Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1672 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 16/05/2022 della Corte di appello di Napoli che, pronunciando sulla richiesta di non esecutività delle sentenze pronunciate dalla stessa Corte in data 10/10/2017 (irr. il 30/03/2019) e in data 24/09/2018 (irr. il 09/11/2018), qualificata l’istanza come richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, cod. proc. pen., nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte con legge n. 67 del 2014, ha dichiarato l’incompetenza funzionale della Corte di appello e ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione.
1.1.Con unico motivo deduce il travisamento e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di non esecutività delle predette sentenze per omessa notifica al condannato dell’estratto contumaciale.
Lamenta che la Corte di appello non ha affrontato la questione della regolarità della notificazione dell’estratto contumaciale sotto il profilo della non esecutività dei titoli, non legalmente notificati, confondendo la predetta notifica dell’estratto contumaciale mancata o invalida – notificazione dovuta anche in caso di presentazione dell’impugnazione da parte del difensore – con quella della restituzione in termini prevista dall’art. 175, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto fissare la camera di consiglio per accertare, nel contraddittorio con l’istante, l’esistenza della prova dell’effettiva e valida notificazione dell’estratto contumaciale.
2.11 ricorso è fondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.il ricorrente aveva proposto istanza di sospensione della esecutività dell’esecuzione e di declaratoria di non esecutività del titolo ai sensi dell’art. 670 comma 1, cod. proc. pen. deducendo l’erronea/omessa notifica dell’estratto contumaciale; aveva perciò chiesto che venisse accertata la non esecutività delle sentenze contumaciali e di essere restituito nel termine per impugnare;
3.2.secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione che sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza (nella specie, contumaciale) per invalidità della notificazione e quindi per inesistenza del titolo esecutivo (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Rv. 277017 – 01; Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, Rv. 268251 – 01; Sez. 6, n. 49876 del 29/11/2013, Rv. 258389 – 01; Sez. 1, n.
16523 del 16/03/2011, Rv. 250438 – 01; Sez. 1, n. 16645 del 20/04/2010, Rv. 247561 – 01);
3.3.1a Corte territoriale, inoltre, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’ad. 670, comma 3, cod. proc. pen., nel contraddittorio tra le parti, non vedendosi in situazione di mera restituzione nel termine, bensì di incidente di esecuzione volto alla verifica dell’esistenza del titolo esecutivo;
3.4 in tal caso il giudice dell’esecuzione può sì procedere “de plano” ma solo nei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dei quali deve però dare conto in motivazione;
3.5.in mancanza dei relativi presupposti, il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione “de plano”, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Rv. 260524 – 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Rv. 254939 – 01; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Rv. 242477 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Rv. 211550 – 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306 – 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280524 – 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 – 01; Sez. 1, n. 29505 dell’11/06/2013, Rv. 256111 – 01);
3.6.nel caso di specie, la Corte di appello ha erroneamente declinato la propria competenza a decidere sull’istanza di restituzione in termini, accompagnata, però, dalla richiesta di accertamento della non esecutività del titolo, ed ha altrettanto erroneamente proceduto de plano decidendo, sull’istanza, in assenza di contraddittorio;
3.7.ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12/10/2022.