Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43999 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/02/1950
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Lecce, decidendo nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento di precedente sentenza, con sentenza in data 7 dicembre 2023 dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME COGNOME in quanto estinto per intervenuta prescrizione il reato a lui ascritto di cui all’art.479 cod. pen., per avere in qualità di pubblico ufficiale, nel suo ruolo di direttore dell’Ufficio tecnic del Comune di Francavilla Fontana, di falso ideologico in atto pubblico, attestato nella nota, senza data e senza numero di protocollo, allegata alla delibera della giunta n. 230 del 17 aprile 2012 ed in quella identica del 19 aprile 2012 allegata alla delibera del consiglio comunale n. 13/2012, che l’individuazione delle aree riportate nella planimetria, rispondeva ai requisiti di legge, nel senso di garantire una equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico, con conferma della condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili del reato di falso.
In precedenza, con sentenza del 28 ottobre 2019 la medesima Corte di Appello aveva rideterminato la pena inflitta ad COGNOME in anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di falso, nel quale veniva ritenuto assorbito il delitto abuso di ufficio, originariamente contestato all’imputato come commesso attraverso la redazione della nota, oggetto del contestato reato di falso ideologico.
Questa Corte, con sentenza della 5 sez. n. 6961 del 27 novembre 2020, annullava la predetta sentenza quanto alla posizione dell’Incalza, limitatamente alla dedotta questione del falso valutativo, mandando al giudice del rinvio perché valutasse la natura del falso contestato all’imputato.
La Corte, in particolare, richiamava l’attenzione del giudice del rinvio sulla copiosa giurisprudenza che ritiene sussistente il falso anche nel caso di enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata giustificazione.
La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, in ossequio alle indicazioni ricevute da questa Corte, rilevava come la relazione tecnica dell’imputato fosse stata redatta sulla base di dati quali la densità fondiaria, la densità territoriale, densità abitativa tratti dal programma di fabbricazione risalente agli anni ’70, mentre nessun accertamento sui dati demografici all’attualità era stata effettuato.
Pertanto, era evidente che la nota riferiva all’attualità dei dati inattuali e che, dunque, la condotta tenuta poteva essere ricondotta alla categoria del falso ideologico, proprio perché fondata su premesse palesemente false, perché riferite ad una situazione superata.
Tale atto – ideologicamente falso -aveva viziato il processo deliberativo dell’organo competente, con ciò escludendo l’innocuità del falso.
9
Avverso detta sentenza proponeva ricorso COGNOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, NOME COGNOME articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, poiché la impugnata sentenza non avrebbe motivato circa la consapevolezza in capo all’imputato della divergenza fra i dati riportati e quelli normativamente fissati o tecnicamente accettati.
Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 11 del d.l. 1/2012 e la correlativa contraddittorietà della motivazione.
Rilevava come i dati utilizzati dall’COGNOME per redigere il parere fossero benché risalenti nel tempo – gli unici dati ufficiali a sua disposizione.
Al momento della redazione del parere non erano, infatti, disponibili i dati Istat del censimento 2011 e dunque egli aveva dovuto fare riferimento ai dati del 2001, unici disponibili.
Inoltre, evidenziava come il parametro della popolazione dovesse essere tenuto in considerazione ai soli fini della determinazione del numero complessivo di farmacie assegnate ad un Comune.
Infine, stante il breve lasso di tempo individuato dalla legge per indicare le sedi delle nuove farmacie sarebbe stato impossibile fare riferimento a dati più aggiornati; il criterio utilizzato dall’imputato, in ogni caso, era quello della densit fondiaria e territoriale : i dati utilizzati infatti, erano stati ricavati oggettivam dallo strumento di pianificazione urbanistica vigente al momento e dunque i dati utilizzati erano quelli veri e ufficiali.
In forza dello strumento urbanistico vigente nel quartiere San INDIRIZZO non erano previste aree di nuova espansione mentre l’unica zona di nuova espansione residenziale era collocata a sud-est dell’abitato ed era lì che COGNOME indicava di insediare una nuova farmacia.
Da ultimo, rilevava come gli unici parametri qualificati vincolanti dei quali la legge imponeva il rispetto – a pena di illegittimità dell’atto – erano il parametro di una farmacia ogni 3300 abitanti e della distanza tra una farmacia e ‘l’altra di almeno 200 metri.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria del 7 settembre 2024 il ricorrente esponeva le proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come si evince dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, a pag. 31 della sentenza del Tribunale di Brindisi, la relazione tecnica redatta dall’imputato affermava che dalle planimetrie allegate erano « facilmente ricavabili gli elementi utili per la revisione della pianta organica delle farmacie» , nonostante dette planimetrie non contenessero neppure l’indicazione di tutte le vie, risalissero agli anni ’70 e consistessero in un elaborato in scala 1:5000 e in quattro elaborati in scala 1:2000 da cui risultava sostanzialmente impossibile verificare la sussistenza dei requisiti indicati dalle legge, in assenza di altri parametri di riferimento.
L’imputato, circa le modalità di redazione di tale relazione tecnica, ha affermato di aver seguito il criterio della densità territoriale; che lo strumento urbanistico vigente e utilizzato risaliva agli anni ’70; quanto -poi- ai dati fornit dall’ufficio anagrafico ha ammesso di non averli né chiesti né consultati; ha ammesso di non avere analizzato i dati demografici perché la circolare ministeriale non si esprime in tal senso.
