Falso grossolano: quando l’alterazione di un documento diventa reato
Il concetto di falso grossolano rappresenta un confine sottile nel diritto penale, distinguendo tra un tentativo maldestro e innocuo e una condotta punibile. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante l’alterazione di un’autorizzazione giudiziaria, chiarendo i criteri per determinare quando una falsificazione possa essere considerata idonea a trarre in inganno.
I fatti di causa
Un cittadino, sottoposto a limitazioni della libertà personale, ha presentato un ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Milano. L’accusa riguardava la falsificazione di un’autorizzazione emessa dal Magistrato di Sorveglianza. Nello specifico, l’imputato aveva apportato modifiche grafiche al documento originale tramite abrasioni e sovrascritture. L’obiettivo era posticipare l’orario di rientro presso la propria abitazione e aggiungere un’uscita non autorizzata per il giorno di Santo Stefano. La difesa ha puntato tutto sull’inidoneità dell’azione, sostenendo che le modifiche fossero talmente visibili da configurare un’ipotesi di reato impossibile.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per falso in atto pubblico commesso da privato. I giudici hanno ribadito che la presenza di abrasioni o correzioni non rende automaticamente il falso innocuo. Per parlare di falso grossolano, l’alterazione deve essere immediatamente percepibile da chiunque, senza necessità di verifiche approfondite. Nel caso in esame, la polizia giudiziaria non si è accorta immediatamente del trucco durante il controllo su strada, ma ha dovuto richiedere una copia dell’atto originale all’ufficio competente per confermare il sospetto.
Il concetto di falso grossolano e l’inganno
Secondo la giurisprudenza consolidata, la falsità non è grossolana se richiede un’indagine successiva per essere smascherata. Se il documento alterato ha una minima attitudine a sorprendere la buona fede di un terzo, il reato sussiste. L’art. 49 del codice penale, che disciplina il reato impossibile per inidoneità dell’azione, non trova applicazione se l’inganno è anche solo potenzialmente efficace. La tutela della pubblica fede impone che i documenti ufficiali non vengano manipolati, indipendentemente dall’abilità del falsario.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di affidamento. La Corte ha osservato che le alterazioni funzionali a modificare orari e date non erano così evidenti da escludere ogni possibilità di inganno. Il fatto che gli agenti abbiano dovuto procedere a un riscontro documentale presso l’ufficio del Magistrato di Sorveglianza dimostra che il documento, pur alterato, conservava una sua capacità di apparire autentico a un primo esame. Pertanto, l’azione non poteva essere considerata inidonea.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato che la punibilità del falso documentale non viene meno per la sola presenza di segni di manipolazione. Se il documento è in grado di circolare e di essere utilizzato per scopi illeciti prima di una verifica formale, il danno alla pubblica fede è già prodotto. Il ricorrente è stato condannato non solo alle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Quando una falsificazione viene considerata un falso grossolano?
Si parla di falso grossolano solo quando l’alterazione è talmente evidente e macroscopica da essere percepibile a colpo d’occhio da chiunque, rendendo impossibile l’inganno.
Un’abrasione su un documento ufficiale esclude sempre il reato?
No, l’abrasione o la sovrascrittura non escludono il reato se il documento mantiene comunque una minima capacità di trarre in inganno un osservatore non esperto o richiede verifiche per essere smascherato.
Cosa succede se la polizia scopre il falso solo dopo un controllo in ufficio?
In questo caso il falso non è considerato grossolano, poiché l’inganno ha avuto effetto immediato e ha richiesto un’indagine successiva per essere accertato, confermando la punibilità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48995 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME popone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittag per il delitto di cui agli artt. 482 e 476, comma 1, cod. pen. (fatto accertato in Milano in data 26 dic 2017);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 49, 482 e 476 cod. pen. e il vizi motivazione, è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di leciittimità ha affermato che, i tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi d 49, comma 2, cod. pen., la modificazione grafica dell’atto con abrasioni o cori scritturazioni sovrappost precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, Sentenza n. 32414 del 08/04/2019, Rv. 276998): infatti, nel caso di specie, le alterazioni apportate sul documento, espressione di un’illecita falsific funzionale a posticipare l’orario di rientro presso la propria abitazione e prevedere l’uscita anche p giorno 26 dicembre, non erano tanto evidenti da escludere qualsivoglia attitudine inganNOMEria nei confront di chiunque, tanto vero che la polizia giudiziaria operante aveva appurato l’alterazione del document soltanto successivamente al controllo, quando aveva ottenuto dall’ufficio competente una copia dell’autorizzazione emessa dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti dell’imputato (vedasi pag. 2 dell sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il consigliere estensore
Il Preside