Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40277 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40277 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TOLLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di CHIETI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria scritta depositata dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 14 novembre 2022 il Tribunale di Chieti, quale giudice di rinvio, ha confermato la sentenza emessa in data 5 aprile 2018 dal giudice di pace di Chieti, che ha condanNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di 500 euro di multa ciascuno, e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 110 e 595 cod. pen. commesso nel gennaio 2015 e denunciato il 10 marzo 2015.
Il giudice di pace di Chieti aveva condanNOME i due imputati, ritenendo provato che essi avevano diffamato gli ex-soci NOME COGNOME e NOME COGNOME accusandoli, in conversazioni con più persone, di essere dei ladri per avere sottratto denaro dalla società RAGIONE_SOCIALE che avevano in comune e dalla RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale di Chieti, con sentenza emessa in data 17 gennaio 2019, aveva confermato la condanna, escludendo la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 596 cod. pen., perché i due soggetti diffamati erano stati prosciolti, per intervenuta prescrizione, dal delitto di appropriazione indebita loro contestato. La sola imputata COGNOME aveva proposto ricorso in cassazione e la Corte, in data 02 ottobre 2020, aveva annullato la sentenza, stabilendo che era errata l’asserita inapplicabilità dell’esimente, perché la prova della verità del fatto determiNOME attribuito ai diffamati, non raggiunta nel processo penale a loro carico per il maturare della prescrizione, avrebbe dovuto essere valutata dal Tribunale stesso sulla base dei documenti che l’imputata aveva allegato all’atto di appello, a suo dire idonei a dimostrare l’avvenuta appropriazione indebita.
Il Tribunale di Chieti, giudicando quale giudice di rinvio anche la posizione del coimputato COGNOME, non ricorrente, ha però ritenuto che la ricostruzione delle operazioni contabili effettuata dalla Guardia di Finanza, che aveva portato alla incriminazione del COGNOME e del COGNOME per appropriazione indebita, è contrastata dalla perizia svolta dal consulente di questi ultimi che, esaminando la medesima documentazione contabile, ha individuato l’avvenuta annotazione nella contabilità di tutte le operazioni contestate, spiegando quindi tali operazioni come relative al pagamento di spese aziendali e contabilmente giustificate, prive perciò di una natura distrattiva. La contraddittorietà degli elementi acquisiti non consente quindi, secondo il Tribunale, di ritenere accertato il fatto attribuito dagli imputati ai due diffamati, e di ritenere applicabile l’esimente di cui all’art. 596 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il
quale censura l’inosservanza degli artt. 595 e 596 cod. pen., con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., e l’inosservanza degli artt. 530, comma 3, e 627 cod. proc.pen., con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
La prova della verità del fatto di reato attribuito ai due diffamati emerge con evidenza dalla documentazione allegata alla relazione della Guardia di Finanza e dalla documentazione bancaria. Il Tribunale di Chieti, quale giudice di rinvio, non si è uniformato né al principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente, né alla norma dell’art. 530, comma 3, cod. proc. pen., negando la sussistenza dell’esimente a causa della contraddittorietà degli elementi raccolti in ordine alla prova della verità del fatto addebitato ai diffamati, ed affermando che la prova liberatoria non è applicabile quando tale verità non è dimostrata con certezza, ma resta dubbia. L’art. 530, comma 3, cod.proc.pen., invece, impone l’assoluzione dell’imputato anche quando l’esistenza di una causa di giustificazione è dubbia. Nel presente caso, quindi, il Tribunale, avendo ritenuto contraddittoria la prova circa la verità del fatto addebitato ai diffamati, avrebbe dovuto valutare come dubbia ma possibile l’esistenza dell’esimente di cui all’art. 596 cod.pen., ed assolvere l’imputata ai sensi dell’art. 530, comma 3, cod.proc.pen.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibile il ricorso.
Le due parti civili hanno depositato separate memorie e conclusioni scritte, con le quali chiedono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conferma della condanna della ricorrente al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute in tutti i gradi di giudizio.
