Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17500 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 09/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione di NOME COGNOME, avanzata dalla Repubblica Serba in relazione alla condanna emessa dal Tribunale di Stara Pazova in data 1 febbraio 2021, definitiva il 6 aprile 2021, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di furt continuato.
Il ricorrente, nei cui confronti era stata disposta la custodia cautelare in carcere con ordinanza della Corte di appello di Torino del 24 agosto 2023, è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti dorniciliari, disposta in sostituzione dalla medesima Corte territoriale in data 15 settembre 2023.
La sentenza estradizionale ha dato atto della garanzia, offerta dal Governo dello Stato richiedente, del riconoscimento del diritto del condannato di ottenere il riesame del merito della decisione, che risulta essere stata emessa all’esito di un giudizio pronunciato “in absentia”.
Ricorre l’estradando, a mezzo del suo difensore, il quale ha proposto un unico motivo di ricorso con cui deduce la violazione dell’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., stante l’omessa valutazione dei rischi per l’incolumità personale del ricorrente qualora fosse data esecuzione alla pronuncia, in ragione dei trattamenti disumani e degradanti frequentemente inflitti ai detenuti negli istitut di pena serbi.
Lo stesso potrebbe, inoltre, essere sottoposto a trattamenti persecutori o discriminatori in ragione del fatto che non vive in Serbia da almeno dieci anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché l’unico motivo proposto – non devoluto alla Corte di merito – è generico e formulato in termini meramente esplorativi.
In relazione al dedotto rischio di soI:toposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlato alle condizione detentive che saranno assicurate nel pese richiedente l’estradizione, incombeva sull’estradando un onere di allegazione di elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni dette; onere che, nel caso al vaglio, non è stato assolto (si veda quanto affermato, con
riguardo al mandato di arresto europeo, da Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, COGNOME, Rv. 282120 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto prive dell’indicata attendibilità notizie riportate dal “blog” di un quotidiano e da un documento di un’associazione politico-culturale nazionale).
Di contro, alcuna fonte internazionale affidabile, proveniente da accreditati organismi internazionali, è stata citata dal ricorrente, ai fi dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., sicché non ricorrono i presupposti per demandare alla Corte di merito di richiedere informazioni integrative, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione (Sez. 6, n. 1812.6 del 06/05/2021, Scutaru, Rv. 281305).
Più di recente, sempre con riguardo a mandato di arresto europeo esecutivo, si è affermato che l’omesso accertamento del rischio paventato dal ricorrente è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità, trattandosi di verifica che l Corte di appello è tenuta a compiere anche d’ufficio, anche prescindendo da puntuali allegazioni difensive (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024 Cc., Sindilaru).
Anche il rischio di ritorsioni personali, che il ricorrente assume essere correlato alla sua protratta assenza dalia Serbia, è dedotto in termini assolutamente indeterminati.
In ogni caso, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale cui deve darsi continuità, il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione, per i casi in c vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale (tra le molte, cfr. Sez. 6, n. 4977 del 15/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265899; Sez. 6, n. 45476 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265455; Sez. 6, n. 9082 del 05/02/2010, COGNOME, Rv. 246285).
In applicazione di tale principio, più volte sono state disattese le deduzioni difensive circa la rilevanza della c.d. regola dr Kanun (tra le pronunce più recenti v. Sez. 6 n. 19392 del 25/06/2020, Hoxhaj non mass.; Sez. 6, n. 14418 del
10/01/2020, Carni, non mass.), trattandosi di pratiche private non direttamente riferibili allo Stato albanese.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in C 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 gennaio 2024 Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente