Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4922 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4922 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME (CUI CODICE_FISCALE, nata a Novara il 18/01/1985 avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato che sussistono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla Federazione Elvetica nei confronti della cittadina polacca NOME COGNOME per i reati di truffa e tentata truffa ex artt. 22 e 146 cod. pen. svizzero.
Nel ricorso presentato dal difensore della COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza per erronea applicazione degli artt. 2, 13, 172 cod. pen., 10 Convenzione Europea di estradizione, ratificata con legge n. 300/63, 1 e 11 Quarto
protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di estrazione, ratificato con legge 88/29019, perché l’esecuzione della pena per i reati per i quali si procede è estinta per prescrizione secondo il diritto penale svizzero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che, il 29/07/2024, l’Ufficio federale di giustizia U.F.G. della Confederazione Svizzera ha ritirato, con effetto immediato, la domanda di estradizione nei confronti della ricorrente per la prescrizione dell’esecuzione della pena secondo il diritto svizzero, comunicandolo al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che, GLYPH il 30/07/2024, ha inoltrato la comunicazione alla Procura generale della Corte di cassazione la quale, 1’1/08/2024, a fronte della revoca della misura e dell’ordine di immediata liberazione della ricorrente disposti dalla Corte di cassazione, ha ordinato l’immediata liberazione della Lakatosz.
Pertanto, prescindendo dai motivi di impugnazione della ricorrente, la sentenza della Corte di appello favorevole all’estradizione deve essere annullata senza rinvio perché, avendo lo Stato richiedente ritirato la domanda di estradizione, sono venute meno le condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura (Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255746).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere venuta meno la domanda di estradizione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così decisa il 24/10/2024.