Fattispecie lieve e spaccio: i limiti della Cassazione
Il riconoscimento della fattispecie lieve nel reato di spaccio di stupefacenti non è un automatismo, ma richiede una valutazione rigorosa degli elementi oggettivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile invocare l’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, sottolineando l’importanza della precisione tecnica nei motivi di ricorso.
I fatti e il ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il punto centrale della controversia riguardava il diniego, da parte della Corte d’Appello, della fattispecie lieve. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi per concedere l’attenuante, limitandosi a una motivazione ritenuta insufficiente.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze presentate erano formulate in termini eccessivamente generici. In particolare, il ricorso si limitava a riprodurre le medesime argomentazioni già esposte e ampiamente disattese nel grado precedente. La Cassazione ha ricordato che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata appare logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono principalmente nel dato quantitativo della sostanza. La Corte territoriale aveva evidenziato che il numero di dosi medie ricavabili era incompatibile con il riconoscimento della fattispecie lieve. Tale parametro è considerato un indicatore oggettivo della gravità della condotta. Quando il quantitativo di droga permette la creazione di numerose dosi destinate al mercato, viene meno il presupposto della minima offensività richiesto dalla norma attenuante. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito argomenti giuridici corretti e privi di fratture logiche, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la quantità di dosi ricavabili è un pilastro fondamentale per escludere la fattispecie lieve. La genericità dei motivi di ricorso e la mancanza di nuovi elementi critici rispetto alla sentenza di appello comportano non solo l’inammissibilità, ma anche pesanti conseguenze economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente alla Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per l’infondatezza del gravame.
Quando viene esclusa la fattispecie lieve nel reato di spaccio?
Viene esclusa quando elementi oggettivi, come un elevato numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza, dimostrano una capacità offensiva incompatibile con la lieve entità del fatto.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché la legge richiede che le doglianze siano specifiche e non si limitino a riprodurre argomenti già respinti nei gradi precedenti.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51375 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma +0 4 4P incriminatrice, oltre che formulat,i in termini generici, e meramente riproduttiv5idi doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di frattur logiche, laddove si rimarca il numero di dosi medie ricavabili, incompatibile con il riconoscimento della “fattispecie lieve” (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023