Reato di Evasione: Quando la Semplice Volontà di Trasgredire Porta alla Condanna
Il reato di evasione, disciplinato dall’articolo 385 del codice penale, rappresenta una delle figure criminose poste a tutela dell’autorità delle decisioni giudiziarie. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un aspetto cruciale di questo reato: l’elemento soggettivo. La decisione chiarisce che per integrare il delitto di evasione è sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’, un principio fondamentale con importanti implicazioni pratiche per chi si trova sottoposto a misure restrittive della libertà personale.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dai giudici di legittimità nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, attraverso il proprio legale, aveva impugnato la sentenza di condanna sostenendo, come unico motivo, il difetto dell’elemento soggettivo. In altre parole, la difesa asseriva che non vi fosse la piena e consapevole intenzione di commettere il reato, un argomento spesso utilizzato in questo tipo di procedimenti.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e il Dolo Generico nell’Evasione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda su due pilastri. In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione logica e coerente. In secondo luogo, e qui risiede il cuore della pronuncia, la Corte ha ribadito un principio consolidato in materia di evasione: per la configurazione del reato è sufficiente il dolo generico.
L’Elemento Soggettivo nel Reato di Evasione
Cosa significa concretamente che è sufficiente il dolo generico? Significa che non è necessario dimostrare che l’imputato avesse un fine particolare o un movente specifico per eludere la misura restrittiva. L’elemento psicologico del reato si considera integrato semplicemente dalla combinazione di due fattori:
1. La consapevolezza: l’individuo deve essere cosciente di trovarsi in uno ‘stato restrittivo’, come ad esempio gli arresti domiciliari.
2. La volontà: l’individuo deve avere la volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato, ad esempio allontanandosi dal luogo di detenzione senza autorizzazione.
Una volta provati questi due elementi, il reato è perfezionato, indipendentemente dalle ragioni che hanno spinto il soggetto ad agire.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché i motivi addotti erano non solo generici, ma anche ripropositivi di argomentazioni già valutate e disattese dal giudice di merito con una motivazione immune da fratture logiche. Nello specifico, la Corte ha chiarito un punto cruciale riguardante lo stato mentale richiesto per il reato di evasione. Per una condanna ai sensi dell’articolo 385 del codice penale, è sufficiente un ‘dolo generico’. Ciò significa che l’accusa non deve provare un motivo o uno scopo specifico per l’evasione. È sufficiente accertare che l’individuo fosse consapevole di essere sottoposto a una misura restrittiva e abbia scelto coscientemente di violare le regole imposte da tale status. L’atto di trasgredire consapevolmente le restrizioni è, di per sé, sufficiente a costituire il reato.
le conclusioni
La pronuncia consolida un principio giurisprudenziale ben radicato in materia di evasione. Essa funge da chiaro monito sul fatto che addurre la mancanza di un’intenzione specifica o di un particolare movente non costituisce una valida difesa. Il nucleo del reato risiede nella consapevole violazione di un ordine giudiziario che limita la libertà personale. Di conseguenza, chiunque sia soggetto a tali misure deve comprendere che qualsiasi violazione volontaria delle prescrizioni può portare a una condanna per evasione, con l’ulteriore conseguenza, come nel caso di specie, della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per essere condannati per evasione è necessario avere un motivo specifico per allontanarsi?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario un motivo specifico. È sufficiente il ‘dolo generico’, ovvero la consapevolezza di essere sottoposti a una misura restrittiva e la volontà di violarne le prescrizioni.
Cosa si intende per ‘dolo generico’ nel reato di evasione?
Si intende la coscienza e la volontà di compiere l’azione vietata. In questo caso, significa essere consapevoli di trovarsi in uno stato restrittivo (es. arresti domiciliari) e decidere volontariamente di non rispettare le regole imposte.
Un ricorso basato su motivi già esaminati dal giudice precedente ha possibilità di successo in Cassazione?
In base a questa ordinanza, un ricorso che si limita a riproporre in modo generico le stesse censure già valutate e respinte dal giudice di merito, senza evidenziare vizi logici nella sua motivazione, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44679 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 28/02/1960
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 19022/24 FERRARA
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.
Considerato in particolare che il motivo unico riguardante il difetto dell’e soggettivo del ricorrente è inammissibile in quanto per il reato di cui all’art. 38 sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024