Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51558 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMENOME nato a . Messina il DATA_NASCITA
av,erso la sentenza del 11/11/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
lette per l’imputato le. conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/11/2022, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa in data 23/11/2021 dal Tribunale di Messina, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000 in relazione all’art. 483 cod.pen. e condannato alla pena di mesi due di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito avevano erroneamente considerato, ai fini del disposto del comma 4 del predetto articolo, l’intera somma portata dalla cartella esattoriale, mentre andavano escluse le voci relative alle sanzioni ed agli interessi; inoltre, il limite in questione andava considerato con riferimento alla singola cartella esattoriale e non alla somma di tutte le cartelle esattoriali; ancora, non era stato considerato che il ricorrente aveva aderito ed era stato ammesso alla rottamazione-ter con volontà di estinguere tutte le cartelle esattoriali; infine, una cartella esattoriale era stata conteggiata due volte, a seguito della emissione per somme ulteriori per spese, interessi e sanzioni.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 43 cod.pen, 75 e 76 dpr n. 445/2000 · in relazione all’art.. 483 cod.pen.. e vizio di motivazione,· argomentando che erroneamente ed in maniera illogica la Corte di appello, nel ritenere sussistente [elemento soggettivo del reato, non aveva considerato che l’art. 48 bis del d.P.R. 602/1973 integrava l’art. 80 comma del codice degli appalti quanto ai limiti della “violazioni gravi” e che l’imputato aveva ragione di ritenere che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura di rottamazione determinasse l’effetto di non considerarlo più inadempiente per i carichi tributari oggetto della richiesta.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 65 cligs 82/2005, 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000 in relazione all’art. 483 cod.pen. e vizio di motivazione, argomentando che erroneamente ed in maniera illogica la Corte di appello aveva disatteso la deduzione difensiva, secondo cui, per l’integrazione del reato contestato, la falsa attestazione, orale o scritta, deve essere resa direttamente ad un pubblico ufficiale che deve redigere un atto pubblico o che deve redigere tale atto scritto, mentre, nella specie, la dichiarazione era stata trasmessa su richiesta alla ditta RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria dell’appalto presso la sede RAGIONE_SOCIALE di Ragusa
ed essa stessa richiedente l’esecuzione di opere in subappalto alla ditta dell’imputato; la dichiarazione era stata, quindi, resa ad un privato.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 131 bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva omesso di valutare che lo scostamento dal limite dei 5.000 euro di soli 740, 00 ed era, quindi, leggermente superiore al limite consentito; inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto in data 11/12/2018; la motivazione espressa a fondamento del diniego di applicazione del disposto dell’art. 131.bis cod.pen era, dunque, illogica.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello, nel denegare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche aveva omesso di considerare gli elementi positivi dedotti dalla difesa (incensuratezza, condotta antecedente e successiva al reato, componente volitiva e rappresentativa del reato).
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRIT1 -0
I motivi di ricorso, primo, secondo e terzo, che si trattano congiuntamente perché tutti afferenti all’affermazione di responsabilità, sono manifestamente infondati.
1.1. Le false dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione ad una gara d’appalto, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 concretano il reato di cui agli artt. 76 d.P.R. cit. e 483 cod. pen. In tal senso .è la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale insegna che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto d. P.R. n. 445 dei 2000, si considerano come fatte a pubblico ufficiale, sicché la falsità delle stesse integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen. La norma di cui all’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.lgs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al cod. pen. e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all’art. 483 il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell’art. 46 del ci Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto (Sez.5, n. 36821 del 14/06/2016, Rv.268116 – 01; Sez. 5, n. 18731 del 31/1/2012; Sez. 3, n. 7363 del 12/1/2012; Sez. 5, n. 12149 del 1/12/2011; Sez. 5, n. 3681 del 14/12/2010; Sez.5, n. 20570 del 10/05/2006, Rv.234203 – 01).
L’art 80, comma 4, d.lgs 50/2016, vigente all’epoca dei fatti, prevedeva al comma 4 che .”un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi le 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 10 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
1.2. Nella specie, secondo l’accertamento in fatto dei giudici di merito, congruamente motivato ed insindacabile in sede di legittimità, il ricorrente presentava in data 19.3.2018 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale attestava l’insussistenza di cause di esclusione previsto dall’art. 80 d.lgs 50/2016, nonostante avesse, a tale data, un’esposizione debitoria per debiti fiscali definitivamente accertati (cartelle esattoriali notificate prima della dichiarazione incriminata) per un debito complessivo pari ad euro 28.429,000, superiore ai limiti di soglia di cui all’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 (importo superiore a cinquemila euro).
1.3. Non coglie nel segno la deduzione difensiva secondo cui, il debito tributario e, quindi, il superamento della soglia fissata deve essere rapportato ad ogni singola cartella esattoriale e non alla somma di tutte le cartelle esattoriali e eet A 4. con esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed M:Oen-tic secondo il chiaro disposto legislativo, che va riferimento a “gravi violazioni” è evidente che il debito tributario è da intendersi quello complessivo, nonchè comprensivo anche di sanzioni ed interessi, in quanto lo stesso art 80 comma 4, d.lgs 50/2016 fa riferimento a interessi o multe come oggetto dell’impegno al pagamento.
1.4. Destituita di fondamento è anche la deduzione difensiva con la quale si rappresenta che la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura di rottamazione escludeva la sussistenza del reato.
La Corte di appello ha disatteso la deduzione difensiva, confermando la valutazione del primo giudice, evidenziando che alcun rilievo poteva avere la domanda di definizione agevolata, perchè accettata solo nel giugno 2018 e non risultando alcun pagamento effettuato dal contribuente; rimarcava, inoltre, che una cartella esattoriale per euro 5740,21 (e, dunque, superiore ai limiti di soglia di cui all’art. 48-bis d.P.R. 602/1973) notificata il 20/12/2017, non risultava oggetto della domanda di rottamazione.
Ha, quindi, evidenziato che sussisteva la consapevolezza da parte dell’imputato sia della destinazione della attestazione ad una struttura pubblica sia la consapevole e cosciente rappresentazione di una situazione fattuale e giuridica non collimante con la realtà effettiva.
Rispetto a tale percorso argonnentativo adeguato e corretto, la doglianza difensiva è meramente contestativa e priva del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
1.5. Del pari destituita di fondamento è la deduzione difensiva, secondo cui il reato non sussisterebbe perchè la dichiarazione non corrispondente al vero era stata fatta ad un privato, in considerazione della consolidata giurisprudenza consolidata menzionata al paragafo 1.1. e che va qui richiamata.
1.6. Infine, del tutto generica, priva di concretezza e del carattere di decisività rispetto all’articolato percorso argomentativo della sentenza impugnata, è l’allegazione difensiva secondo cui una cartella . esattoriale sarebbe .stata · erroneamente conteggiata due volte.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, così confermando la decisione del Tribunale, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione al settore in cui la stessa si realizzava (ambito di evidenza pubblica della procedura di appalto relativa ad una struttura pubblica), elemento di preponderanza decisivo ai fine della valutazione del fatto come non di lieve tenuità.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis
cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, COGNOME ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).
Va, quindi, riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con nnodif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).
Risulta, pertanto, adeguata e corretta in diritto la motivazione della Corte di appello che nel denegare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ha evidenziato l’assenza di elementi positivi a tale fine.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al ‘pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023