Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2766 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/9/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale9Ivia COGNOME, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME, la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di NOME COGNOME, richiesta dal Governo della Repubblica di Bosnia Erzegovina, per il reato di furto aggravato. La sentenza impugnata veniva pronunciata a seguito dell’annullamento del primo
giudizio, conseguente all’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell’estradando.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 730 cod. proc. pen.
La Corte aveva disposto la consegna pur in presenza di richiesta difensiva volta al riconoscimento della sentenza straniera, non considerando che COGNOME è nato in Italia, ove ha altri procedimenti pendenti, ha tre figli in tenera età e vive con la compagna, disponendo di stabile dimora a Roma.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 6 C.E.D.U., avendo la Corte di appello omesso di verificare le condizioni di detenzione cui il ricorrente sarà sottoposto.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto di escludere la possibilità di addivenire al riconoscimento della sentenza di condanna emessa all’estero evidenziando come, nel caso di specie, l’estradizione sia stata richiesta Ck; fini processuali.
Ne consegue che, difettando una sentenza definitiva da porre in esecuzione, in alcun caso l’estradando potrebbe chiedere la sua esecuzione in Italia quale alternativa alla consegna allo Stato richiedente.
Il secondo motivo di ricorso, concernente l’accertamento delle condizioni di detenzione, è stato correttamente disatteso dalla Corte di appello, evidenziando come il ricorrente si sia limitato alla mera deduzione del rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, senza fornire alcun elemento idoneo a giustificare la richiesta di informazioni aggiuntive allo Stato richiedente.
Peraltro, deve rilevarsi come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che, nei confronti della Bosnia, non risulta una situazione di generale e sistemica lesione dei diritti individuali nel sistema detentivo (Sez.6, n. 45476 del 15/9/2015, COGNOME, Rv. 265455).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente