Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15236 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 06/09/1978
avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen erale, NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla requisitoria in at:i per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha insisti o per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 28 ottobre 2024, la C( rte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, del 6 luglio 2023, che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anno uno e mes dieci di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 2621 e 2632 cod.civ.
In particolare è stato contestato all’imputato di avere, in concorso coi i altri, in qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, in data 18 dici !mbre 2019: al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, indicai.), nei bilanci relativi all’esercizio 2017 e 2018, utili fittizi della società rispettiva nen di euro 1.603.804 e di euro 4.877.044 (capi A e B); aumentato fittiziann. gite il capitale sociale della medesima società, deliberando, in data 20 gennaio 2020, l’aumento del capitale sociale da 10.000 euro a 6 milioni di euro, coperto me liante l’utilizzo di fittizie riserve disponibili ( capo C). Il Tribunale ha considerato fc ndat l’accusa, sottolineando il fatto che due mesi prima dell’approvazione dei bil nci la società era stata acquistata dall’imputato per una somma di poco super ore a duemila euro, ritenendo, altresì, che il medesimo abbia agito con la fina ità di ottenere la concessione di una licenza da parte dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per realizzare un deposito fiscale.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del p -oprio difensore avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia vizi di motivazione deducendo .:he la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza del rico rente sulla falsità dei dati contabili esposti nei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018 della società RAGIONE_SOCIALE in quanto imputabili a scritture contabili redi tte in epoca antecedente al suo subentro nella società. Richiamata la str ittura complessa dell’elemento soggettivo nel reato di cui all’art. 2621 cod.c v., e l’insegnamento di questa Corte secondo cui il requisito soggettivo noli può ritenersi provato attraverso la mera violazione di norme contabili sulla espos zione di voci in bilancio ( Sez.5, n. 46689 del 30/06/2016), evidenzia che:i bilanc degli anni 2017 e 2018 non sono stati sottoposti a nessun soggetto ( né pubbl co né privato) che intratteneva rapporti con la società; che l’imputato non av -ebbe avuto alcun ruolo nella redazione dei bilanci che riportavano dati già regis rati e presenti nelle scritture contabili della società; manca la prova della consapevolezza della non veridicità dei dati riportati nelle scritture contat ili. La motivazione del Tribunale è fondata sulla presunzione che chi acquista una s )cietà per alcune migliaia di euro, e presenta un bilancio sulla base di una contibilità fornita dai precedenti proprietari, non può che perseguire l’obiettivo di oper 3zioni fittizie, nonostante la difesa avesse prodotto i messaggi intercorsi tra l’imi utato ed il commercialista volti a dimostrare la buona fede del primo in ordir.? alla correttezza dei bilanci. La Corte di appello ha ritenuto che l’imputato non r Dteva che essere consapevole della fittizietà delle scritture contabili richiamar do le competenze “vantate dal ricorrente nel settore”, oltre che la sua consapevolezza sull’assenza di un impianto di stoccaggio del materiale o di un deposito, )ur in assenza di obiettivi elementi di riscontro. Sarebbe stato, inoltre, sottovalutz to: il
ruolo dei coimputati nel procedimento, COGNOME NOME e COGNOME NOME; :he la posizione dell’imputato, nel corso dell’indagine presso la Procura di Pada su una frode carosello nella quale risultava coinvolta la stessa società RAGIONE_SOCIALE, era stata stralciata e trasferita a Milano; che RAGIONE_SOCIALEerto, amministratore di fatto della medesima società, è stato condannato dal Trii unale di Padova, per le sue condotte nella frode carosello, venendo invece asso l ,h,o dal Tribunale di Milano in relazione alle condotte di falso in bilancio, c on la conseguenza che tutta la responsabilità è ricaduta sul ricorrente. La ser tenza impugnata non avrebbe fatto buona applicazione dei principi in mate ria di valutazione della prova indiziaria ed erano state ignorate, o frainter,e, le dichiarazioni del teste di accusa il quale aveva affermato che: al ma nento dell’acquisto delle quote societarie da parte dell’imputato, le scritture co itabili erano già state riportate all’interno delle dichiarazioni fiscali deposib te in precedenza; il deposito del bilancio non coincide con la sua formazione in c uanto atto complesso non suscettibile di essere redatto in pochi giorni; i bilanc degli anni 2017 e 2018 non erano stati utilizzati rispetto al ceto bancario né rispe :to ad enti pubblici per l’eventuale rilascio di licenze.
