Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3842 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3842 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Lacco Ameno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e di rigettare il ricorso di COGNOME NOME;
lette per l’imputato COGNOME NOME le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata disponendo ogni conseguente provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/02/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 02/10/2023, all’esito di giudizio abbreviato, dal Gip presso il Tribunale di Napoli, con la quale, per quanto qui rileva, COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2 d.l. n. 4/2019 conv. in I. n. 26/2019 e condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione e COGNOME NOME era stata dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in I. n. 26/2019 e condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del rispettivo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
COGNOME NOME propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge per intervenuta abolitio criminis del reato contestato a far data dal 1 gennaio 2024 per effetto dell’art. 1 comma 318 della legge 29 dicembre 2022.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla situazione reddituale descritta nella DSU, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto che la domanda per il beneficio del reddito di cittadinanza era priva di sottoscrizione autografa e/o elettronica del richiedente; inoltre, l’omissione riguardava solo l’anno 2017 e non vi era prova che l’imputato fosse stato edotto che le informazioni fornite al CAP fossero rese sotto penale responsabilità nel caso fossero risultate mendaci.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’omessa comunicazione dell’acquisto di un motociclo di cilindrata superiore a 250 cc nel corso dell’erogazione del beneficio, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto che l’acquisto era stato effettuato dal padre del ricorrente che aveva provveduto alla cointestazione in favore del figlio senza avere contezza che lo stesso avesse presentato domanda di accesso al beneficio; inoltre, non vi era prova che il ricorrente fosse usuario del motociclo né in sede di perquisizione veniva rinvenuto il veicolo o il relativo libretto.
NOME NOME propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge per intervenuta abolitio criminis del reato contestato a far data dal 1 gennaio 2024 per effetto dell’art. 1 comma 318 della legge 29 dicembre 2022.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla situazione reddituale descritta nella DSU, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto che la domanda per il beneficio del reddito di cittadinanza era priva di sottoscrizione autografa e/o elettronica del richiedente; lamenta, inoltre, che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma per l’integrazione del reato contestato, con argomentazioni contraddittorie ed erronee, perché era emerso solo che il proprio coniuge rivestiva cariche sociali in ambito societario ma non anche che fosse percettore di redditi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennai 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con nnodificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agl analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanz (Sez.3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv.285964 – 01.
Da tanto discende la manifesta infondatezza della doglianza, in quanto le condotte contestante, alla luce del suesposto principio, continuano ad avere rilevanza penale.
Il secondo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti è manifestamente infondato.
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in
legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un’istanza inoltrata in via telematica all’RAGIONE_SOCIALE in funzione dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall’art. 65, comma 1, d.igs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell’amministrazione digitale), atteso che l’irrituale sottoscrizione, non determinando l’inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l’effetto costituito dall’erogazione del sussidio (Sez.3, n. 32763 del 11/06/2024, Rv.286736 – 01). Del resto, in materia di falso ideologico, costituisce principio AVV_NOTAIO, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Rv. 165607 – 01; Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Rv. 280151 – 01; Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, cit.).
Tale principio è stato da ultimo ribadito da Sez.2, n. 21875 del 2025, non mass.
Nella specie, la domanda finalizzata all’ottenimento del beneficio non solo era idonea a produrre effetti giuridici, ma li ha specificamente prodotti in quanto determinava l’erogazione di più rate del reddito di cittadinanza in favore dei ricorrenti.
Tale arresto non risulta smentito dalla pronuncia citata dal ricorrente COGNOME (Sez. 6, n. 3436 del 17/1/2025, PG. In proc. Dordevic), che ha confermato la sentenza di assoluzione impugnata rilevando che “nella documentazione acquisita non è contenuto il cd. quadro F del modulo predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE che avrebbe dovuto contenere le dichiarazioni del richiedente in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione, carenza che non può essere supplita dalla produzione del modulo scaricato dal sito RAGIONE_SOCIALE che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aveva allegato a sostegno dell’appello”. La decisione richiamata, quindi, non trae origine dalla mancata sottoscrizione della domanda ma dall’incertezza in ordine alle dichiarazioni non veridiche che l’imputato aveva inoltrato all’ente, questione che, peraltro, non rileva con riferimento alla posizione del COGNOME, che è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, di n. 4/2019 per omessa comunicazione di variazione patrimoniale in corso di percezione del reddito di cittadinanza. Nè con riferimento alla posizione della ricorrente NOME sussiste incertezza in ordine alle dichiarazioni non veridiche che l’imputata aveva inoltrato all’ente, come accertato dai Giudici di merito in aderenza alle risultanze istruttorie.
Del tutto generiche, infine, sono le ulteriori doglianze mosse da NOME, in ordine alla sussistenza del dolo specifico del reato contestato.
I Giudici di appello hanno rimarcato, in aderenza alla imputazione ed alle risultanze istruttorie, che la COGNOME aveva falsamente indicato nella domanda di erogazione del reddito di cittadinanza lo stato di inoccupato del coniuge, pur
essendo a conoscenza dell’attività svolta dal marito, quale amministratore e legale rappresentante di società di capitali, nonchè del numero delle società – sei – e della consistenza di talune di esse, le “capogruppo”; correttamente, quindi, la Corte territoriale, riteneva che tale condotta, che consentiva alla NOME di accedere ad un beneficio a lei non spettante, integrasse il reato contestato, nelle sue componenti oggettive e soggettive, in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez.0 n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435 – 01).
La ricorrente non solo non si confronta criticamente con tali puntuali argomentazioni (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), ma propone doglianze in fatto, volte a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
3. Il terzo motivo di ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
La Corte di appello, con apprezzamento in fatto congruamente e logicamente motivato, ha rilevato che risultava pacifica la circostanza che il COGNOME risultava intestatario del motociclo di cui all’imputazione, immatricolato in data 15.5.2020 in costanza della percezione del reddito di cittadinanza (circostanza che comportava una variazione patrimoniale e che ometteva di dichiarare); le circostanze che il veicolo fosse stato acquistato da padre dell’imputato e che la polizza assicurativa fosse intestata alo stesso, non incideva sulla consapevolezza del COGNOME in merito alla comproprietà del motociclo, risultando tale dato dal libretto di circolazione, documento necessario alla circolazione del motoveicolo, in uso al COGNOME.
A fronte di tale adeguata motivazione, il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, dilungandosi in considerazioni in fatto.
Nel motivo in esame si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (senza individuare vizi di logicità), precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006,
n. 42369, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2025