Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8929 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Perù il 29/08/1987
avverso la sentenza del 25/11/2024 emessa dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia accoglieva la richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica del Perù nei confronti del ricorrente, nei cui confronti si procede per la commissione di tre rapine aggravate.
Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione.
2.1.Con i primi due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’interesse alla procedura estradizionale da parte dello Stato richiedente.
Evidenzia il ricorrente che la richiesta di estradizione risale al 2021 ed è relativa a fatti commessi nel 2009, desumendo dal notevole lasso temporale decorso dalla richiesta che l’autorità richiedente possa non avere più alcun concreto interesse alla consegna.
Su tale questione, la Corte di appello sarebbe incorsa in una omessa motivazione, essendosi limitata a prendere atto che il sia pur tardivo inoltro della domanda di estradizione, pervenuta nel 2024, dimostrerebbe la persistenza dell’interesse.
2.2. Con il terzo motivo, deduce la violazione della disciplina dettata nel trattato di estradizione lì dove subordina la consegna all’esclusione dell’intervenuta prescrizione del reato. Sostiene il ricorrente che la verifica in ordine alla prescrizione doveva essere demandata all’autorità richiedente, non potendovi provvedere l’autorità interna sulla base dell’esame della disciplina peruviana.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene ai primi due motivi di ricorso, il ricorrente ha evidenziato come, a fronte dell’esecuzione dell’arresto avvenuta nell’agosto del 2021, l’autorità richiedente avesse omesso di trasmettere tempestivamente la domanda di estradizione che, invece, perveniva solo nel luglio 2024.
Sostiene il ricorrente che la discrepanza temporale tra l’esecuzione dell’arresto e la richiesta di consegna / denoterebbe la sopravvenuta perdita di interesse dello Stato richiedente all’esecuzione dell’estradizione.
La doglianza è infondata, posto che in base al Trattato di estradizione tra Italia e Perù non è previsto alcun termine entro il quale la domanda di consegna debba essere inoltrata, né si richiede al giudice nazionale di compiere qualsivoglia valutazione di merito in ordine all’attualità dell’interesse alla consegna.
A ben vedere, l’unica conseguenza che deriva dal ritardato invio della domanda di estradizione attiene alla cessazione della misura cautelare che, infatti, nel caso di specie ha perso efficacia una volta decorso il termine di 90 giorni senza che la Corte di appello, in mancanza dell’invio della domanda, si fosse pronunciata
sulla richiesta di estradizione. COGNOME Al di là dell’incidenza sulla dinamica cautelare, quindi, il fatto che la domanda di estradizione sia stata inviata dopo tre anni rispetto all’arresto non comporta alcuna nullità della procedura, né può essere valorizzato tale elemento per desumere la sopravvenuta mancanza di interesse alla consegna, attestata dal fatto che la domanda, sia pur tardivamente, è stata inviata.
Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato. L’art.4, comma 1, lett.b), I. 3 maggio 2004, n. 135 (ratifica del Trattato di estradizione tra Italia e Perù), prevede il rifiuto della consegna «se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l’azione penale relativa al reato per il quale si richiede l’estradizione».
Trattandosi di causa di rifiuto obbligatoria della consegna, l’individuazione dei presupposti è necessariamente rimessa alla val Atazione dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto che, pertanto, vi provvede sia valutando la prescrizione secondo la normativa interna, sia verificando l’eventuale estinzione del reato secondo la normativa dello Stato richiedente.
Sostiene il ricorrente che quest’ultimo giudizio sarebbe sottratto al giudice nazionale, il quale si dovrebbe limitare a chiedere informazioni sul punto allo Stato richiedente. Si tratta di una soluzione che non trova alcun supporto normativo, posto che le cause ostative alla consegna devono essere oggetto di valutazione, nella loro interezza, da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, non potendosi demandare tale verifica all’autorità richiedente.
Peraltro, il motivo di ricorso è del tutto generico sul punto, posto che non si deduce neppure se e in che misura il computo della prescrizione operato dal giudice nazionale, rispetto alla disciplina peruviana, sia errato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME9>
Il Presidente