condotta incompatibile con il concetto di lieve entità, che richiede invece una scarsa offensività del fatto.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per l’applicazione della fattispecie lieve è necessaria l’assenza di indici di professionalità o gravità. La presenza di droghe diverse e già confezionate per lo spaccio costituisce una prova della pericolosità della condotta. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sottolineando il rigore della legge verso il traffico di stupefacenti.
Quando viene negata la fattispecie lieve nello spaccio?
Viene negata quando elementi come l’elevata quantità di droga, la suddivisione in dosi e la presenza di diverse tipologie di sostanze indicano un’attività di spaccio strutturata.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il frazionamento della droga è rilevante?
Il frazionamento dimostra che la sostanza è pronta per essere immessa sul mercato, suggerendo una condotta organizzata incompatibile con la minima offensività del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51365 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51365 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarcano il dato ponderale, il frazionamento delle sostanze e la loro diversificazione, incompatibili con il riconoscimento della “fattispecie lieve” (v. pag. 5, 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023