Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11588 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11588 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Enna il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dallÕavvAVV_NOTAIO NOME COGNOME di fiducia
COGNOME NOME, nato a Capizzi il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dallÕavv. NOME COGNOME AVV_NOTAIO di fiducia avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili;
lette le conclusioni scritte, datate 16/02/2026, a firma AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, e la memoria di replica alle conclusioni della Sostituita Procuratrice generale, datata 25/02/2026;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Sostituta Procuratrice generale, a firma AVV_NOTAIO, datata 19/02/2026.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 giugno 2025, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 17 ottobre 2024, con la quale NOME COGNOME è stato condannato per il delitto di cui al capo 4 (art. 110 cod. pen., 479 cod. pen., 476, secondo comma cod. pen.) alla pena di un anno e tre mesi di reclusione; nel medesimo contesto la Corte territoriale, in accoglimento della proposta di concordato, ai sensi dellÕart. 599 bis cod. proc. pen., con la quale NOME COGNOME rinunciava a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., in riforma della sentenza impugnata, concedeva al sunnominato le circostanze attenuanti generiche e riduceva conseguentemente la pena nei confronti dello stesso a tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5.500,00 di multa.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
Per COGNOME:
2.1. Primo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 192 cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 bis cod. pen. e 476 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale e per mancanza o contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione.
Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione delle deduzioni difensive oggetto del primo motivo di appello, in tema di elemento soggettivo del reato, facendo ricorso a semplici formule di stile per argomentarne la sussistenza.
2.2. Secondo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 192 cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 493 cod. pen. e 476 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale e per mancanza, contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione.
Si afferma la carenza della qualifica soggettiva in capo al responsabile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.A.A.), essenziale ai fini della responsabilitˆ per il delitto di falso in atto pubblico, che sarebbe configurabile nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio solo nel caso in cui tale soggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o altro ente pubblico, requisito mancante nel caso in esame.
Si deduce che la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe stata omessa.
2.3. Terzo motivo: Violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 192 cod. proc. pen., e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione allÕart. 476 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale processuale e per mancanza o contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione. Errata qualificazione giuridica della fattispecie contestata la capo 4 della imputazione, riconoscimento dellÕipotesi non aggravata di cui allÕart. 476, primo comma, cod. pen.
Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, con le quali era stata chiesta la riqualificazione sensi dellÕart. 476, primo comma, cod. pen., considerato che il compito dei C.A.A. sarebbe di mero controllo della regolaritˆ formale della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate dall’imprenditore agricolo e che la normativa di settore non impone alcun obbligo di controllo del contenuto nŽ alcun riscontro di veridicitˆ dello stesso. Ne consegue che non si potrebbe ritenere configurabile l’aggravante contestata di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., non potendosi riconoscere che gli atti posti in essere dai responsabili del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. abbiano fede privilegiata.
2.4. Quarto motivo: Violazione degli artt. 62 bis cod. pen., 163 cod. pen., 164 cod. pen. e 133 cod. pen. e mancanza o contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute equivalenti, anzichŽ prevalenti, rispetto alla contestata aggravante, nonostante la condotta processuale dellÕimputato avrebbe dovuto essere valorizzata in senso positivo, ai fini del giudizio di prevalenza, cos’ da rendere la pena maggiormente proporzionata alla condotta.
Si contesta, inoltre, che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena, limitandosi a richiamare una precedente condanna a carico dellÕimputato, senza considerare che tale pronuncia è particolarmente risalente nel tempo, essendo passata in giudicato il 17 febbraio 2009 e riferita a fatti commessi nel 2002.
Per COGNOME:
2.5. Vizio di cui allÕart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietˆ e manifesta illogicitˆ della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata disposta la revoca della confisca applicata in primo grado; violazione dellÕart. 599 bis cod. proc. pen. per contenuto difforme della sentenza impugnata rispetto alla proposta di concordato.
Si deduce che, nella proposta di concordato, era stato evidenziato come il Òdanno patrimoniale di rilevante gravitˆÓ consisteva nella percezione, da parte dell’imputato, dell’aiuto comunitario pari a euro 29.599,71; COGNOME NOME
COGNOME risultava, nei confronti dellÕOrganismo pagatore RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), creditore di somme a titolo di contributi agricoli (Domanda Sviluppo Rurale zone svantaggiate anni 2014 2015 2016) per un ammontare complessivo di euro 37.295,58, egli si era dichiarato disponibile a rinunciare a tale somma da doversi ritenere compensata, recuperata o sottoposta a confisca nella sentenza di secondo grado.
Tuttavia, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, nulla statuiva in ordine alla confisca applicata in primo grado, che dunque rimaneva in essere, con la conseguente duplicazione della pena in ordine alle conseguenze economiche del reato, in quanto alla confisca si è aggiunta la compensazione del credito vantato dallÕimputato nei confronti dell’organismo pagatore, in contrasto con quanto contenuto della proposta di concordato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi manifestamente infondati o non consentiti.
Ricorso nellÕinteresse di NOME COGNOME.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge, la insussistenza dellÕelemento soggettivo del delitto contestato, è manifestamente infondato.
La Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilitˆ del reato di falso ideologico (art. 479 cod. pen.), è sufficiente il dolo generico che si concreta nella volontarietˆ della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero; sono, pertanto, irrilevanti le ragioni che hanno determinato l’agente ad operare l’attestazione e, quindi, qualsivoglia accertamento in ordine alla sua volontˆ di favorire sŽ o altri (Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005, Incaminato, Rv. 231427 Ð 01).
