Evasione: Uscire da Scuola Senza Autorizzazione è Reato? L’Analisi della Cassazione
Il reato di evasione non riguarda solo la fuga da un istituto penitenziario, ma si estende a tutte quelle situazioni in cui un soggetto si sottrae a una misura restrittiva della libertà personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che anche allontanarsi da un luogo autorizzato, come una scuola, al di fuori degli orari stabiliti, può integrare questo grave reato. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un individuo sottoposto a una misura restrittiva che gli concedeva l’autorizzazione a recarsi presso un istituto scolastico. Tuttavia, il soggetto si era allontanato dalla scuola in un orario non coperto dal provvedimento autorizzativo, senza aver richiesto o ottenuto alcun permesso ulteriore.
Contro la decisione della Corte di Appello, che aveva già ritenuto il suo comportamento una forma di evasione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione di legge e vizi di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione della Corte territoriale, stabilendo che il comportamento del ricorrente integrava senza dubbio la fattispecie di evasione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché si Configura il Reato di Evasione?
La Corte di Cassazione ha ritenuto le argomentazioni della Corte di Appello giuridicamente corrette e in linea con la giurisprudenza di legittimità. Il punto centrale della motivazione risiede nella natura stessa dell’autorizzazione concessa. Il permesso di recarsi a scuola era strettamente vincolato a un orario specifico.
Qualsiasi allontanamento dal luogo designato al di fuori di tale fascia oraria, avvenuto senza una preventiva comunicazione o una nuova e specifica autorizzazione da parte dell’autorità competente, costituisce una violazione delle prescrizioni imposte. Non si tratta di una semplice infrazione disciplinare, ma di un vero e proprio atto di sottrazione al controllo, che configura il reato di evasione. La Corte ha sottolineato che l’assenza di un’ulteriore autorizzazione rende l’allontanamento illegittimo e penalmente rilevante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le autorizzazioni concesse a soggetti sottoposti a misure restrittive devono essere rispettate con la massima precisione e rigore. Non esiste spazio per interpretazioni personali o per deviazioni non autorizzate, anche se possono apparire di lieve entità. L’allontanamento da un luogo autorizzato, come una scuola o un luogo di lavoro, al di fuori degli orari stabiliti, interrompe il rapporto di controllo dell’autorità giudiziaria e fa scattare la fattispecie dell’evasione. La decisione serve da monito, evidenziando che la violazione delle condizioni imposte da un provvedimento restrittivo comporta conseguenze penali severe e immediate.
Chi è autorizzato a recarsi in un luogo specifico (es. scuola) commette evasione se si allontana fuori dall’orario previsto?
Sì, secondo l’ordinanza, l’allontanamento dal luogo autorizzato al di fuori dell’orario previsto nel provvedimento, in assenza di ulteriore comunicazione o autorizzazione, integra la fattispecie di evasione.
Perché il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di Appello aveva già correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità, rilevando che l’allontanamento non autorizzato configurava il reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44695 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COSENZA il 01/04/1997
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME e la memoria del 13 settembre 2024 con cui si insiste ne motivi di ricorso richiedendone l’accoglimento
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione i ordine alla ritenuta evasione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, previa pertinente riferimento a giurisprudenza di legittimità e giuridicamente corrette argomentazion rilevato come già l’allontanamento dalla scuola – ove era stato autorizzato a recarsi – al di fuor dell’orario previsto nel provvedimento di autorizzazione, integra, in assenza di comunicazione o autorizzazione ulteriore, la fattispecie di evasione (pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024