Di fatto l’imputato, come si legge a pag. 14 della sentenza di primo grado, fotocopiava la planimetria del Comune di Francavilla Fontana che risaliva agli anni ’70, vi apponeva due cerchi nelle zone prescelte e predisponeva qualche rigo di relazione per giustificare una scelta che non era supportata da alcun dato tecnico oggettivo, atteso che, come ammesso dallo stesso, egli non aveva mai né chiesto, né ricevuto, né consultato nulla di concreto.
I criteri cui COGNOME ha dichiarato di aver fatto riferimento non solo non erano indicati nella nuova normativa, ma erano comunque desunti da una situazione risalente a quaranta anni prima, mentre l’unico dato che la normativa imponeva ai Comuni di tener presente per rideterminare il numero delle farmacie era il dato Istat della popolazione residente al 31/12/2010, dato dichiaratamente non preso in considerazione dall’imputato.
1.2 In ragione di tale ricostruzione in modo logico e coerente è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato in capo all’imputato, avendo egli del tutto scientemente e consapevolmente redatto una relazione utilizzando, come più sopra ribadito, dei dati non attuali, senza consultare, né fare riferimento all’unico dato utile, cioè a quello demografico attuale, nonostante l’evidente scopo della normativa di garantire, all’attualità, proprio in ragione del divenire urbanistico e demografico, una più capillare presenza sul territorio delle farmacie, evitando di lasciare zone sguarnite e altre eccessivamente servite.
1.3 Del resto il collegamento alla necessaria attualità dei dati è richiamato anche nell’art. 2 legge 475/1968 come modificato dal D.L. 1/2912 convertito nella L. 27/2012, laddove è stabilito che il numero delle farmacie è sottoposto a revisione ogni anno in base alle rilevazioni circa la popolazione residente.
1.4 E’ evidente che, dato il ruolo ricoperto dall’imputato, data la sua competenza tecnica, data la finalità della relazione, l’utilizzo dei dati non attuali rispondeva alla consapevolezza e alla volontà di dipingere una situazione non corrispondente a quella reale, nonostante la chiara lettera della norma, che richiedeva un riferimento all’attualità della situazione demografica.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Sussiste, infatti, anche l’elemento oggettivo del reato di falso.
Il ricorrente non ha mai negato di avere basato la relazione su dati non attuali, ma ha fondato la propria linea di difesa affermando che i dati utilizzati erano gli unici ufficiali a sua disposizione.
Ma ciò all’evidenza non scrimina la condotta, né la rende penalmente irrilevante; come infatti affermato nell’impugnato provvedimento, sussiste l’elemento oggettivo del reato di falso in quanto l’imputato ha utilizzato dati risalenti a quaranta anni prima e, dunque, certamente non più corrispondenti all’attualità, come se fossero attuali, per fornire, cioè, la fotografia in tempo reale di una situazione urbanistica e abitativa che doveva costituire la base per la determinazione dei bacini di utenza delle sedi delle farmacie, senza peraltro acquisire e/o consultare alcun dato circa la consistenza demografica e/o abitativa del territorio all’attualità.
Dovendosi, infatti, operare la rilevazione in base alla popolazione residente tanto è vero che la norma indica come riferimento il parametro farmacia/numero di abitanti – è evidente che l’unico dato fondamentale per individuare le nuove zone di espansione delle farmacie è il dato demografico, unico non valutato nella nota tecnica.
2.2. La sentenza impugnata ha rilevato che, pur trattandosi di un enunciato valutativo, posto che la attestazione è stata resa in un contesto implicante la necessaria valutazione di parametri normativamente determinati e tecnicamente indiscussi, segnatamente, come detto, di dati demografici rapportati all’attualità, resta integrato il delitto di falso ideologico, per quanto valutativo, posto che – si ripete – COGNOME non solo ha riferito dati tecnici molto risalenti presentandoli come attuali, ma non ha fatto alcun cenno ai dati demografici.
Come più volte richiamato, infatti, in tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere non veritieri.
Sicché, nell’ambito di contesti che implichino l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non
solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione. Ne consegue che è ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Sez. 5, Sentenza n. 15773 del 24/01/2007 Ud. (dep. 19/04/2007 ) Rv. 236550 – 01
La norma di riferimento, infatti, richiama dei criteri di valutazione, indicando un parametro che è il rapporto numero di abitanti/farmacia; è evidente che sia a quel dato, attuale – e solo a quello – che si deve fare riferimento nell’esprimere un parere e non ad altri dati.
Per contro, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato. (Sez. F, Sentenza n. 39843 del 04/08/2015)
Se, poi, come esposto nell’impugnata sentenza, si analizza la situazione emergente da tale parere e la si ricollega all’effetto prodotto, si comprende che non si è trattato di una mera svista : a fronte del parere di Incalza – infatti – una zona priva di progetti di espansione urbanistica e con un basso numero di residenti si vedeva assegnare due farmacie, disattendendo il parametro di una farmacia ogni 3300 abitanti; mentre nell’altra zona, densamente popolata e che necessitava di una ulteriore farmacia, nulla veniva segnalato, poiché ivi era collocata la farmacia del coimputato COGNOME benché i coimputati COGNOME e COGNOME siano stati tutti assolti dal reato di abuso di ufficio.
Come rilevato dalla Corte territoriale, se è vero che la perimetrazione dei bacini di utenza delle sedi farmaceutiche è discrezionale e può essere sindacato solo se manifestamente irragionevole, è anche vero che laddove la scelta si fondi su dati non aggiornati, risalenti o mancanti il processo formativo della volontà dell’organo è viziato e il falso non è innocuo.
La sentenza impugnata ha assolto correttamente al mandato cognitivo derivante dalla pronuncia rescindente, sicchè il ricorso è infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente