Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43430 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME popone ricorso per cassazione, articolando ur solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 5 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 81 e 497 -bis cod. pen. (fatto commesso in Pomigliano D’Arco in data 8 febbraio 2022);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la censura che lamenta, sotto l’egida della violazione di legge e del vizio di motivazione, mancato riscontro, in sede di ricostruzione del fatto, della grossolanità dell’alterazione dei documenti tro in possesso del ricorrente, è generica, non consentita in questa sede e, soprattutto, manifestamente infondata, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, in tema di falso documentale, la punibil esclusa per inidoneità dell’azione solo quando la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evident da essere, “ictu ocu/i”, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n, 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639);
che l’ulteriore censura, con la quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generich è generica e manifestamente infondata, posto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidehte