Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39712 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VALLE CASTELLANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 25 novembre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata il 18 settembre 2020 dal Tribunale di Ascoli Piceno con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 1 0 maggio 2019) GLYPH e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno dì arresto ed C 4.000,00 di ammenda con applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo.
Per mezzo del proprio difensore, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso contro questa sentenza articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stato concesso il beneficio della non menzione della condanna senza motivare sul punto. La difesa documenta che la richiesta di concessione del beneficio, pur non contenuta nei motivi di appello, era stata avanzata con memoria difensiva del 24 novembre 2022 inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale della corte d’appello. Nella memoria (che è allegata a ricorso), oltre ad insistere nei motivi di appello, era stata chiesta la non menzione della condanna e il ricorrente si duole che questa richiesta non sia stata presa in esame dalla sentenza impugnata.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alle disposizioni del codice della strada, all’art. 379 del relativo regolamento di esecuzione (approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495) e all’art. 191 cod. proc. pen. Il difensore osserva che il verbale di accertamento del tasso alcolemico sulla base del quale i giudici di primo e secondo grado hanno affermato la penale responsabilità dell’imputato riporta unicamente il numero di matricola dell’etilometro utilizzato e la dicitura “omologato”, ma non contiene indicazioni in ordine all’avvenuta esecuzione delle prescritte revisioni periodiche. Secondo la difesa, in mancanza di attestazione sulla omologazione e calibratura dell’apparecchio utilizzato, il verbale di accertamento sarebbe affetto da nullità sicché i giudici di merito avrebbero fondato la propria decisione su un verbale inutilizzabile e comunque inidoneo a dimostrare l’effettivo valore del tasso alcolemico. Il ricorrente lamenta che, in violazione di principi di diritto e canoni ermeneutici consolidati, la Corte di appello abbia posto a carico
della difesa l’onere di provare la mancata omologazione o il cattivo funzionamento dell’etilometro.
2.3. Col terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Il difensore sottolinea che non vi è incompatibilità tra la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada e l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Osserva, inoltre, che l’imputato rimase coinvolto in un incidente stradale a solo e non arrecò danni a terzi. Sostiene che la Corte di appello avrebbe illogicamente ignorato queste circostanze.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria datata 3 agosto 2023, la difesa ha insistito nel chiedere l’accoglimento dei motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. il giudice di appello avrebbe potuto applicare il beneficio della non menzione della condanna anche d’ufficio. Muovendo da questa premessa il difensore osserva: che, nel caso di specie, l’imputato era in condizione di poter usufruire della non menzione, l’applicazione di questo beneficio era stata sollecitata dalla difesa e pertanto, anche in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto, latcortei:erritoriale avrebbe dovuto motivare la mancata concessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
Per motivi di logica espositiva deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo col quale la difesa sostiene che l’omologazione e la regolare revisione dell’apparecchio non sarebbero state provate con ragionevole certezza atteso che il libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio non è stato acquisito.
Come noto, l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio etilometro sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada. A questo proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di
allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). La circostanza che il citato art. 379 prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni perché s tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 pag. 4 della motivazione).
Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito. Come opportunamente specificato, tuttavia (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata), tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento e deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’onnologazione o la revisione possano essere avvenute.
Muovendosi all’interno di queste coordinate ermeneutiche si deve riconoscere che il ricorrente ha ragione di dolersi della motivazione fornita dalla Corte d’appello, secondo la quale graverebbe sulla difesa «l’onere di provare eventuali mancanze di omologazione o di revisione periodica degli apparecchi utilizzati per le misurazioni alcolimetriche» (pag. 3 della sentenza impugnata). Così argomentando, infatti, la Corte territoriale ha confuso l’onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito, con l’onere di provare che l’apparecchio non fosse stato omologato, revisionato o fosse malfunzionante. Su questo punto, però, la sentenza impugnata fa anche rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado che non è incorsa nel medesimo errore.
Dalla motivazione di questa sentenza emerge che la difesa dell’imputato «si è limitata, molto genericamente, ad eccepire il malfunzionamento della strumentazione» e non ha chiesto la produzione in giudizio della documentazione attestante l’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura né del libretto merceologico che documenta se le revisioni siano avvenute. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non risulta aver indicato elementi dai quali fosse possibile desumere, anche solo a livello indiziario, che l’etilometro utilizzato non era regolarmente funzionante o non era stato omologato e, come i giudici di merito
riferiscono, gli operanti, sentiti in giudizio, hanno confermato il regolare funzionamento dell’apparecchiatura. La lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado dimostra dunque che, nel caso in esame, l’onere di allegazione gravante sulla difesa non è stato adempiuto. Pertanto, anche se la motivazione della sentenza impugnata non è perspicua, il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Proseguendo in ordine logico, si deve esaminare il terzo motivo, col quale la difesa lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.
Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod, pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fatto, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). In breve, come efficacemente chiarito dal supremo Collegio, (pag. 8 della motivazione della sentenza n.13681/2016)isi richiede «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto». Ai fini della applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., infatti, «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore».
