Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42585 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42585 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZ,A
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa il 9 settembre 2021 dal Tribunale di Ivrea, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di falsa testimonianza, commesso nel processo a carico dei fratelli NOME NOME e NOME, imputati del reato di rapina aggravato, al fine di assicurare loro l’impunità.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 42, 43, 59 e 384 cod. pen. e mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato.
Deduce che la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile l’esimente invocata, considerando che dalle sommarie informazioni rese dall’COGNOME non emergessero indizi di reità a suo carico; tuttavia, la Corte non si sarebbe dovuta limitare a valutare l’insussistenza della sc:riminante sul piano oggettivo, ma avrebbe dovuto valutare se la rappresentazione, anche erronea, della sussistenza della stessa avesse inciso sull’elemento. soggettivo.
Sostiene che per inquadrare correttamente la posizione del ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto della posizione sostanziale nella quale si trovava o riteneva di trovarsi l’COGNOME quando venne interrogato dalla polizia giudiziaria e dal P.m. sulle stesse circostanze sulle quali si fonda l’accusa. Espone che, quando fu sentito come teste in merito ai fatti relativi alla rapina, la posizione dell’COGNOME era quantomeno imbarazzante, atteso che egli aveva programmato con il COGNOME di commettere quella stessa rapina lo stesso giorno in cui avvenne ed aveva comunicato a terzi le informazioni in suo possesso per commettere la rapina con possibilità di vedersi contestare di aver contribuito causalmente alla rapina, poi commessa da terzi, o di aver favorito o rafforzato il proposito dei suoi interlocutori comunicando le informazioni in suo possesso. Segnala che l’accordo per commettere la rapina non si realizzò per mero caso, in quanto l’COGNOME non si svegliò per tempo con la conseguenza che poteva essergli applicata una misura di sicurezza ex art. 115 cod. pen.
Ne deriva che quando l’COGNOME fu obbligato a deporre poteva essere incriminato per concorso materiale o morale nella rapina o quantomeno poteva rappresentarsi il pericolo di essere coinvolto in quei fatti, tenuto anche conto della difficoltà di comprendere che non era indagato e che poteva rispondere con maggiore serenità alle domande del Tribunale. In base a tali elementi si ritenevano sussistenti i presupposti scriminanti di cui all’art. 384 cod. pen., ma la Corte di appello non ha verificato se la rappresentazione anche erronea degli stessi possa aver inciso sull’elemento soggettivo del reato, atteso che l’imputato, rappresentandosi il rischio di essere coinvolto, non aveva confermato le dichiarazioni rese in sede di indagini per evitare di accusare se stesso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il ricorso pone il tema dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui al primo comma dell’art. 384 cod. pen., non dedotto in appello, che tuttavia non determina l’inammissibilità del motivo, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio e deducibile per la prima volta in questa sede ai sensi dell’art. 129, comma 1, e
609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577).
Nell’appello era stato posto essenzialmente il tema dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria ex art. 63, secondo comma, cod. proc. pen. in ragione della sussistenza di indizi di reità a carico dell’COGNOME con conseguente operatività della scriminante di cui al secondo comma dell’art. 384 cod. pen.; totalmente diverso il profilo sviluppato nel ricorso, ove si censura la mancanza di motivazione su un profilo non dedotto, sebbene correlato al precedente, in quanto collegato alla posizione sostanziale dell’COGNOME, che, benché non indagato, secondo la prospettazione difensiva, non solo aveva programmato di commettere la stessa rapina insieme allo COGNOME e al COGNOME, ma aveva riferito particolari e informazioni a coloro che poi l’avevano effettivamente commessa lo stesso giorno e, pertanto, aveva ragione di temere di essere incriminato.
In realtà, una volta risolto negativamente il tema della sussistenza della scriminante sul piano oggettivo, posto come tema centrale, sviluppato nell’atto di appello, nel ricorso la difesa si concentra sul profilo soggettivo e sulle ricadute su tale piano della posizione sostanziale dell’imputato, che all’epoca della deposizione dibattimentale aveva motivo di temere di essere incriminato e coinvolto nella rapina, progettata ma commessa lo stesso giorno da altri.
Quindi, il tema posto dal ricorso concerne l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dal primo comma dell’art. 384 cod. pen., in quanto la difesa sostiene che l’COGNOME sarebbe stato costretto a rendere dichiarazioni false per salvare se stesso dal rischio di essere coinvolto negli stessi fatti ascritti ai fratel NOME.
Tuttavia, il tema era stato già affrontato e risolto negativamente nella sentenza di primo grado e implicitamente anche da quella impugnata, risultando assorbente la mancanza di indizi a carico del ricorrente sin dalla fase iniziale delle indagini e pacifica la consapevolezza dello stesso di non aver commesso il reato, avendo egli ammesso di non essersi svegliato per tempo il giorno della rapina, che secondo i piani doveva essere commessa di buon mattino.
Tale posizione non è stata ritenuta modificata dalle conversazioni intercettate e contestate al ricorrente, dalle quali erano emersi i contatti con il COGNOME nella fase ideativa e nei giorni successivi alla commissione della rapina ad opera di altri, in quanto in detti colloqui essi facevano ipotesi sugli autori della rapina, individuandoli nei fratelli COGNOME (v. pag. 7 sentenza di primo grado); neppure il convincimento espresso dal ricorrente sulla certa individuazione degli autori del reato in base all’episodio verificatosi al Sert (dove aveva incontrato NOME ovvero NOME COGNOME, che gli aveva detto “c’è un lavoro bello”, “io mi faccio un lavoro bello, però mando due catanesi”) ne aveva modificato la posizione, tant’è che non era stato mai indagato per la rapina.
Come correttamente affermato in entrambe le sentenze, in base al quadro probatorio acquisito, l’imputato (al pari dello COGNOME e del COGNOME) è stato ritenuto mero spettatore di una rapina, ideata e programmata, ma non eseguita per il fatto accidentale occorso proprio al ricorrente (non svegliatosi per tempo la mattina del giorno stabilito) e realizzata da altri, evidentemente in possesso di precise informazioni sull’obiettivo individuato (una coppia di anziani, solita detenere in casa molto denaro contante), ma autonomamente assunte, come dichiarato dallo COGNOME (essendo i COGNOME vicini di casa della coppia di anziani, v. pag. 8 sentenza di primo grado), sicché è stata coerentemente esclusa la configurabilità di qualsiasi contributo, materiale o anche solo morale offerto dal ricorrente agli autori della rapina; anzi, secondo lo COGNOME lo stesso COGNOME gli aveva riferito di aver ottenuto informazioni sulla coppia di anziani da derubare da uno dei fratelli COGNOME e detto che qualche giorno dopo era stato proprio NOME COGNOME a proporgli di commettere la rapina (v. pag. 9 sentenza di primo grado).
Manca, quindi, non solo il presupposto oggettivo per l’operatività della invocata causa di non punibilità, ma anche quello soggettivo, correttamente escluso dai giudici di merito in base alla pacifica estraneità del ricorrente alla commissione della rapina, che, pertanto, in alcun modo poteva rappresentarsi il rischio di un coinvolgimento nel reato o di un’incriminazione, anche alla luce del comportamento collaborativo assunto in sede di indagini, poi radicalmente mutato in sede dibattimentale (ove negava persino di conoscere i fratelli NOME e le circostanze pacificamente emerse dai colloqui intercettati, non riconoscendo in aula NOME NOME) non perché costretto dalla necessità di evitare un grave danno alla libertà o all’onore, ma per assicurare l’impunità agli autori del reato ( v. pag. 15 sentenza di primo grado).
La tesi difensiva non ha, pertanto, fondamento, non essendo sufficiente il semplice timore o la mera supposizione del danno derivabile dalle dichiarazioni rese in dibattimento ad escludere la colpevolezza del teste in mancanza di seri elementi che potessero far sorgere il timore di un suo coinvolgimento nella rapina contestata ai NOME, giustificativi dell’inversione dichiarativa.
In tal senso è l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore attenga a un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice
supposizione (Sez. 6, n. 21987 del 05/04/2023, Giordano, Rv. 284709; Sez. 6, n. 29940 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283722).
Neppure poteva ritenersi sussistente, neanche a livello putativo, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen., atteso che, come già detto, sin dalla fase delle indagini preliminari che avevano preceduto il giudizio nel quale il teste doveva deporre, non era emerso alcun elemento indicativo di un suo coinvolgimento. Ne deriva che il ricorrente non può invocare la causa di non punibilità in quanto il rischio dell’emersione di una sua eventuale responsabilità penale era stato già escluso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 13 settembre 2023
Il consigliere estensore