2.2. Con secondo motivo denuncia mancanza, contraddittori tà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ruolo avuto dal COGNOME all’interno di RAGIONE_SOCIALE Deduce che, sin dal giudizio di primo grado, il ruolo avuto dall’imputato nella società fallita, nonché la sua consapevolezza della ·alsità dei dati esposti nei bilanci, sarebbero stati completamente travisati dai giu iici di merito in quanto: anche nel giudizio svoltosi parallelamente a Padova, il reale artefice delle frodi aventi ad oggetto, tra le altre, RAGIONE_SOCIALE è stato individuato nel COGNOME (condannato alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclus one), co-imputato nel procedimento dinanzi al Tribunale Milanese, nel quale eniva assolto; le scritture erano state formate ed inviate negli anni 2017-2018 )rima dell’ingresso del COGNOME nella società, avvenuto in data 13.11.2019, in un periodo in cui il medesimo era risultato totalmente estraneo alla se jetà; l’imputato era entrato nella società, assumendone il ruolo di annministrat )re di diritto, confidando sulla veridicità della documentazione fornitagl dal commercialista; non era stato provato il suo contributo causale, quale amministratore di diritto, alla realizzazione del fatto e, soprattutto, I sua cognizione del fatto illecito.
2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione n’art. 62 bis cod.pen. per la mancanza di un apparato argonnentativo razion ìle in proposito.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dich, ararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore di fiducia dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricors ).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.E’ infondato il primo motivo con il quale la difesa contesta la sussistem a del dolo dell’imputato sostenendone la buona fede sul presupposto che il meck simo avrebbe fatto affidamento sulla corrispondenza dei dati riportati nei bilanci con quelli delle scritture contabili e con le dichiarazioni fiscali già redatte ben i rima del suo ingresso nella compagine societaria. Con riguardo al reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarit ) che esso è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valuti tivi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fc mire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad in iurre in errore i destinatari delle comunicazioni e ad influire sulle determinazioi li dei soci, dei creditori o del pubblico (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passi Rv. 266802 – 01). Si è, altresì, specificato che l’elemento soggettivo rict iesto «presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (aven e ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiust )) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, e che «il dolo generico noi può ritenersi provato – in quanto “in re ipsa” nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far ‘ , 1vere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da ineqi ivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza de suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili» (Sez. 5, n.21854 del 01/03/2024, non massinnata; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti Rv. 268673 – 01). Seppure nella formulazione attuale, ed applicabile raione temporis, il riferimento all’intenzione di ingannare i soci o il pubblico non si a più previsto (a seguito delle modifiche apportate all’articolo 2621 cod. civ. dall’articolo 9, comma 1, legge 69/2015), resta necessario che siano prova .e, in capo all’agente, sia il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profittc, sia, soprattutto, la consapevolezza di esporre fatti materiali rilevanti non rispon ienti al vero. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.Nella fattispecie in esame, è incontroverso, attraverso la ricostru effettuata nelle sentenze di merito, che l’imputato: ha effettuato l’acquisto della società RAGIONE_SOCIALE per un valore di poco superiore a 2.000 euro; appena
due mesi dopo l’acquisto, la medesima società ha approvato bilanci con -icavi ultramilionari; la stessa società, in particolare, secondo l’analisi effettuala dal teste di p.g. avrebbe realizzato nel solo anno 2019 ( anno dell’acquisto) -icavi per complessivi 44.627.810; la Guardia di finanza ha evidenziato la fittizietà della voce relativa alle rimanenze passive, per l’assenza in concreto di un depo ;ito e stoccaggio di prodotti petroliferi, e che la variazione in negativo di tale voce contabile avrebbe gonfiato gli utili, nei termini in cui sono stati dichiar iti i bilancio. Sulla base di tale incontestata ricostruzione, la Corte di appell o ha ritenuto infondata la deduzione difensiva sulla mancanza di buona fede da Darte dell’imputato, evidenziando: l’acquisto da parte dell’imputato della società id un prezzo “fuori mercato” , di poco più di duemila euro, trattandosi di societ l che ufficialmente realizzava “ricavi multimilionari”; la circostanza che “le dichian zioni IVA nulla esprimono sul valore degli utili societari, riportando esclusivar iente operazioni effettuate nel corso dell’anno d’imposta che hanno un impatto ii fini IVA,e soprattutto non esprimono il valore delle rimanenze”.
La ricostruzione dell’elemento soggettivo è stata effettuata sulla base Ji un procedimento logico che ha valorizzato – tenuto anche conto delle compe .enze dimostrate dall’imputato nel corso del suo esame dibattimentale, oggetto di percezione e valutazione diretta da parte del giudice- l’inverosimiglianza del fatto che il medesimo possa essersi indotto ad acquistare la società senza e ;sere informato “delle dotazioni della stessa e quindi anche dell’assenza di un imp ianto di stoccaggio del materiale o di un deposito” ( pag.8); la circostanza che, attraverso un aumento apparente della consistenza patrimoniale della so :ietà, l’imputato intendesse ottenere “dall’Agenzia delle Dogane e dei Monoppli la concessione per l’apertura di un deposito fiscale”, per come dal medi, simo ammesso, e che l’aumento di capitale della società rappresentava condl ione necessaria per l’ottenimento della licenza (pag.3 della sentenza impugnata .
Parimenti è corretto l’avere disatteso, dando adeguato conto della con( otta, l’argomento che i bilanci si riferivano ad anni contabili precedenti l’ingresso in società del ricorrente e che gli stessi non siano stati, verosimilmente, reda :ti da lui, essendo inconfutabile che il medesimo è stato l’amministratore che li ha presentati all’assemblea ed ha, dunque, redatto la relazione l’illustrativa ai soci; tali ultime circostanze sono state, correttamente, addotte per contrastare I I tesi difensiva sostenuta in ordine alla inconsapevolezza della falsità dei dati es )osti, soprattutto ove si consideri che essi erano fondati su rimanenze di maga .. zzino prive del tutto di giustificazione.
Le doglianze difensive non riescono a disarticolare la tenuta logica della motivazione ed appaiono reiterative delle deduzioni poste a fondament ) dei
motivi di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito una motivazione logica e coerente rispetto alle acquisizioni probatorie.
Va ricordato che l’illogicità della motivazione, denunciabile dinanzi c uesta Corte, deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tz le da risultare percepibile ictu °cuti dovendo il sindacato demandato alla Co te di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esis Lenza di un logico apparato argomentativo senza possibilità di verifica della rispon lenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U.n. 47289 del 24/09/W23, COGNOME, Rv. Voi 226074). Al giudice di legittimità è preclusa-in sede di coi trollo della motivazione-la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzi )ne e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ri :enuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte in un giudice del fatto.
Peraltro, il sindacato di legittimità sul procedimento logico che conse ite di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l’utilizzazione di cril3ri d inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di rlerito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plat, sibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazion( tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano cc renti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su ded izioni logicamente ineccepibili) ( Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Rv. 2′ 8677 – 01).
Nella fattispecie in esame, le sentenze di primo e secondo grado- confo -mi e basate su argomentazioni coincidenti o, comunque, coerenti tra loro, c le si integrano e saldano in un unicum argomentativo (Sez. 2, n. 3729! del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, non massunata sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 – 01, Sz. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 – 01)- sono frutto di valuti zioni logiche e prive di contraddizioni.
2.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole della ma ìcata considerazione di fatti oggetto di altro procedimento penale, per frodi caro ;elio, pendente dinanzi a diversa autorità giudiziaria in cui è imp tato Brasile NOME COGNOME, originario coimputato del COGNOME nel procedimento in esame, trattandosi di deduzione generica e del tutto ininfluente ai fini della valutazione della con lotta posta in essere dall’imputato e neppure idonea ad alleggerirne la posizione
3. È inammissibile il terzo motivo con cui si censura la motivazione della sentenza rispetto alla mancata concessione delle circostanze generich( . Nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è nece ;sario
-evoli che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavc
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferir le a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat :esi o
superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259399);
di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla :otale assenza di elementi positivamente valutabili e le determinazioni del giucl ce di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, fc ldate su valutazioni discrezionali, sono insindacabili in cassazione ove siano sorre te da
motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/ M14,
COGNOME, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv.
249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altro, Rv. 242419; Sez 6, n.
7707 del 04/12/2003 – dep.23/02/2004, P.G. in proc. COGNOME ed alti, Rv.
229768).
Nella fattispecie la motivazione è del tutto immune dai denunciati vizi, es ;endo
, ìffesa stato il diniego motivato sulla base dell’entità delle falsità accertate e dell’
al bene giuridico tutelato oltre che sulla mancanza di elementi positivi.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanr a del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
Così è deciso, 25/02/2025