Secondo la difesa, il fatto ascritto all’imputato dovrebbe essere ritenuto particolarmente tenue perché la pena edittale prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada consente l’applicazione del beneficio e perché con la propria condotta di guida egli non recò danni a terzi. Così argomentando il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del tasso alcolemico particolarmente elevato (1,77 g/I alla prima prova, 1,72 g/I alla seconda) e del fatto che l’auto condotta dall’imputato uscì fuori strada, creando pericolo per la sicurezza della circolazione. Secondo i giudici di appello, la circostanza che l’incidente si sia verificato in ora notturna incide in senso negativo sulla gravità del fatto perché accentua la pericolosità della guida in stato di ebrezza; nello stesso senso depone la constatazione che, andando fuori strada, l’auto condotta dall’imputato si danneggiò seriamente. La sentenza impugnata, peraltro, ha escluso la possibilità di applicare all’imputato le attenuanti generiche sottolineando che l’abbondante superamento del limite di 1,5 g/I connota il fatto in termini di gravità e che, solo per un caso fortunato, non vi furono danni alle persone: una motivazione che
chiarisce, da se sola, perché la causa di non punibilità invocata dalla difesa non sia stata ritenuta applicabile.
Deve essere esaminato a questo punto il primo motivo, col quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione del beneficio di Clii all’art. 175 cod. proc. pen.
Si deve subito osservare che la richiesta di applicazione del beneficio è stata proposta dall’imputato con memoria del 24 novembre 2022 inviata a mezzo PEC alla Corte di appello in vista dell’udienza del 25 novembre 2022. Non si tratta dunque di un «motivo nuovo» ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma di una richiesta volta a sollecitare i poteri del giudice di appello che, ai sensi dell’art. 597, comma 5 cod. proc. pen., può applicare anche d’ufficio il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. Di “motivo nuovo”, del resto, non si sarebbe potuto parlare neppure se la memoria integrativa fosse stata presentata nei termini previsti dall’art. 585, comma 4. La richiesta della non menzione, infatti, non presenta alcuna connessione funzionale rispetto ai motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio e l’applicazione delle attenuanti generiche formulati nell’atto di appello e non può dirsi che ne costituisca una specificazione.
4.1. La circostanza che la richiesta di applicazione del beneficio della non menzione sia stata formulata con memoria depositata il giorno prima dell’udienza non è idonea ad escludere che la richiesta dovesse essere esaminata dalla Corte territoriale. Ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., infatti, il giudice appello può applicare la non menzione della condanna anche d’ufficio.
Come autorevolmente affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 10495 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206175 (nello stesso senso, con particolare riferimento all’applicazione della sospensione condizionale, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376)’ ciò non comporta che il giudice di secondo grado sia sempre tenuto a motivare, anche in assenza di richiesta dell’impugnante, il mancato esercizio del potere discrezionale che la legge gli attribuisce. Comporta, però, che una risposta debba essere fornita nel caso in cui una tale richiesta sia stata formulata, anche solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Sez. 5, n. 1099 del 26/11/1997, dep. 1998, Pirri, Rv. 209683). Si è osservato in proposito che «il potere del giudice di appello di applicare, anche d’ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell’art. 597 cod. proc. pen., secondo il quale l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» e che, ove la parte interessata abbia sollecitato
l’esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello, l’omessa motivazione in merito è sindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 21273 del 18/03/2003, Gueli, Rv. 224850; Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, COGNOME, Rv. 256560). In termini ancora più espliciti, si è affermato c:he l’obbligo per il giudice di appello di motivare sul mancato esercizio dei poteri cfficiosi riconosciuti dall’ art. 597, comma 5, cod. proc. pen., sorge soltanto quando vi sia stata sollecitazione della parte nel corso del giudizio e costituisce sollecitazione idonea in tal senso «anche la presentazione di un motivo nuovo, seppure formulato al di fuori dei termini e dei modi stabiliti dagli artt. 581, 585, comma quarto, cod, proc, pen, e 167 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 40997 del 26/06/2013, Petito, Rv. 257234).
4.2. Alle considerazioni svolte si deve aggiungere che – come già ricordato la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di applicare all’imputato le attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, desunta dal valore elevato del tasso alcolemico e dalla constatazione che l’auto uscì fuori strada. Nel caso in esame, dunque, le ragioni del diniego del beneficio della non menzione possono ritenersi implicite nella motivazione con la quale, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato’ sono state negate le circostanze attenuanti generiche. Ed invero, anche la concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., come quella relativa all’applicazione delle attenuanti generiche, dipende dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.
Tanto premesso, si deve osservare che, nel caso in esame, la richiesta di applicare all’imputato il beneficio della non menzione non è stata accompagnata come sarebbe stato doveroso – dall’indicazione di alcun elemento idoneo a giustificarne l’accoglimento. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che il giudice di appello non è tenuto a motivare specificamente sul mancato esercizio dei propri poteri officiosi quando l’interessato si sia limitato, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, «ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare l’accoglimento della richiesta» (Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258487; Sez. 5, n. 2094 del 23/1012009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245924; Sez. 5, n. 37461 del 20/09/2005, COGNOME, Rv. 232323). Proprio questo è avvenuto nel caso di specie: nella memoria del 24 novembre 2023, infatti, la difesa si limitò a chiedere che fosse concessa all’imputato la non menzione della condanna e dal verbale dell’udienza celebrata il 25 novembre (atto al quale questa Corte può accedere direttamente in ragione della natura dell’eccezione in esame) risulta che, in sede di precisazione delle conclusioni, il difensore neppure reiterò la richiesta, riportandosi ai motivi di appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
34754 del 20/11/2020; Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276041).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Prsidente;