Un recente intervento della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di applicazione della sospensione della prescrizione introdotta durante l’emergenza sanitaria. La vicenda riguarda due membri di una commissione comunale, condannati per aver falsificato i verbali di due sedute. La sentenza finale, tuttavia, ha annullato le condanne, non per l’insussistenza del fatto, ma per il decorso del tempo. Questo caso offre uno spunto importante per comprendere come funzionano i meccanismi procedurali che possono portare all’estinzione di un reato.
I fatti: un verbale per nascondere il conflitto di interessi
La vicenda ha origine all’interno di una commissione comunale per la valutazione di incidenza ambientale. Due componenti, uno con il ruolo di Presidente e l’altro di semplice Membro, si trovano a discutere due pratiche edilizie. In entrambe le pratiche, il consulente tecnico di parte è la figlia di uno dei Membri della commissione. Per evitare di incorrere in un palese conflitto di interessi, i due attestano falsamente nel verbale ufficiale che il Membro interessato si era allontanato dall’aula prima della discussione e della deliberazione. Le indagini, invece, dimostrano il contrario. Il Membro non solo era rimasto presente, ma aveva attivamente partecipato alla discussione, relazionando sulle pratiche che coinvolgevano la figlia. Per questo comportamento, entrambi vengono accusati e condannati per il reato di falso ideologico in atto pubblico.
Il nodo giuridico: la sospensione della prescrizione Covid-19
Il punto cruciale del processo davanti alla Corte di Cassazione non riguarda la colpevolezza degli imputati, ma un aspetto puramente procedurale: il calcolo della prescrizione. La difesa sostiene che il reato si sia estinto per il decorso del tempo. L’argomento centrale ruota attorno al periodo di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) durante il quale le norme emergenziali per la pandemia avevano sospeso i termini processuali. Se quel periodo fosse stato conteggiato come sospensione, la prescrizione non sarebbe maturata. In caso contrario, il tempo massimo per giudicare sarebbe scaduto prima della sentenza d’appello. La questione diventa quindi stabilire se quella sospensione fosse automatica per tutti i processi pendenti o se richiedesse presupposti specifici.
Le motivazioni: la sospensione della prescrizione non è automatica
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla difesa, accogliendo un principio di diritto fondamentale. I giudici hanno stabilito che la sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione Covid-19 non è generalizzata e automatica. Essa si applica solo ai procedimenti che hanno subito una ‘stasi’ effettiva a causa delle misure sanitarie. In altre parole, la sospensione opera solo se in quel preciso arco temporale era già stata fissata un’udienza (poi rinviata) o era prevista la scadenza di un termine processuale. Nel caso in esame, il processo non aveva udienze o scadenze programmate in quel periodo. Pertanto, il procedimento non ha subito alcun rallentamento a causa della pandemia. Di conseguenza, quel periodo di 64 giorni non poteva essere aggiunto al calcolo del tempo massimo di prescrizione.
Le conclusioni: reato estinto per decorrenza dei termini
Senza poter applicare la sospensione della prescrizione, il calcolo del tempo ha dimostrato che il termine massimo di sette anni e sei mesi era già trascorso al momento della sentenza di appello. La Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. Ha quindi annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando i reati commessi da entrambi gli imputati estinti per intervenuta prescrizione. Questo significa che il processo si è chiuso definitivamente. Gli imputati non sono stati assolti nel merito, ma la pretesa punitiva dello Stato si è estinta a causa del passare del tempo, un principio di garanzia previsto dal nostro ordinamento.
Cosa significa che un reato è ‘estinto per prescrizione’?
Significa che lo Stato ha perso il diritto di punire il colpevole perché è trascorso troppo tempo dalla commissione del fatto senza che si sia arrivati a una condanna definitiva. Non è un’assoluzione nel merito.
La sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19 si applica a tutti i processi penali?
No. Come chiarito da questa sentenza, la sospensione si applica solo se il processo ha subito un effettivo stop a causa della pandemia, ad esempio con il rinvio di un’udienza già fissata in quel periodo.
Cosa rischia un pubblico ufficiale che attesta il falso in un verbale?
Commette il reato di falso ideologico in atto pubblico, previsto dall’articolo 479 del codice penale. Questo reato è punito con la reclusione e può avere gravi conseguenze sulla carriera e sulla reputazione.