Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN Farro
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio e processato in relazione ai capi:
per il reato di cui agli artt. 1 e 7 L. 895 del 1967 in ordine alla detenzione di alcu armi comuni da sparo;
per il reato di cui all’art. 23 L. 110 del 1975 per la detenzione delle medesime armi qualificate come clandestine;
per il reato di cui agli artt. 1 e 7 L. 895 del 1967 per la fabbricazione sempre dell stesse armi da sparo e per il reato di cui all’art. 695 cod. pen. per la fabbricazione di alcu armi bianche o da taglio;
per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenuto delle munizioni e dell armi bianche, anche quelle oggetto del capo C).
Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza pronunciata in data 7/1/2020, applicato il principio di specialità alle due condotte di detenzione contestate, ha assolto l’imputa per il reato di cui al capo A) con la formula perché il fatto non sussiste e lo ha condannato per i reati di cui ai capi B), C) e D) alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 multa.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa che, tra le altre, ha dedotto la questione della continenza del reato di cui al capo B), la detenzione delle armi clandestine, nel reato di cui al capo C), la fabbricazione delle medesime armi.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 25/1/2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
-ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo C), limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 695 cod. pen., perché estinto per prescrizione;
-ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo D), per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen., perché estinto per prescrizione;
-ha ritenuto infondato l’appello della difesa confermando la conclusione cui era pervenuto il Tribunaleévidenziando che la condotta di fabbricazione di cui al capo C) e quella di detenzione di cui al capo B), realizzate in momenti successivi, erano ontologicamente distinte e che i due reati concorrono;
-ha ritenuto che la condotta di fabbricazione di cui al capo C) dovesse essere qualificata ai sensi dell’art. 23 L. 110 del 1975 ma, in virtù del principio del favor rei, ha tenuto conto dei diversi limiti edittali previsti da tale norma per la quantificazione de pena;
-ha rideterminato in conclusione la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 8.500,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna per la fabbricazione e la detenzione delle armi clandestine per il reato di cui all’art. 23 L. 110 del 1075.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che dagli atti non era emerso alcun elemento probatorio in ordine ai tempi di realizzazione e di detenzione delle armi, ragione questa per la quale la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la continenza tra le due contestazioni oggetto dei capi B) e C) e applicare la sola pena per il delitto d cui alla lettera B).
In data 1° dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione deducendo che la conclusione del Tribunale in ordine al ritenuto concorso dei reati di detenzione e fabbricazione delle medesime armi clandestine sarebbe errata.
La doglianza è infondata.
2.1. L’art. 23 della L. 110 del 1975 indica quali sono le armi e le canne considerate clandestine e, ai commi secondo, terzo e quarto, sanziona diverse condotte relative alle stesse.
La norma prevede così alternativamente quale elemento materiale della fattispecie le distinte azioni costituite da fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo nonché detenere ovvero portare tali armi e pertanto, si consuma allorché il soggetto realizza una qualunque di tali condotte.
In una corretta prospettiva interpretativa, per quanto interessa nel caso di specie, “fabbricare” e “detenere” sono due condotte autonome e ontologicamente distinte che però, essendo la seconda una necessaria conseguenza della prima, possono, a certe condizioni, coincidere tanto da poter escludere che la seconda assuma ab initio rilievo penale.
La fabbricazione assorbe la detenzione, infatti, solo quando il fatto della creazione e costruzione dell’arma coincide con il fatto illecito della detenzione, quando cioè s esaurisce in tale azione e l’autore della prima condotta non ne ha conservato la materiale disponibilità oltre il tempo strettamente necessario alla realizzazione e all’assemblaggio (in termini analoghi quanto alla necessità di una coincidenza temporale anche se riferito all’assorbimento della detenzione nel reato di introduzione nel territorio dello Stato cf Sez. 1, n. 3807 del 19/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282501 – 01; Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 264494 – 01; per la necessità di una piena coincidenza temporale nel caso di detenzione e importazione cfr. Sez. 1, n. 6235 del 18/04/1994, COGNOME, Rv. 198872 – 01; con riferimento all’assorbimento del reato di detenzione in quello di porto solo quando le due azioni inizino contestualmente cfr. da ultimo Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281668 – 01).
2.2. Nel caso di specie i giudici di merito si sono conformati ai principi indicati.
Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale, anche condividendo le considerazioni già esposte dal giudice di primo grado, ha correttamente evidenziato la differenza ontologica che esiste tra le due condotte.
Così come nella motivazione, d’altro canto, con il riferimento al rilevante numero di armi realizzate e all’assenza di allegazioni da parte dell’imputato circa l
contemporaneità delle due condotte, si è pure dato conto degli elementi sui quali si fonda la conclusione per cui la detenzione -che si è protratta per un tempo significativo e superiore a quello strettamente necessario per la fabbricazione delle armi- costituisce nel caso di specie una condotta distinta e tale da determinare la sussistenza di un reato autonomo e concorrente con quello commesso con la fabbricazione.
Il riferimento all’aumento di pena applicato in continuazione per il reato di cui a capo D) contenuto nell’ultimo periodo dell’atto di ricorso risulta inconferente.
Per il reato di cui al capo D), infatti, la Corte territoriale ha dichiarato non dov procedere perché la contravvenzione era già allora estinta e per questo, pertanto, non è stato applicato alcun aumento e la pena, anzi, è stata esclusa e nel complesso rideterminata proprio in virtù della sopravvenuta prescrizione.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023.