Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 999 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 999 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, previa assoluzione dal fatto commesso ai danni di COGNOME NOME, ha rideterminato in anni due, mesi dieci di reclusione ed C 900 di multa la pena inflitta per i residui episodi di falso nummario;
Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità, propone doglianze in fatto e prive di reale confronto critico con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, è manifestamente infondato poiché: nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 2 e 3); la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022