Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40942 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40942 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale , che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguit gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in dat 29 settembre 2021 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la qual predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 385 c e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo de difensore, deduce con unico motivo travisamento della prova e vizio cumulativ della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatame con riguardo all’elemento psicologico del reato. La sentenza ha dato atto buona fede dell’imputato e della circostanza che questi abbia chiamat commissariato per comunicare di essere stato cacciato nottetemp dall’appartamento di INDIRIZZO mettendosi alla ricerca di un altro immobil purtuttavia, ha ritenuto la sussistenza del dolo generico di allontanarsi da di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, senza confron con la deduzione difensiva del mancato accertamento da parte della A.G. ch aveva disposto gli arresti domiciliari della idoneità del domicilio, in rela quale non aveva formulato istanza di arresti domiciliari.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 202 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe ind
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Invero, manifestamente illogica è l’affermazione di responsabilit segnatamente con riguardo al necessario profilo doloso – in assenza dell’ ido del domicilio presso il quale erano stati disposti dalla Corte di appel aggravamento della precedente misura non custodiaie – gli arresti domiciliari tale domicilio il ricorrente era stato allontanato dal proprietario ed avendo l ricorrente fatto segnalazione – nella stessa data del 2 agosto della esecuzion ordinanza custodiale – della circostanza agli organi di polizia ai quali aveva comunicato che sarebbe stato ospitato per quella notte da un amico in al domicilio.
E’ la stessa sentenza a ritenere la buona fede dell’imputato, cacc dall’appartamento presso il quale erano stati disposti gli arresti domici costretto a spostarsi in un altro, in cui un amico lo aveva ospitato per la Cosicchè illogico è il rilievo, sul quale si fonda la conferma della responsab secondo il quale il rinvenimento dell’imputato il giorno successivo in INDIRIZZO, nei pressi del secondo appartamento, proverebbe il suo volontar allontanamento dal domicilio presso il quale era stato originariamente astretto può essere valorizzato allo stesso fine, in costanza della precedente pac ricostruzione dei fatti, il suo obbligo di nuova interlocuzione con il commissa per ricevere nuove indicazioni.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costitui reato.