Anche la ricorrente ha depositato una propria memoria scritta, con la quale chiede l’accoglimento del ricorso, ribadendone il motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
L’affermazione della ricorrente, secondo cui l’esimente prevista dall’art. 596 cod.pen. deve essere applicata anche nel caso che la sua sussistenza sia dubbia, così come stabilito dall’art. 530, comma 3, cod.proc.pen., è errata ed in contrasto con le norme penali e processuali citate nel ricorso stesso.
2.1. La norma dell’art. 596, quarto comma, cod.pen., è esplicita nell’escludere la punibilità dell’imputato solo «se la verità del fatto è provata», e quindi impone, diversamente dalle scriminanti di cui agli artt. 51 e ss. cod.pen., la prova oggettiva e piena del fatto. Deve anche rilevarsi che l’art. 59 cod.pen., che attribuisce rilevanza alle scriminanti ed esimenti solo putative, non è richiamato dall’art. 596 cod.pen. Questa norma, peraltro, fonda l’esclusione della punibilità dell’imputato non sulla sua convinzione, eventualmente errata, di accusare il diffamato di un fatto vero, ma sull’elemento oggettivo della verità del fatto, che deve essere, come detto, «provata», e non solo supposta o dubbia.
Anche la sentenza n. 34297/2020, con cui questa Corte ha annullato la decisione del Tribunale di Chieti del 17 gennaio 2019, disponendo un nuovo giudizio di appello, ha stabilito il principio secondo cui, nel caso che la verità del fatto non sia stata provata in un diverso procedimento, per il sopraggiungere della prescrizione, il giudice è tenuto a compiere tale accertamento, in via incidentale, al fine di raggiungere una prova piena circa la verità del fatto attribuito. Essa, infatti, ha richiamato la sentenza Sez. 5, n. 32256 del 26/01/2015, Rv. 264503, secondo la quale «In tema di diffamazione, la cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod.pen. postula non soltanto la condizione che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa, sia pendente un procedimento penale – di per sé sola insufficiente – ma anche la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna».
Tale sentenza, e quella di rinvio, hanno quindi affermato che per l’applicazione della “prova liberatoria” è necessaria la «piena dimostrazione» della verità del fatto attribuito al diffamato, confermando il principio già espresso da molte precedenti decisioni (Sez. 5, n. 11018 del 30/06/1999, Rv. 214869; Sez. 5, n. 32 del 28/11/1990, dep.1991, Rv. 186335; Sez. 5, n. 12807 del 22/03/1989, Rv. 182129; Sez. 5, n. 4135 del 22/01/1985, Rv. 168935; Sez. 5, n. 7648 del 04/05/1999, Rv. 213957 sulla prevalenza della verità oggettiva del fatto, rispetto alla conoscenza dell’imputato).
2.2. Il principio espresso dalle sentenze citate deve essere ribadito, in quanto conforme al dettato dell’art. 596 cod.pen. che, per dichiarare la non punibilità dell’autore del reato, esige, appunto, la prova piena della verità del fatto attribuito al diffamato.
Il riferimento della ricorrente all’art. 530, comma 3, cod.proc.pen., per sostenere l’applicabilità della predetta causa di non punibilità anche quando la
verità del fatto non è provata in modo pieno, ma vi è il dubbio su di essa ovvero sulla sussistenza dell’esimente, è errato.
Detta norma consente l’applicazione delle esimenti anche quando la loro esistenza sia solo dubbia, riferendosi però, testualmente, solo ad una «causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità», categorie nelle quali non rientra l’esimente prevista dall’art. 596 cod.pen. Questa, palesemente, non è una causa di giustificazione, non potendo essere ricompresa in alcuna delle figure previste dagli artt. 50 e seguenti cod.pen., e non è una causa personale di non punibilità, bensì una causa oggettiva. Essa, infatti, deriva non dalla convinzione personale e soggettiva dell’imputato circa la verità del fatto attribuito all’avversario, bensì dalla oggettiva, ed accertata, verità del fatto stesso.
La norma dell’art. 530, comma 3, cod.proc.pen., non può quindi essere applicata con riferimento a questa causa di non punibilità, perché essa non vi è ricompresa, essendo una causa di non punibilità “oggettiva”, e non «personale».
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili in questa fase, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 21 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente