Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4922 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE), nata a Novara il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/05/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato che sussistono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla Federazione Elvetica nei confronti RAGIONE_SOCIALE cittadina polacca NOME COGNOME per i reati di truffa e tentata truffa ex artt. 22 e 146 cod. pen. svizzero.
Nel ricorso presentato dal difensore RAGIONE_SOCIALE COGNOME si chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza per erronea applicazione degli artt. 2, 13, 172 cod. pen., 10 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di estradizione, ratificata con legge n. 300/63, 1 e 11 Quarto
protocollo Addizionale alla RAGIONE_SOCIALE di estrazione, ratificato con legge 88/29019, perché l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena per i reati per i quali si procede è estinta per prescrizione secondo il diritto penale svizzero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che, il 29/07/2024, l’RAGIONE_SOCIALE federale di giustizia U.F.G. RAGIONE_SOCIALE Confederazione Svizzera ha ritirato, con effetto immediato, la domanda di estradizione nei confronti RAGIONE_SOCIALE ricorrente per la prescrizione dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena secondo il diritto svizzero, comunicandolo al RAGIONE_SOCIALE del Ministero RAGIONE_SOCIALE, che, GLYPH il 30/07/2024, ha inoltrato la comunicazione alla Procura generale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione la quale, 1’1/08/2024, a fronte RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE misura e dell’ordine di immediata liberazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente disposti dalla Corte di cassazione, ha ordinato l’immediata liberazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Pertanto, prescindendo dai motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello favorevole all’estradizione deve essere annullata senza rinvio perché, avendo lo Stato richiedente ritirato la domanda di estradizione, sono venute meno le condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura (Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255746).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere venuta meno la domanda di estradizione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così decisa il 24/10/2024.