Più specificamente, la Corte, nel ribadire che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui allÕart. 479 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietˆ e la consapevolezza della falsa attestazione, ha affermato che non è richiesto l’ animus nocendi nŽ l’ animus decipiendi , con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsitˆ sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E, se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero dovendosi, invece, verificare anche che la falsitˆ non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla
negligente applicazione di una prassi amministrativa tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtˆ mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, COGNOME, Rv. 232138 01; conformi: Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 276505 01; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256594 01).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princ’pi di diritto e, con motivazione immune da vizi logici, previa ricostruzione dei fatti comprovanti la sussistenza della condotta, ha puntualmente argomentato che le modalitˆ concretamente poste in essere dal soggetto agente consentono di inferire la consapevolezza dellÕilliceitˆ della condotta medesima, essendo stato accertato che lÕimputato, nella qualitˆ di legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, attestava lÕesistenza di documentazione in realtˆ del tutto mancante (ossia che le domande recavano gli allegati ivi indicati e che le attivitˆ descritte erano state eseguite nel rispetto delle disposizioni dellÕorganismo pagatore A.G.E.A.), riconoscendo falsamente la correttezza formale e la completezza documentale delle istanze finalizzate allÕottenimento dei contributi a sostegno dellÕattivitˆ RAGIONE_SOCIALE (pag. 13 della sentenza impugnata).
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, parimenti manifestamente infondati, possono essere trattati congiuntamente essendo relativi entrambi alla qualificazione giuridica del fatto quale delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente ex artt. 476, secondo comma, cod. pen. contestata dal ricorrente.
La Corte si è giˆ pronunciata sulla medesima questione di diritto posta dal ricorrente ed ha affermato che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi nonchŽ il deposito dei medesimi presso gli uffici del RAGIONE_SOCIALE; in motivazione la Corte ha precisato che il RAGIONE_SOCIALE. è ente di diritto pubblico, in quanto ad esso l’RAGIONE_SOCIALE ha trasferito i suoi poteri per effetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE riveste la qualitˆ di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dalla legge a tale tipologia di ente, che il controllo effettuato dagli operatori dei C.A.A. non è solo di natura formale e che gli atti posti in essere dai responsabili del RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE. sono atti aventi fede privilegiata (Sez. 5, n. 29461 del 27/06/2025, COGNOME, Rv. 288432 Ð 01; si vedano anche: Sez. 2, n. 6772 del 30/01/2025, COGNOME, Rv. 287584 Ð 01; Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, COGNOME, non massimata).
Ne consegue che non sussistono i vizi denunciati, atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati princ’pi di diritto, con una motivazione immune da vizi logici.
é manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente e non in misura prevalente alla contestata aggravante e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Quanto alla doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha chiarito che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimitˆ soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874 Ð 01).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno delle ragioni della impossibilitˆ di riconoscere un giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti sulla aggravante contestata di cui allÕart 476, secondo comma, cod. pen., la protezione rafforzata serbata dall’ordinamento agli atti pubblici e agli atti equiparati dotati di fede privilegiata e la gravitˆ della condotta dell’imputato che aveva consentito di lucrare indebitamente RAGIONE_SOCIALE svariate decine di migliaia di euro stanziate dagli organi comunitari, con una motivazione che non è affatto carente, illogica o contraddittoria, a fronte di un motivo di ricorso del tutto generico.
é, inoltre, corretta giuridicamente la motivazione in merito alla non concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto lÕimputato ha riportato una precedente condanna per delitto alla pena di dieci mesi di reclusione, la quale sommata alla pena di un anno e tre mesi di reclusione applicata nel presente procedimento, supera i limiti di cui allÕart. 163 cod. pen.
Ricorso nellÕinteresse di NOME COGNOME.
5. Con lÕunico motivo di ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui nulla statuiva sulla confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto dei reati di cui ai capi 5 e 6 (delitti ex art. 648 ter cod. pen.) applicata con la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 648 quater cod. pen. nonostante lÕimputato si fosse dichiarato Çdisponibile a rinunciare alla somma di euro 37.295,58È della quale egli era creditore a titolo di contributi agricoli, e denuncia che la sentenza impugnata si discosterebbe da quanto concordato.
Va, a tal proposito, osservato che il ricorrente deduce una questione relativa allÕapplicazione della confisca, peraltro obbligatoria ex art. 648 quater cod. pen., che non era stata prospettata nei motivi di appello e che, dunque, non era stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale, con la conseguenza che non poteva essere, come in effetti non è stata, oggetto dellÕaccordo tra le parti, potendo il concordato essere proposto solo in relazione a uno dei motivi giˆ contenuti nell’atto d’impugnazione (Sez. 2, n. 4859 del 22/12/2022, dep. 2023, Derbali, Rv. 284429 Ð 01).
E ci˜ senza considerare che la questione della mancata revoca della confisca, non essendo oggetto dei motivi di appello, risulta formulata per la prima volta in questa sede e, costituendo un novum che interrompe la catena devolutiva, va applicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202 Ð 01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631 01),
Alla luce di tali considerazioni, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Per le considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nulla aggiungendo le argomentazioni contenute nelle conclusioni scritte, datate 16 febbraio 2026, e nella memoria di replica alle conclusioni della Sostituta Procuratrice generale, datata 25 febbraio 2026, a firma AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, e nella memoria difensiva di replica alle conclusioni della Sostituta Procuratrice generale a firma AVV_NOTAIO COGNOME, datata 19 febbraio 2026.
Alla inammissibilitˆ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchŽ, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 03/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME