Il reato di falso materiale e la contraffazione documentale
La distinzione tra una semplice copia e un documento che appare come originale è il fulcro della recente decisione della Corte di Cassazione in tema di falso materiale. Il caso analizzato riguarda un cittadino condannato per aver utilizzato un bollettino contraffatto al fine di indurre in errore l’amministrazione, integrando così anche la fattispecie di tentata truffa.
La questione giuridica centrale ruota attorno alla capacità di un documento falso di trarre in inganno la pubblica fede. Quando un atto viene creato ex novo, imitando le caratteristiche di un documento ufficiale mai esistito, la legge penale interviene per sanzionare la lesione della fiducia che la collettività ripone negli atti pubblici.
La distinzione tra copia e originale nel falso materiale
Un punto cardine della difesa riguardava la natura del documento prodotto. Secondo una tesi giuridica spesso invocata, la formazione della copia di un atto inesistente non dovrebbe integrare il delitto di falsità materiale. Tuttavia, questa regola subisce un’eccezione fondamentale quando la copia assume l’apparenza di un atto originale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già accertato che il bollettino non era stato presentato come una mera fotocopia, bensì come un documento originale a tutti gli effetti. Questa circostanza sposta l’azione dal piano dell’irrilevanza penale a quello della piena punibilità, poiché il documento è idoneo a circolare con una parvenza di autenticità che inganna il destinatario.
Il principio delle Sezioni Unite
La Cassazione ha richiamato il diritto vivente consolidato dalle Sezioni Unite, specificando che la creazione di un atto inesistente è punibile se il risultato finale possiede i requisiti formali per essere scambiato per un originale. Non rileva, dunque, che l’atto di riferimento non sia mai stato redatto da un pubblico ufficiale, se il falso creato ne imita perfettamente le sembianze.
L’inammissibilità del ricorso deriva dalla mancata contestazione specifica di questo punto. Il ricorrente si è limitato a denunciare un vizio di motivazione senza però affrontare il dato fattuale decisivo: la presentazione del bollettino come pezzo unico e autentico, e non come semplice riproduzione fotografica o fotostatica.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. La decisione si basa sulla corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la falsità in atti pubblici. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione puntuale e coerente, descrivendo dettagliatamente come il bollettino fosse stato confezionato per apparire genuino.
Il rigetto delle doglianze difensive sottolinea l’importanza della prova circa la modalità di presentazione del documento. Se l’imputato presenta un foglio che per caratteristiche materiche, timbri o firme appare come l’originale di un atto pubblico, la condotta rientra pienamente nel perimetro dell’articolo 476 del codice penale.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un confine netto: la tutela penale della fede pubblica non si limita a proteggere gli atti esistenti dalle alterazioni, ma si estende alla prevenzione della creazione di atti totalmente falsi che possano circolare come veri. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende completa il quadro di una pronuncia che non lascia spazio a interpretazioni elusive della norma penale.
Quando la creazione di un documento falso costituisce reato?
Il reato di falso materiale si configura quando un documento, anche se riferito a un atto mai esistito, viene creato in modo da apparire come un originale autentico agli occhi di terzi.
Cosa succede se si presenta una semplice fotocopia di un atto falso?
In linea generale, la copia di un atto inesistente non integra il reato, a meno che la copia stessa non sia formata in modo tale da sembrare un documento originale e venga utilizzata come tale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta bollettini contraffatti?
Il soggetto rischia la condanna per falso materiale in atto pubblico e tentata truffa, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1250 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 23 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di tentata truffa e di falso materiale in atto pubblico, commessi in Salerno il 16 2014;
considerato che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità per il delitto di falso materiale, è manifestamente infondato, pos che il diritto vivente, con la sentenza a Sezioni Unite n. 35814 del 28/03/2019, COGNOME, Rv 276285, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La formazione della copia di un att inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di u atto originale”; situazione, quest’ultima, verificatasi nel caso concreto e di cui la Corte terri ha dato puntualmente conto evidenziando come il bollettino meglio descritto al capo 2) dell’imputazione fosse stato presentato non già quale mera copia, bensì come originale, così risultando integrato il reato in contestazione, senza che con tale argomentazione il ricorso si s criticamente confrontato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Consiglie COGNOME stensore COGNOME
Il Presidente