Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11333 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11333 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di BARI del 16/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 16 maggio 2025, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 24 ottobre 2022, che aveva affermato la responsabilità penale di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 476, comma secondo, cod. pen.
All’imputato è stato contestato – in concorso con NOME COGNOME, separatamente giudicato – di aver reso, nella qualità di responsabile unico del procedimento inerente il servizio aereo di trasporto organi, nella determina del Direttore della struttura n. 842 del 19 marzo 2019, attestazioni non conformi al vero, sia in riferimento alla istruttoria svolta nell’ambito della gara per l’affidamento d servizio di elitrasporto, che alla redazione degli allegati (progetto di acquisto; capitolato speciale; disciplinare), invece redatti da altri.
Avverso la sentenza indicata della Corte d’appello di Bari ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Premessa la collocazione dell’imputazione in una più ampia vicenda giudiziaria, avente ad oggetto la turbativa di una gara di affidamento a RAGIONE_SOCIALE del servizio di elisoccorso e trasporto aereo degli organi, bandita dalla RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione della legge n. 241/1990 e della normativa in materia di appalti pubblici.
Richiamato il motivo d’appello con il quale si era dedotto che l’imputato era stato formalmente nominato RUP della procedura per incompatibilità del dirigente responsabile COGNOME e che lo stesso COGNOME – collaboratore amministrativo professionale esperto nell’ambito dell’Area Gestione del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE – è rimasto estraneo alle più ampie vicende illecite, assume il ricorrente come ogni adempimento facesse capo all’intera Area, all’epoca composta dal direttore, NOME COGNOME, dal dirigente amministrativo, NOME COGNOME, dall’imputato e da altri colleghi, e come, in tale contesto, ogni operatore dovesse necessariamente attenersi alle direttive impartitegli, sottoponendo alla firma del dirigente gli atti che non dovevano, invece, essere sottoscritti dal RUP.
In tale contesto, con la determinazione n. 842 – con la quale si dava avvio alla procedura di individuazione del contraente per il servizio predetto, già in corso di verifica preliminare da due anni – il direttore della struttura aveva dato atto
dell’istruttoria svolta da COGNOME e che l’Area RAGIONE_SOCIALE del patrimonio avesse predisposto apposito capitolato speciale per l’affidamento del servizio, la relativa progettazione, il disciplinare di gara, il Capitolato speciale descrittivo ed il relat contratto, avendo acquisito le linee guida del RAGIONE_SOCIALE e svolto, dal gennaio 2019, una complessa fase istruttoria, essendo rimessa alla stazione appaltante – Area RAGIONE_SOCIALE del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE – in condivisione con il RAGIONE_SOCIALE di Bari, la valutazione del quadro economico e di tutti i requisiti e criteri di selezione. Da tanto il ricorrente fa derivare che, alla luce della integrale lettura della determina NUMERO_DOCUMENTO, l’imputato – privo di conoscenze specifiche ed al quale era rimesso un controllo di tipo esclusivamente amministrativo – sottoscriveva l’atto nell’ambito della logica collaborativa dell’ufficio e della personale conoscenza della vicenda da parte del direttore d’area COGNOME e del dirigente COGNOME, riponendo pieno affidamento nei tecnici esperti quanto al vaglio delle questioni inerenti alle offerte, i linea con quanto disposto dalla legge 241/1990 e dalle linee guida ANAC. Quanto alla documentazione sequestrata, si evidenzia come il COGNOME avesse comunicato al Direttore AVV_NOTAIO l’avvio dell’iter di valutazione di congruità dell’offerta, chiedendo gli opportuni approfondimenti, alla luce delle disposizioni del Codice dei contratti, in presenza del punteggio attribuito ad Avionord, risultata aggiudicataria con provvedimento rimasto indenne dalle iniziative giudiziarie proposte dall’esclusa RAGIONE_SOCIALE.
Su siffatti profili, denunciati con il gravame, la Corte d’appello ha omesso ogni valutazione, riferendo, peraltro, a “terzi” la redazione di atti di cui l’imputato non poteva conoscere l’origine e la paternità effettiva, mentre:
-alcuna dichiarazione falsa è stata resa dall’imputato in quanto la determina attribuisce l’istruttoria all’ufficio;
-all’imputato è stato conferito l’incarico di RUP con la stessa determina e non nella fase istruttoria;
-al RUP compete, ai sensi dell’art. 5 della I. 241/1990, la guida del procedimento amministrativo e non la redazione materiale degli atti;
-l’attività preparatoria compete all’unità organizzativa preposta, diretta con autonomia di RAGIONE_SOCIALE;
-nella prassi è applicato il modello organizzativo del responsabile di fase;
-la responsabilità per la RAGIONE_SOCIALE delle procedure d’appalto spetta al dirigente
con la conseguenza che l’imputato si è assunto la responsabilità degli atti istruttori redatti dai dirigenti COGNOME e COGNOME, dei quali non poteva all’epoca dubitare.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all’art. 479 cod. pen.
Richiamato il motivo d’appello, con il quale era stato stigmatizzato il punto della motivazione della sentenza di primo grado che, assumendo il valore confessorio delle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria, non aveva considerato come il COGNOME fosse rimasto estraneo ad ogni area di illegalità, deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non ha considerato la mancanza di indicatori del dolo ed il contributo alle investigazioni fornito, non rivelandosi plausibile che l’imputato fosse consapevole della redazione degli allegati a cura di soggetti estranei all’ufficio, essendo il medesimo rimasto vittima di una strumentalizzazione, in un contesto di irrefutabilità dell’incarico assegnatogli.
Per altro verso, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la versione integrale della determina, dalla quale risulta la paternità di tutta l’attività istrutt in capo all’Area RAGIONE_SOCIALE del patrimonio, così escludendo il dolo e la stessa natura confessoria delle dichiarazioni rese dall’imputato, al quale non è stata mai contestata la turbativa d’asta alla quale il falso sarebbe funzionale e che non era obbligato alla sottoscrizione degli atti che gli vengono contestati, validi ed efficaci per la sol apposizione della firma del dirigente.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all’art. 48 cod. pen. per non avere le conformi sentenze di merito valutato l’inganno che ha determinato il falso.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso;
Con memoria del 4 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione, sub specie di travisamento per omissione della determina n. 842 del 19 marzo 2019, è infondato.
1.1. Il ricorrente svolge argomentazioni riguardo l’iter amministrativo in cui la determina stessa si colloca, sulla normativa applicabile al procedimento di evidenza pubblica avviato e sui ruoli e le responsabilità dei pubblici funzionari coinvolti che s’appalesano ultronee rispetto al chiaro ed evidente tenore testuale dell’atto pubblico di cui si contesta la falsità.
Nell’epigrafe della determina, invero, risulta chiaramente che il Direttore della struttura, alla cui paternità l’atto pubblico si riferisce, premette che il provvediment è assunto “sulla base dell’istruttoria del Collaboratore Amministrativo Geom. AVV_NOTAIO“, in tal modo attribuendo all’imputato un’attività amministrativa preliminare che lo stesso non contesta di non aver svolto.
Siffatta attestazione è stata sottoscritta dall’imputato, che ha apposto unitamente al direttore COGNOME – la propria firma in calce alla determina che lo ha, contestualmente, nominato responsabile unico del procedimento, condividendone integralmente il contenuto.
Ne consegue che, a fronte di siffatta evidenza, mentre non assume rilevanza alcuna ricostruire chi e quando abbia invece svolto la richiamata istruttoria, e, in particolare, se la stessa sia stata espletata all’interno della struttura o da ter estranei all’amministrazione, è certo, invece, come, nel controfirmare l’atto, il ricorrente abbia concorso alla formazione di una determina contenente un enunciato ideologicamente falso, nella parte in cui attribuisce, espressamente e nominativamente, allo stesso Dal COGNOME il previo esperimento di un’attività dallo stesso mai svolta.
Le argomentazioni del ricorrente si rivelano, pertanto, infondate, a fronte della formazione di un atto pubblico ideologicamente falso poiché contenente l’attestazione di un fatto non corrispondente al vero, redatto dal direttore della struttura competente nell’esercizio delle proprie funzioni, ed al quale l’imputato ha concorso.
1.2. Per altro verso, il ricorrente non si confronta con il principio per cui anche le attestazioni implicite appartengono al contenuto enunciativo dell’atto pubblico, tanto che l’accertamento circa la falsità dello stesso non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, quando una determinata attività, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione stessa (Sez. 5, n. 28594 del 28/03/2018, Buonocunto, Rv. 273638 – 01); e tanto poiché anche le attività preliminari necessarie rispetto al contenuto dispositivo dell’atto ne costituiscono attestazioni presupposte.
Ne consegue che, a maggior ragione, a fronte dell’esplicita attestazione della personale esecuzione di siffatta attività presupposta, ogni divagazione sulle
attribuzioni dell’imputato o sulle circostanze di fatto che hanno preceduto l’adozione dell’atto si rivela non pertinente.
Il primo motivo è, pertanto, complessivamente infondato.
Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all’elemento soggettivo del reato, è parimenti destituito di fondamento.
2.1. Le argomentazioni articolate dal ricorrente sul mancato coinvolgimento di COGNOME nei plurimi reati contestati ai coimputati non elidono la dimostrazione del dolo generico di fattispecie, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell’atto, di un accertamento in realtà mai compiuto (ex multis Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018, dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 – 02).
Va ribadito in proposito che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l’animus nocendi né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il sol fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero – dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto e chiaramente esplicato nell’atto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha evidenziato che nella specie non si possa configurare mera negligenza da parte del ricorrente, giacché il medesimo ha sottoscritto un’attestazione relativa all’effettuazione di un’istruttoria che eg stesso mai aveva compiuto.
2.2. La necessità dell’espletamento dell’attività istruttoria, quale presupposto per dare avvio alla procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. Art. 17 c.1 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 esclude, poi, che si verta in ipotesi di falso irrilevante, che si configura nei casi in cui l’infedele attestazione sia del tutto ultronea rispetto a significato dell’atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Bisciano, Rv. 280453 – 01).
3 II terzo motivo, con il quale si contesta violazione della legge penale in relazione all’art. 48 cod. pen. è aspecifico.
3.1. Nel postulare che COGNOME sarebbe stato indotto in errore e rimasto vittima di un inganno, il ricorrente trascura, ancora una volta, di considerare l’insuperabile chiarezza dell’attestazione non veritiera, la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha adottato la determina e la firma apposta in calce dall’imputato; circostanze che non consentono di comprendere come avrebbe potuto essere indotto in errore COGNOME, né su quale elemento sarebbe caduta la fuorviata percezione della realtà.
3.2. Per altro verso, l’atto pubblico fidefaciente, contenente il falso enunciato relativo all’espletamento istruttorio preliminare, è stato formato dal dirigente responsabile e condiviso nei contenuti dall’imputato attraverso la controfirma, sicchè difetta, nella fattispecie concreta, proprio l’induzione in errore, che si configur quando l’agente, senza redigere direttamente il documento falso, induce un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a inserire nel documento attestazioni non veritiere.
Da quanto sin qui argomentato discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025