Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43470 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43470 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 24 gennaio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato continuato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena.
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
sul punto, infatti la Corte d’appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la reiterazione delle condotte decettive rendeva evidente il dolo del delitto di falso.
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;
Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.