Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42419 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42419 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore ØixkGMEXAISW
che ha concluso chiedendo
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8 n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbr 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME COGNOME depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ric
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 novembre 2022, previa esclusione della recidiva e rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato l’affermazione di penale responsabilità sancita in primo grado da una sentenza del Tribunale di Enna nei confronti di COGNOME NOME, in relazione a tre imputazioni di falsità commessa da privato atto pubblico, di cui all’art. 483 cod. pen., ascritte a riguardo di una dichiarazione conte nel mod. 4 e di due attestazioni di presenza in azienda di ovini, ritenute ideologicamente non veritiere.
L’imputato, tramite il difensore, ha promosso ricorso per cassazione ed ha predisposto un unico, articolato motivo d’impugnazione con il quale ha dedotto inosservanza od erronea applicazione della legge penale, causa l’insussistenza dei requisiti di fattispecie previsti d norma incriminatrice contestata, sulla base delle seguenti argomentazioni:
il reato di cui all’art. 483 cod. pen., contestato a capo a), non potrebbe essere integrato, momento che l’imputato, in data 9 dicembre 2013, con il c.d. “Modello 4”, avrebbe semplicemente enunciato una “intenzione”, quella di trasportare il giorno dopo – 10 dicembre al Macello di Gangi 133 ovini – che in occasione di un controllo eseguito il 13 dicembr successivo, non sono stati rinvenuti presso tale sito se non in numero esiguo;
il reato di cui all’art. 483 cod. pen., contestato a capo b), di natura istantanea, non potr essere integrato, perché la veridicità dell’attestazione effettuata il 9 dicembre 2013, a rigua di un cospicuo numero di ovini, non avrebbe potuto essere smentita sulla sola base di due accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, presso il suo insediamento, in data 12 apr 2011 e in data 10 dicembre 2012, che ne avevano invece registrato l’assenza;
i comportamenti – relativi a violazioni delle norme del D.P.R. n. 320 del 1954 e del D.P.R. 317 del 1996 – per i quali è stata pronunciata condanna penale, sarebbero esclusivamente sanzionati in via amministrativa, così come le trasgressioni riguardanti la compilazione de registri di stalla in base al regolamento di polizia veterinaria;
infine, l’elencazione degli ovini oggetto della contestazione di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico – di cui al capo b) – presenterebbe delle incongruenze perché non coinciderebbe con quella contenuta nel “Mod.4” redatto dal prevenuto.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Le ragioni del ricorso che si soffermano sulla non configurabilità del delitto contestato a c a) in considerazione della connotazione meramente intenzionale dell’accadimento oggetto della autocertificazione è generico e manifestamente infondato, dal momento che lo stesso ricorrente ha riconosciuto che gli animali destinati alla macellazione il giorno successi oggetto della dichiarazione del “Modello NUMERO_DOCUMENTO” in data 9 dicembre 2013, erano quelli di cui medesimo ha attestato la presenza in azienda proprio in data 9 dicembre 2013, in relazione alla quale egli è stato ritenuto responsabile di falsità ideologica da trasfondersi in atto pub contestata al capo b) dell’imputazione (pag.2 sentenza impugnata, che ha riportato i motivi di gravame a riguardo della condanna per l’addebito di cui al capo b) :”…in data 9 dicembre 2013 il COGNOME non aveva attestato alcuna presenza di animali in azienda ma soltanto che il giorno successivo vi sarebbe stata la movimentazione degli stessi verso il macello di Gangín.
In tal senso, del resto, si è espressa la sentenza di primo grado in un contesto di doppi conforme sulla responsabilità – pag. 4 – ove si legge che ” attraverso la documentazione presentata dallo stesso all’ASP di Enna relativa ai risanamenti effettuati negli anni 2011 e 2012, che parte dei 133 capi, meglio indicati al capo b) dell’imputazione, erano già assenti ad un controllo veterinario di risanamento avvenuto in data 12.04.2011 e in data 10.12.2012″.
Gli ovini – oggetto dell’autocertificazione del 9 dicembre 2013, di cui l’imputato ha attes presenza funzionale al trasporto, da effettuarsi il giorno successivo, all’insediamento destina alla macellazione – non esistevano, perché già ufficialmente registrati come non più presenti i base ad un controllo veterinario di risanamento per una parte il 12 aprile 2011 e per gli al capi il 10 dicembre 2012.
E’ chiaro che nella nozione di “fatto” giuridicamente rilevante, di cui all’art. 47 del D.P. 445 del 2000, che riguarda le attestazioni di scienza la cui falsità è sanzionata penalment dall’art. 76 del medesimo Decreto e, quoad poenam, dall’art. 483 del codice penale, rientra anche la sussistenza dei dati fenomenici che rappresentano i necessari presupposti della realizzazione della manifestazione di volontà.
Genericamente formulata e, comunque, manifestamente infondata è anche la deduzione che concerne l’assoggettabilità dei comportamenti addebitati al ricorrente a sanzione amministrativa, dal momento che le norme dei Regolamenti di Polizia Veterinaria – il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 ed il D.P.R. n. 317 del 1996, la cui violazione, per le specie anima diverse da quella bovina (cfr. Nota del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE n. DGSA.11/480/P del 6 marzo 2007), era punita dall’art. 358 del T.U. n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 16 d Decr. Lgs. n. 196 del 1999 GLYPH – riguardano condotte distinte, ovvero la violazione delle disposizioni sanitarie in materia di malattie e quella in tema di identificazione e registra degli animali, anche a riguardo della tenuta del c.d. registro di stalla, e non interferiscono la disciplina, volta alla semplificazione dell’attività amministrativa, c:he ha successivame introdotto ed implementato il regime delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostituti atto di notorietà, attraverso le quali gli interessati debbono attestare l’esistenza di
rapporti, stati e qualità personali, destinate, per la loro peculiare funzione probatori essere inglobate in atti pubblici; e d’altro canto la normativa citata nel ricorso – art secondo comma, del T.U. n. 1265 del 1934, che punisce la trasgressione dei Regolamenti speciali nel settore sanitario che non contengano esplicitamente la relativa norma punitiva contiene la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”, che ne sanciva e ne sancisce l’applicazione solo sussidiaria, esclusa nelle ipotesi in cui il comportamento tenu integrasse o integri, come nel caso di specie, gli elementi costitutivi di una fattispecie di penale.
Tale peculiare veste rappresentativa, in funzione di tutela della pubblica fede, possiede anch l’attestazione contenuta nel registro di stalla di cui al capo c), perché “costituente parte integrante della Banca dati nazionale (BDN)” per l’Anagrafe Zootecnica -sentenza di primo grado, pag. 5, confermata dalla sentenza di secondo grado, pag.3 – istituita dal RAGIONE_SOCIALE e curata dal RAGIONE_SOCIALE che ne immedesima una articolazione, ente pubblico a cui è affidata la gestione di informazioni di rilevanza statuale, a salvaguardia d salute pubblica.
La lamentata discrasìa tra il contenuto dell’imputazione di cui al capo b) e le annotazioni d c.d. Mod. 4, predisposto dall’imputato, in disparte ogni considerazione sull’indeterminatezz del rilievo, sfugge al sindacato della Corte di legittimità, perché intesa a sollecitare una rielaborazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione degli elementi di prova, prefer quelli adottati dai giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di “rilettura” degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittim semplice prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dell risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del n/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
2.L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. len., l’eventuale estinzione del reato pe prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, COGNOME, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, COGNOME, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, COGNOME, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, COGNOME, Rv.231164).
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non
potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/10/2023