Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 377 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 377 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Crotone il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 ottobre 2020, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 23 aprile 2019 con la quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, NOME è stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, con riferimento all’art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata all’RAGIONE_SOCIALE degli esperti contabili di Messina, ai fin
dell’iscrizione nel registro tirocinanti RAGIONE_SOCIALE di Messina, di non avere mai riportato, con sentenza definitiva, condanne a pene che, a norma dell’ordinamento professionale, diano luogo alla cancellazione dal registro tirocinanti, circostanza non corrispondete al vero come da certificato del Casellario Giudiziale attestante, peraltro, la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
Avverso la sentenza l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di censura, si lamenta la violazione degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 cod. pen., in quanto la condotta contestata alla ricorrente non integrerebbe alcuna fattispecie penalmente rilevante. Più nel dettaglio, la difesa sostiene che la falsa attestazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva di certificazione non integrerebbe il reato di falsit ideologica commesso dal privato in atto pubblico ex art. 483 cod. pen. di cui non ricorrerebbero gli estremi. Infatti, l’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 non andrebbe a delineare autonomamente una condotta penalmente rilevante, bensì costituirebbe una norma di mero rinvio alle fattispecie incriminatrici previste dal co’dice penale e dalle leggi speciali, per cui le dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 costituirebbero reato solo alle condizioni stabilite dalle norme penali. In tal senso, affinché la falsa attestazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione possa essere ricondotta alla fattispecie delineata dall’art. 483 cod. pen. occorrerebbe che essa presentasse gli elementi oggettivi previsti da tale disposizione, tra i quali anche che la falsa attestazione fosse resa in un atto pubblico. Tale requisito non ricorrerebbe nel caso di specie: né basandosi sulla definizione di atto pubblico rinvenibile negli artt. 2699 e 2700 cod. civ.; né guardando alla nozione di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen.; né, ancora, assumendo come riferimento l’equiparazione tra dichiarazione sostitutiva e dichiarazione resa al pubblico ufficiale operata dall’art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000, visto che, ai sensi dell’art. 483 cod. pen. l’essere l’attestazione fatta ad un pubblico ufficiale l’essere fatta in atto pubblico costituirebbero due distinti elementi che dovrebbero concorrere affinché la fattispecie possa ritenersi integrata; né, infine, spendendo l’argomento della destinazione della dichiarazione ad essere riprodotta in atto pubblico, vista la differenza tra la dichiarazione resa in atto pubblico e quella destinata ad essere riprodotta in atto pubblico, la seconda penalmente rilevante solo ove espressamente previsto dal legislatore. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2. Con una seconda doglianza, si censura la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 192, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che non sarebbe stata provata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Si afferma che nei reati di falso
il dolo non può essere in re ipsa, ma va accertato e provato; mentre, nel caso di specie, invece, tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado si sarebbero concentrati solo sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall’imputata, quindi solo sulla materialità del fatto, senza alcun accertamento in ordine all’elemento psicologico del reato, né sotto il profilo della coscienza e volontà dell’immutatio veri, né tantomeno sotto il profilo della consapevolezza dell’offensività del proprio agire e della rappresentazione del relativo pericolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza – con cui si lamenta la violazione degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 cod. pen. – è manifestamente infondato. In punto di diritto, va ricordato che, per giurisprudenza di legittimità consolidata il precetto primario contenuto nelle disposizioni penali in materia di falso deve intendersi integrato dal disposto normativo degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, perché le dichiarazioni sostitutive ivi previste sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, conformemente a quanto statuito dall’art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000. Più nel dettaglio, la natura pubblica dell’atto di cui all’art. 483 cod. pen. è stata ravvisata nei casi in cui una specifica norma attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privat pubblico ufficiale, collegandone l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero; con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, la natura pubblica dell’atto è desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni; dunque, la stessa leg sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici da cui deriva l’illiceità penale, inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli a 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che sia falsa (ex plurimis, Sez. 5, n. 3701 del 19/09/2018, Rv. 275106; Sez. 5, n. 30099 del 15/03/2018, Rv. 273806; Sez. 5, n. 25927 del 07/02/2017, Rv. 270447; Sez. 5, n. 18731 del 31/01/2012, Rv. 252677). Né tantomeno è dubitabile che la dichiarazione in questione rientri tra quelle di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 che espressamente sancisce la regola secondo cui: «sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normal certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: aa) di non aver ripo condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali». Va evidenziato ulteriormente che, in fattispecie analoga, riguardante l’istanza preordinata ad ottenere l’iscrizione nel registro dei praticanti geometri, è stata già affermata l’incontestabile natura di enti pubblici non economici degli ordini e dei RAGIONE_SOCIALE professionali, inclusi tra le pubbliche amministrazioni, giusta la previsione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993 poi trasfuso nel d.lgs. n. 165 del 2001 (Sez. 5, n. 48681 del 06/06/2014, Rv. 261278); conseguentemente, la condotta del dichiarante integra gli estremi del delitto previsto dall’art. 483 cod. pen. in quanto: da un lato, le dichiarazion sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; dall’altro lato, l’atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti consistenti nell’ammissione del dichiarante al registro dei praticanti, articolazione locale del competente consiglio nazionale, condizionata al requisito di non avere riportato condanne penali (ex multis, Sez. 2, n. 4970 del 12/01/2012, Rv. 251815; Sez. 5, n. 13556 del 07/03/2008, Rv. 239827).
Del tutto correttamente la Corte di appello ne trae la conclusione che non si possa dubitare della responsabilità penale della ricorrente, la quale, nel compilare il modulo ai fini dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti RAGIONE_SOCIALE e de esperti contabili, laddove era espressamente richiamato il d.P.R. n. 445 del 2000, ha falsamente dichiarato, in un atto destinato a provare la verità, di non avere riportato condanne, benché alla data del 20 luglio 2017 la stessa annoverasse nel proprio certificato penale una condanna per falsa dichiarazione sull’identità personale del DATA_NASCITA, una condanna per omessa dichiarazione d’imposta del 2004 ed una condanna per calunnia del 2013.
1.2. La seconda doglianza – con cui si censura la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 192, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’elemento soggettivo del reato- è inammissibile. Infatti la Corte logicamente deduce dalla sussistenza delle plurime condanne in capo all’imputata, attestate nel certificato estratto dal Casellario Giudiziale e a lei ampiamente note, che debba essere escluso qualsiasi profilo di errore incolpevole o che la stessa fosse all’oscuro dei presupposti ostativi all’iscrizione presso il registro dei tirocinanti e, per converso, conclude che si debba ritenere la medesima pienamente consapevole di rendere una dichiarazione
o GLYPH
assolutamente mendace, in tal modo procedendo correttamente nel reputare provata la sussistenza del dolo del reato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 19/10/2022