Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43405 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43405 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Baressa in data ottobre 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, con il quale è dedotta la grossolanità della falsificazione, oltre essere affidato a deduzioni generiche, in quanto sostenute da allegazioni prive di decisività e oltretutto non rispettose principio dell’autosufficienza del ricorso (ciò con specifico riferi alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e da COGNOME NOME), è altresì manifestamente infondato, posto che è jus receptum che, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconosci “íctu acuii” da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota’ ma altresì del suo normale uso e dell modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Rv. 279153; Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 266417; Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Rv. 251173)
– che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 455 cod. pen. in relazione all’art. 453 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che integra il reato di cui all’art. cod. pen. la detenzione di “moneta avente corso legale nello Stato o fuori”, secondo la formula dell’art. 453, n. 1, stesso codice, per tale dovendosi intendere quella cui sia stata attribuita Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria (Sez. 5, n. 1136 del 20/11/1968, dep. 1969, Rv. 110258), come nel caso dell’euro;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore