Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51135 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51135 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di falsità materiale commessa dal privato;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazi quanto all’affermazione di responsabilità di cui al capo B) di imputazione – è indeducibi perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraziore di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte di Apaello ha adeguatamente motivato circa l’indubbia – e non contestata – falsificazione del certificato e circa la patern della falsificazione, escludendo, nel contempo, che l’inutilità della p -oduzione del certificato quale giustificazione dell’allontanamento dal luogo di detenzione implicasse l’inoffensività d fatto, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ricorre il cosiddetto “fal innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino ef sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (ex multis, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280453 ; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, COGNOME, Rv. 261812).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.