Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 3/10/2023 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 ottobre 2023 la Corte d’appello di Torino, provvedendo sulla impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti della sentenza del 13 dicembre 2021 del Tribunale di Vercelli, con la quale NOME COGNOME era stato assolto perché il fatto non costituisce reato dal reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, convertito in I. 26/2019 (ascrittogli perché, presentando la dichiarazione sostitutiva ai fini della percezione del reddil:o di cittadinanza attestava falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni, benché di fatto risultasse residente in Italia dall’ottobre 2018 e comunque non anteriormente all’anno 2011; commesso il 20 aprile 2020), ha riformato la sentenza impugnata e ha dichiarato l’imputato responsabile del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l’errata applicazione dell’art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, convertito in I. 26/2019, e un vizio della motivazione, derivante dalla circostanza che non sarebbe stato considerato che il ricorrente era giunto in Italia nel 2011 e aveva continuato ininterrottamente a risiedervi munito di permesso di soggiorno, che si trovava nelle condizioni reddituali per poter ottenere il reddito di cittadinanza e che la contestata falsa attestazione riguardava solamente il requisito della permanenza nel territorio dello Stato per 10 anni. Tale requisito sarebbe, però, di difficile comprensione e, in ogni caso, l’errore non sarebbe neppure riconducibile all’imputato, in quanto il modello di domanda era stato compilato dall’impiegato di sportello dell’ufficio postale tramite il quale aveva presentato la domanda, che il ricorrente si era limitato a firmare dopo che era stato compilato.
Tanto premesso, ha censurato l’affermazione della sussistenza nel caso in esame del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, avendo, tra l’altro, presentato all’impiegato postale (che poi aveva materialmente compilato la domanda utilizzando un modello informatico) i documenti da cui risultava la sua presenza in Italia da meno di 10 anni, con la conseguenza che la sua condotta non poteva che essere qualificata come colposa, per avere omesso di controllare la corretta compilazione del modello da parte dell’impiegato postale al quale si era affidato per la compilazione e la presentazione della richiesta (si richiamano in proposito le sentenze n. 12710 del 2014 e n. 2496 del 2019).
Ha quindi concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando che l’imputato ha dichiarato la sussistenza di un ben determinato presupposto (costituito dalla permanenza nello Stato da almeno dieci anni), che costituiva un elemento decisivo ai fini dell’ottenimento d& beneficio e “una circostanza agevolmente comprensibile anche da una persona con scarsa scolarizzazione”, trattandosi di circostanza di fatto ben conosciuta o facilmente conoscibile dall’imputato ai fini dell’accesso al beneficio e ben esplicitata nel modello da compilare, con la conseguente non applicabilità del principio secondo cui va esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dic:hiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato e attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto a una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va, in premessa, ricordato che ai fini dell’integrazione del delitto di falsità materiale o ideologica, in atto pubblico, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278134; Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, COGNOME e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, 2015, COGNOME, Rv. 263888; Sez. 5, n. 1963 del 10/12/1999, dep. 2000, COGNOME e altri, Rv. 216354; Sez. 2, n. 2593 del 31/05/1989, dep. 1990, Pasini, Rv. 183469).
Nel caso in esame al ricorrente è stata addebitata la falsa indicazione, nella richiesta volta a conseguire il riconoscimento del beneficio di cui al d.l. n. 4 de 2019, ossia il reddito di cittadinanza, della sua residenza nel territorio dello Stato da almeno 10 anni (come richiesto per l’ottenimento di tale beneficio dall’art. 2, comma 1, n. 2, del d.l. n. 4 del 2019, vigente all’epoca della presentazione della dichiarazione), con la conseguente configurabilità del delitto di cui all’art. 7 comma 1, del medesimo d.l. 4/2019, avendo avuto tale falsa dichiarazione efficacia causale sull’ottenimento del beneficio (cfr., sul punto, Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435, con cui è stato chiarito che integrano il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se iet-L;
funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge).
Con riferimento al dedotto difetto di comprensione del contenuto del modello di richiesta, che sarebbe stato compilato per conto e nell’interesse del ricorrente dall’impiegato dell’ufficio postale tramite il quale venne presentata la richiesta, che dovrebbe escludere la volontarietà della falsa attestazione contestata, la Corte d’appello di Torino ha osservato che l’imputato ebbe a dichiarare la sussistenza di un ben determinato presupposto (costituito dalla permanenza nello Stato da almeno dieci anni), che costituiva un elemento decisivo e riguarda “una circostanza agevolmente comprensibile anche da una persona con scarsa scolarizzazione”, escludendo, di conseguenza, che l’inesatta indicazione sia riconducibile a mera negligenza del dichiarante.
Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche, fondate sulla applicazione razionale di comuni massime di esperienza (tra cui quella relativa alla agevole comprensibilità della richiesta in ordine alla sussistenza o meno del requisito della cui falsa attestazione si discute), sulla base delle quali è stat correttamente osservato che la circostanza dichiarata era ben conosciuta o facilmente conoscibile dall’imputato ai fini dell’accesso al beneficio ed era anche ben esplicitata nel modello, escludendo, di conseguenza, l’applicabilità del principio secondo cui “è esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato ed attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate, in quanto per l’integrazione del delitto è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul significato delle indicazioni contenute nel modulo” (Sez. 5, Sentenza n. 2496 del 19/12/2019, del. 2020, COGNOME COGNOME, Rv. 278134, cit.). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ne consegue l’evidente infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente, per essere correttamente e in modo logico stata esclusa la rconducibilità a un comportamento colposo della falsa attestazione contestata, ritenuta, in modo non manifestamente illogico, attribuibile a una condotta volontaria e consapevole del dichiarante, alla luce della natura del dato dichiarato e della sua agevole comprensibilità, non essendo neppure stata dedotta l’ignoranza o la scarsa conoscenza della lingua italiana, peraltro difficilmente ipotizzabile in un soggetto presente in Italia da 9 anni al momento della presentazione della richiesta.
Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della infondatezza dell’unico motivo al quale è stato affidato, essendo stata giustificata in modo logico la riconducibilità della falsa attestazion
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contestata a un comportamento consapevole e volontario (oltre che volto a conseguire un beneficio indebito).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/5/2024