Falsità materiale: quando il ricorso è inammissibile
La falsità materiale è un reato che colpisce la genuinità dei documenti. Nel contesto aziendale, alterare atti per superare controlli amministrativi comporta gravi conseguenze penali. La Corte di Cassazione ha ribadito che contestare la valutazione delle prove in sede di legittimità è impossibile se i motivi sono una semplice copia di quanto già discusso in appello.
Il caso: falsità materiale e verifiche ispettive
La vicenda riguarda il titolare di un’impresa condannato per il reato previsto dall’articolo 482 del Codice Penale. L’accusa nasce da una falsificazione documentale emersa durante una verifica ispettiva. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva un interesse diretto nell’alterare i documenti per evitare pesanti sanzioni amministrative derivanti dal controllo.
La difesa del ricorrente
L’imputato ha proposto ricorso lamentando una scorretta valutazione delle prove. In particolare, la difesa sosteneva che la responsabilità penale non fosse stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio, contestando le dichiarazioni dei testimoni e la ricostruzione dei fatti operata nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione sulla falsità materiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano meramente reiterativi delle doglianze già espresse e respinte in secondo grado. La Cassazione non è un terzo grado di merito: non può rivalutare le prove, ma solo verificare la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla coerenza logica del provvedimento emesso dalla Corte d’Appello. I giudici territoriali avevano correttamente individuato nel titolare dell’impresa l’unico soggetto con un movente concreto per la falsificazione. Il rischio di sanzioni amministrative a seguito di un’ispezione costituiva un elemento probatorio logico e persuasivo. La Corte ha chiarito che, in assenza di vizi logici evidenti, la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito non può essere messa in discussione davanti ai giudici di legittimità. La reiterazione di argomenti già ampiamente trattati e respinti rende il ricorso privo della specificità necessaria per essere esaminato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la responsabilità per questo reato può essere solidamente ancorata all’interesse economico e amministrativo del soggetto agente. Il tentativo di trasformare il ricorso per Cassazione in una nuova valutazione dei fatti è destinato al fallimento, specialmente quando la sentenza di appello è supportata da un ragionamento logico e privo di contraddizioni. Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità comporta l’obbligo di versare una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende e il pagamento delle spese processuali. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che si concentri su reali violazioni di legge piuttosto che sulla semplice contestazione del merito.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse difese dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a reiterare questioni di fatto già esaminate e respinte con motivazione logica dai giudici di merito.
Chi è ritenuto responsabile della falsificazione di documenti aziendali?
La giurisprudenza tende a individuare nel titolare dell’impresa il soggetto interessato alla falsità, specialmente se finalizzata a evitare sanzioni ispettive.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente viene condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41218 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41218 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
a
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 482 cod. pen.;
Considerato che, mediante entrambi i motivi proposti, l’imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese – con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità – dalla Corte territoriale che ha posto in evidenza, anche a prescindere dalle risultanze della prova con il teste COGNOME, in modo persuasivo che l’unico soggetto interessato alla falsificazione era il COGNOME in quanto titolare dell’impresa che avrebbe rischiato, altrimenti, di essere assoggettata a sanzioni amministrative a seguito di una verifica ispettiva (pag. 6-7);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023