Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2702 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2702 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Mali il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 4105/2024 della Corte di appello di Catanzaro del 4 dicembre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 dicembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale il precedente 13 dicembre 2023 il Tribunale di Crotone, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2049, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, per avere il medesimo in occasione della presentazione della domanda per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza falsamente dichiarato di avere risieduto in Italia per almeno 10 anni ed in via continuativa da almeno 2 anni, essendo, invece, iscritto nell’anagrafe dei cittadini residenti solamente dal novembre del 2017, e lo aveva, pertanto, condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre accessori, disponendo, altresì, la sospensione condizionale della esecuzione della pena anzidetta.
Con la sentenza emessa a seguito del gravame del prevenuto, la Corte territoriale, confermata nel resto la sentenza di primo grado, riteneva l’appellante meritevole anche della non menzione della condanna sui certificati penali spediti a richiesta dei privati.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, assistito dal proprio legale fiduciario; la impugnazione da questo presentata è affidata a un unico articolato motivo di impugnazione con il quale è dedotta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza censurata per non essere stata in essa presa in esame la giurisprudenza formatasi in sede unionale, secondo la quale è in contrasto con il diritto dell’Unione europea la norma nazionale che subordina il godimento del beneficio in questione alla condizione della residenza all’interno del territorio nazionale per un periodo pari a 10; ha aggiunto la ricorrente difesa che la sentenza della Corte catanzarese non era più neppure in linea con il diritto interno avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 2025, dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2029, convertito con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, nella parte in cui subordinava la legittimazione a chiedere il beneficio alla condizione della residenza decennale sul territorio nazionale; secondariamente alle predette argomentazioni il ricorrente ha dedotto la insussistenza dell’elemento psicologico del reato, avendo la Corte erroneamente applicato l’art. 5 cod. pen. in materia di inescusabilità dell’errore sulla legga penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato in fondato e, pertanto, lo stesso è meritevole di essere rigettato.
Osserva, infatti, il Collegio come sia inconferente, quanto al caso di specie, sia il richiamo alla giurisprudenza delle Corte di giustizia della Unione europea che a quella della Corte costituzionale.
Infatti, quanto alla prima, con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C223/22, si è rilevato che non è conforme ai principi unionali subordinare l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza, ma non per questo esclude che non possa essere stabilito un più breve termine al fine di cui sopra, mentre, proprio in qualche modo integrando formalmente la lacuna che il giudice sovranazionale aveva lasciato, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 2025 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».
Così ricostruito il regime normativo applicabile alla fattispecie, si rileva che la falsa dichiarazione resa dal ricorrente, il quale, al momento della presentazione della istanza volta al riconoscimento del reddito di cittadinanza non aveva neppure il requisito del quinquennio di residenza nel territorio nazionale, è stata comunque tale da avergli consentito il godimento di un beneficio che, alla luce anche della più benevola normativa risultante dai descritti interventi giurisprudenziali, non gli era dovuto; di tal che la sua condotta era e rimane contra legem.
Quanto al profilo relativo alla insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è rimasta un mero flatus vocis l’affermazione avente ad oggetto la
pretesa inescusabilità dell’errore in cui sarebbe caduto il ricorrente, atteso che nella normativa che lo stesso ha infranto non è ravvisabile alcun profilo di oscurità, essendo chiaro il contenuto della norma precettiva, la quale faceva riferimento ad una determinata durata nel tempo della residenza in Italia dell’istante, chiarezza che non può dirsi neppure essere stata posta in discussione a seguito dei descritti interventi giurisprudenziali, i quali non hanno in alcun modo censurato la normativa nazionale sotto il profilo della sua oscurità interpretativa o applicativa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente